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Sentenza

Sentenza n. 6748/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto della Regione Siciliana - Assessorato della Salute – Dipartimento Pianificazione Strategica n. 1247/2022 del 13/12/2022, pubblicato in pari data, avente ad oggetto “Individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e dei relativi allegati (di seguito, anche la “Delibera di Ripiano”); - della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e 15 e 16 della legge regionale 14/2014 in merito all''''adozione della Determinazione del Direttore della Direzione Sanità e Welfare relativa agli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell''''articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, del D.M. 6 luglio 2022 e del D.M. 6 ottobre 2022”, pubblicata sul sito istituzionale e sul Bollettino ufficiale della Regione in data 24 novembre 2022 e non notificata ad Abbott; - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell''''Economia e delle Finanze 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Payback”); - del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all''''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Linee Guida” o, più semplicemente, le “Linee Guida”); - di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti, inclusi:  l'intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni – Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l''''adozione delle linee guida propedeutiche all''''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”;  l'accordo della Conferenza Stato – Regioni Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante “Accordo, ai sensi dell''''articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''''acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018” (di seguito, anche l'''' “Accordo 181/CSR”);  la Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”;  per quanto occorrer possa, la nota esplicativa del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione sanitaria del 5.8.2022 trasmessa alla Ricorrente dalla Regione Sardegna con la nota di riscontro all''''accesso agli atti;  per quanto occorrer possa, tutti gli atti istruttori e ricognitivi, incluse le deliberazioni adottate dai direttori generali delle aziende sanitarie genericamente richiamate nella Delibera di Ripiano con le quali sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici recanti i dati esposti nei modelli di rilevazione economica caricati sul sistema NSIS e comunicati al Ministero della Salute con nota prot.n. 66228 del 16/09/2019 e successiva nota prot.n. 80494 del 23/12/2019. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Abbott Rapid Diagnostics S.r.l. il 23/10/2023: - del Decreto della Regione Siciliana – Assessorato della Salute – Dipartimento Pianificazione Strategica n. 741/2023 del 21 luglio 2023, avente ad oggetto “Aggiornamento individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e dei relativi allegati (di seguito, anche la “Delibera di Ricalcolo del Ripiano”); - per quanto occorrer possa, della nota della Regione Siciliana prot.n. 32784 del 12 giugno 2023, richiamata nella Delibera di Ricalcolo del Ripiano, nonché delle delibere adottate dalle singole aziende ed enti del SSR relativamente agli anni 2015-2018 contenenti la quantificazione degli importi di ripiano aggiornati addebitati alle imprese fornitrici di dispositivi medici, di estremi e data non noti; - di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202303423

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimenti regionali e ministeriali di attuazione del ripiano del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018, inclusi il decreto regionale di individuazione della quota di payback e il successivo decreto regionale di aggiornamento

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa fornitrice ha impugnato i provvedimenti con cui la Regione Siciliana ha dato attuazione al ripiano del superamento dei tetti regionali di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché i presupposti decreti ministeriali, le linee guida ministeriali, l'accordo della Conferenza Stato-Regioni e gli ulteriori atti istruttori e ricognitivi. Il giudizio è stato integrato da motivi aggiunti contro il successivo decreto regionale di aggiornamento della quota di ripiano. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di avere aderito alla procedura prevista dall'art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023, convertito dalla l. n. 56/2023, e di avere versato il 48% dell'importo originariamente addebitato, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 84, comma 4, c.p.a. Il giudice ha escluso la possibilità di dichiarare formalmente la cessazione della materia del contendere prevista dall'art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023, poiché tale effetto richiede cumulativamente il tempestivo versamento della quota ridotta da parte dell'impresa e l'adozione e il deposito del provvedimento regionale o provinciale attestante l'avvenuto pagamento. Mancando nel fascicolo tale provvedimento di accertamento, non risultava perfezionata la fattispecie complessa prevista dalla norma. Tuttavia, l'adesione alla procedura di decurtazione e la dichiarazione dell'avvenuto adempimento delle obbligazioni pecuniarie hanno consentito di desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia e delle sopravvenienze normative.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56

    Le aziende fornitrici di dispositivi medici [...] versano a ciascuna regione e provincia autonoma [...] la quota [...] pari al 48 per cento dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali. [...] L'integrale e tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta [...] estingue l'obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale [...] Le regioni e le province autonome accertano il tempestivo versamento [...] determinando la cessazione della materia del contendere nei giudizi [...] con compensazione delle spese di lite

    La cessazione della materia del contendere richiede cumulativamente il pagamento tempestivo della quota ridotta e l'attestazione dell'avvenuto pagamento mediante provvedimento regionale o provinciale comunicato al giudice; l'assenza di tale attestazione impedisce il perfezionamento della fattispecie legale.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa

    L'adesione alla procedura di definizione agevolata e l'adempimento delle relative obbligazioni possono dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse, anche se non ricorrono tutti i presupposti formali per la cessazione della materia del contendere.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    Costituisce la base normativa del meccanismo di ripiano del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici cui si riferiscono gli atti impugnati.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere prevista dalla disciplina speciale sul payback dei dispositivi medici si perfeziona soltanto quando risultano entrambi adempiuti il versamento tempestivo della quota ridotta da parte dell'impresa e l'accertamento formale dell'avvenuto pagamento da parte della competente Regione o Provincia autonoma.
  • L'assenza nel fascicolo del provvedimento regionale o provinciale di accertamento del pagamento impedisce di dichiarare la cessazione della materia del contendere sulla base della disciplina speciale, anche qualora l'impresa dichiari di avere effettuato il versamento.
  • L'adesione dell'impresa alla procedura di definizione agevolata e la dichiarazione dell'avvenuto pagamento possono comunque costituire fatti univoci dai quali il giudice desume la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
  • La sopravvenuta carenza di interesse e la cessazione della materia del contendere sono istituti distinti: la prima può essere dichiarata in presenza di fatti concludenti idonei a escludere l'utilità della decisione, mentre la seconda richiede il perfezionamento di tutti gli adempimenti previsti dalla specifica fattispecie normativa.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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