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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36055/2023 del 27/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (dirigente)

La controversia

La controversia riguarda l'indennità premio di fine servizio spettante a un ex direttore amministrativo di una ASL. La Corte d'appello, accogliendo in parte l'appello dell'INPS, aveva ridotto la somma residua dovuta dall'ente, ritenendo che il massimale previsto dall'art. 3, comma 7, d.lgs. 181/1997 operasse come limite assoluto del trattamento e non solo della base contributiva. Il ricorrente ha censurato tale lettura, denunciando violazione dell'art. 3-bis d.lgs. 502/1992 e dell'art. 3, comma 7, d.lgs. 181/1997, sostenendo che quelle norme fissino soltanto un tetto alla base retributiva/contributiva da assumere a calcolo, mentre la misura dell'indennità deve essere determinata secondo l'art. 4, comma 1, L. 152/1968, sulla retribuzione contributiva effettivamente corrisposta nei limiti del massimale. L'INPS ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto errata in diritto la decisione d'appello perché aveva trattato il massimale di cui all'art. 3, comma 7, d.lgs. 181/1997 come limite assoluto dell'indennità premio di servizio, mentre esso riguarda solo la base contributiva e pensionabile. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, affinché ridetermini il trattamento applicando correttamente il combinato disposto delle norme richiamate. È stata inoltre dichiarata infondata l'eccezione di inammissibilità proposta dall'INPS ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    norma di legittimità invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    eccezione di inammissibilità ritenuta infondata dalla Corte

  • art. 4, comma 1, L. 152/1968

    "l'indennità premio di servizio, prevista dagli articoli 2 e 3, sarà pari a un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi, considerata in ragione dell'80 per cento …… per ogni anno di iscrizione all'Istituto"

    è la norma base per il calcolo dell'indennità premio di servizio; la Corte afferma che il trattamento va determinato secondo tale criterio, sulla retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi

  • art. 3-bis, comma 11, d.lgs. 502/1992

    prevede per i direttori generale, amministrativo e sanitario il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sul trattamento economico dell'incarico, nei limiti del massimale richiamato

  • art. 3, comma 7, d.lgs. 181/1997

    stabilisce un massimale annuo della base contributiva e pensionabile; per la Corte opera come tetto della base di calcolo contributiva, non come limite assoluto dell'indennità

  • art. 3 del d.lgs. 229/1999

    richiamato come disposizione modificativa del d.lgs. 502/1992 nel quadro normativo applicabile

  • Corte Costituzionale 3 dicembre 2010, n. 351

    richiamata per il principio di tendenziale corrispondenza proporzionale tra retribuzione e contribuzione

Massime di principio

  • Nel regime dell'indennità premio di fine servizio dei direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie pubbliche, il massimale previsto dalla disciplina contributiva delimita la base retributiva da prendere a riferimento per il calcolo, ma non introduce un tetto assoluto al trattamento in numerario.
  • Il trattamento va calcolato secondo la regola generale dell'art. 4, comma 1, L. 152/1968, assumendo la retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi; se la retribuzione effettiva supera il massimale, il calcolo resta ancorato a quest'ultimo solo come base imponibile/contributiva.
  • Le norme speciali che prevedono il versamento dei contributi nei limiti del massimale richiamano un criterio di corrispondenza tra contribuzione e prestazione previdenziale: non è consentito calcolare il trattamento su importi non soggetti a contribuzione, ma neppure trasformare il massimale contributivo in un limite assoluto dell'indennità.
  • Se il giudice di merito qualifica erroneamente il massimale contributivo come limite finale della prestazione, incorre in violazione di legge e la decisione va cassata con rinvio per nuovo calcolo.
  • La funzione del massimale è quella di calmierare la base di calcolo della prestazione previdenziale quando la retribuzione corrisposta sia superiore, non quella di eliminare il collegamento tra indennità e retribuzione percepita entro i limiti normativi.

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MateriePensioniContributi previdenziali
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