Ordinanza n. 10806/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'esecuzione della Sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS-, Sez. II Civile, giudice dott. -OMISSIS- (RG n. -OMISSIS-) pronunciata in data 08.12.2023 e pubblicata in data 11.12.2023, notificata il 15.12.23 e passata in giudicato il 15.01.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha disposto alle parti il deposito di una relazione sullo stato delle trattative, reiterando la richiesta istruttoria già formulata. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 15 dicembre 2026. Non è stata adottata una decisione definitiva sull'ottemperanza; il Collegio ha soltanto avvertito che il mancato riscontro alla richiesta potrebbe comportare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Atto impugnato: Sentenza civile passata in giudicato della quale è chiesta l'esecuzione
Esito
La controversia
È stato proposto ricorso per l'esecuzione di una sentenza del Tribunale civile passata in giudicato. Nel corso del giudizio erano state prospettate trattative tra le parti e, con una precedente ordinanza, il TAR aveva disposto l'acquisizione di informazioni sul loro stato. Poiché nessuna delle parti ha riscontrato la richiesta istruttoria, il Collegio ha ritenuto necessario reiterarla, avvertendo che l'omesso riscontro potrebbe determinare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute delle parti o di persone citate nel provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
La disposizione, come modificata dal d.lgs. 101/2018, è richiamata quale ulteriore base per l'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 30 d.lgs. 104/2010
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il giudice abbia disposto l'acquisizione di informazioni sullo stato di trattative tra le parti e nessuna parte abbia riscontrato la richiesta, è legittimo reiterare l'ordine di deposito di una relazione prima di definire il giudizio.
- L'omesso riscontro all'ordine istruttorio volto ad accertare l'eventuale definizione transattiva della controversia può condurre, se ne deriva la sopravvenuta carenza di interesse, alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso; tale improcedibilità non è però pronunciata con la sola ordinanza istruttoria.
- La pendenza di trattative tra le parti può giustificare un'attività istruttoria del giudice dell'ottemperanza diretta a verificare se permanga l'interesse concreto e attuale alla prosecuzione del giudizio.
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