Cassazione Penale, Sentenza n. 20082/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in tre motivi: 1) nullità per mancata notifica all'imputato dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. e nullità del decreto di citazione diretta a giudizio; si deduce che la notifica sarebbe stata eseguita a un soggetto non convivente e inesistente; 2) illegittimità della notifica del decreto di citazione a mani della moglie convivente senza successivo invio di raccomandata da parte dell'ufficiale giudiziario; 3) vizio di motivazione e violazione di legge (art. 62 n.6 c.p.) per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno, poiché l'imputato avrebbe restituito la somma a una persona diversa dalla persona offesa prima del processo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la nullità relativa alla mancata notifica dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. costituisca una nullità di ordine generale eccepibile fino alla sentenza di primo grado, ma che nel caso concreto la difesa non abbia effettivamente eccepito tale specifica nullità né prodotto la relativa notifica agli atti; pertanto il motivo è infondato e il ricorso non è autosufficiente. Sul secondo motivo la Corte ha richiamato consolidata giurisprudenza secondo cui la notifica a mani della persona convivente da parte dell'ufficiale giudiziario non richiede l'invio di raccomandata, obbligo previsto solo per le notifiche a mezzo agente postale; la notifica alla moglie convivente è quindi valida. Sul terzo motivo la Corte ha condiviso la valutazione dei giudici di merito: la consegna di un assegno a un terzo in buona fede, corrispondente alla somma ricevuta da un congiunto della D'Agostino, non elimina il pregiudizio subito dalla persona offesa a causa della sottrazione degli assegni e non legittima il riconoscimento dell'attenuante del risarcimento. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
Norma sostanziale che disciplina il reato di furto, per il quale l'imputato era stato condannato in primo grado
art. 61 n. 11 cod. pen.
Circostanza aggravante applicata in primo grado; citata nel capo di imputazione
art. 415-bis cod. proc. pen.
Avviso di conclusione indagini: la mancata notifica può integrare una nullità di ordine generale lesiva del diritto di difesa, eccepibile fino alla deliberazione della sentenza di primo grado; tuttavia l'eccezione deve essere specificamente svolta e documentata
artt. 178, 179, 185, 604 comma 4, 606 lett. b) c) e e) cod. proc. pen.
Richiamate dalla difesa come norme di nullità e vizi di motivazione; la Corte valuta la tempestività e l'autosufficienza delle doglianze alla luce di tali disposizioni procedurali
art. 157 cod. proc. pen.
Regola le notifiche a mani di familiari conviventi: la notifica a mani della persona convivente da parte dell'ufficiale giudiziario è valida senza necessità di ulteriore invio di raccomandata
art. 7 legge 245/1948
Norma richiamata in relazione alla contestata irregolarità della notifica del decreto di citazione; la difesa aveva sollevato questioni sulla base di questa disposizione ma non sulla mancata notifica dell'avviso ex art. 415-bis
legge 890/1982
Richiamata in riferimento alla disciplina delle notifiche tramite agente postale: l'obbligo di invio di raccomandata opera specificamente per la notifica tramite agente postale e non per quelle eseguite dall'ufficiale giudiziario a mani di conviventi
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna per spese e somme a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- Le nullità che ledono il diritto di difesa (es. mancata notifica dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p.) sono di ordine generale ma devono essere eccepite tempestivamente e specificamente nel corso del giudizio di primo grado; l'assenza di eccezione o la mancata produzione del relativo documento può determinare la sanatoria della presunta nullità.
- La notifica del decreto di citazione a mani della persona convivente eseguita dall'ufficiale giudiziario è valida senza che sia necessario l'invio di una raccomandata; l'obbligo di raccomandata opera nei casi di notificazione tramite agente postale secondo la normativa richiamata.
- La restituzione o il pagamento effettuato a favore di una persona diversa dalla persona offesa non necessariamente estingue o attenua il reato rispetto alla persona offesa stessa; il riconoscimento dell'attenuante per il risarcimento richiede che l'atto risulti idoneo a eliminare o ridurre il pregiudizio subito dalla persona offesa.
- In Cassazione l'autore del ricorso deve rendere il motivo 'autosufficiente' producendo o indicando nei termini la documentazione necessaria; la mancata produzione di atti decisivi può comportare l'inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese processuali e, ove previsto, il pagamento di somme a titolo di ammenda dal ricorrente (art. 616 c.p.p.)
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