Ordinanza n. 531/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento - della Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) valida per l'anno scolastico 2023/2024, nella parte in cui dispone l'inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all'insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all'estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito; - del Decreto Ministeriale 15 giugno 2023 n. 119, avente ad oggetto: “Procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 5, commi da 5 a 17, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44”, nella parte in cui prevede l'inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all'insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all'estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, e ne inibisce l'accesso al ruolo (anche mediante la c.d. “call veloce” di cui dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159), e segnatamente all'art. 2, comma 2, laddove dispone “La presente procedura non si applica a coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno con riserva di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero”; - della Circolare Ministeriale 19 luglio 2023 prot. n. 43440 che detta istruzioni operative sulla formazione delle GPS per l'Anno Scolastico 2023/2024, e segnatamente al punto 2 nella parte in cui è scritto “coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o nel relativo elenco aggiuntivo con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione, ovvero di specializzazione sul sostegno, conseguito all'estero sono inclusi in un secondo elenco aggiuntivo”; - dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. 44017 del 20 luglio 2023 di apertura delle funzioni telematiche per la c.d. Call veloce per l'anno scolastico 2023-2024, nella parte in cui preclude ai ricorrenti la presentazione delle istanze di partecipazione alle immissioni in ruolo; - di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, ivi compreso, per quanto di ragione, il precedente D.M. 6 maggio 2022 n. 112 che disciplina la formazione e l'utilizzo delle GPS per il biennio 2022 – 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria Provinciale per le Supplenze 2023/2024, insieme agli atti ministeriali e alle istruzioni operative che collocano con riserva i titolari di abilitazione o specializzazione conseguita all'estero in fasce aggiuntive e impediscono loro l'accesso alla procedura di immissione in ruolo mediante call veloce
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la GPS valida per l'anno scolastico 2023/2024, il D.M. 15 giugno 2023 n. 119, la circolare ministeriale 19 luglio 2023 prot. n. 43440, l'avviso ministeriale 20 luglio 2023 prot. n. 44017 e gli ulteriori atti connessi, nella parte in cui prevedono l'inserimento in fasce aggiuntive dei docenti muniti di abilitazione all'insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all'estero e non ancora riconosciuta dal Ministero, escludendoli dall'accesso al ruolo e dalla cosiddetta call veloce. In ragione dell'elevato numero dei controinteressati e delle prevedibili difficoltà di reperirne gli indirizzi, la ricorrente ha chiesto di essere autorizzata a integrare il contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza processuale di integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a. Ha ritenuto sussistenti l'elevato numero dei controinteressati e le difficoltà prevedibili nel reperimento dei loro indirizzi. Ha quindi disposto che l'Amministrazione pubblichi sui propri siti istituzionali, nonché su quelli degli Uffici Scolastici Regionali interessati, un sunto del ricorso, degli atti impugnati e l'elenco dei controinteressati. La pubblicazione deve essere richiesta ed eseguita entro il termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza; la prova della pubblicazione deve essere depositata entro i successivi 10 giorni. L'inosservanza del termine è espressamente sanzionata con l'improcedibilità del ricorso. L'ordinanza non decide i motivi di merito relativi alla collocazione nelle GPS o all'esclusione dalla call veloce.
Norme richiamate
art. 27, comma 2, c.p.a.
Consente, nel quadro delle modalità di instaurazione del contraddittorio, il ricorso a modalità idonee a raggiungere i controinteressati quando il loro numero o la situazione concreta lo rendano necessario.
art. 49 c.p.a.
Costituisce la base normativa per l'integrazione del contraddittorio; nel caso concreto il TAR ne ha disposto l'esecuzione mediante notificazione per pubblici proclami, considerato l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di reperirne gli indirizzi.
Massime di principio
- Quando i controinteressati sono numerosi e il reperimento dei loro indirizzi presenta prevedibili difficoltà, il giudice amministrativo può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, disponendo la pubblicazione di un sunto del ricorso, degli atti impugnati e dell'elenco dei controinteressati sui siti istituzionali pertinenti.
- L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può essere subordinata a termini perentori per la pubblicazione e per il deposito della relativa prova; l'inosservanza del termine assegnato può comportare l'improcedibilità del ricorso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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