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Sentenza

Sentenza n. 2375/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento 1. del decreto prot. n. 0036998, n. 26 del 23.12.25, emesso dal Sindaco del Comune di Frattamaggiore (NA), notificato a parte ricorrente in data 7.01.26, con il quale il Sindaco ha revocato “il proprio decreto n. 10/2024, prot. 14253 del 21/05/2025, con il quale è stato nominato Assessore il dott. Pasquale Gargiulo, con le seguenti deleghe: Politiche Sociali e Welfare Cittadino, dando atto che la revoca della nomina contenuta in detto decreto comporta la contestuale revoca sia della nomina di assessore sia di tutte le deleghe attribuite; di dare atto che la revoca ha efficacia immediata e che pertanto fino alla nomina di un nuovo assessore da disporsi con apposito separato atto, le attività politico amministrative inerenti le deleghe sopra descritte fanno capo al Sindaco”; 2. nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente; e per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito per effetto del provvedimento impugnato.

Giustizia amministrativa202601245

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto sindacale di revoca dell'incarico di assessore comunale e delle relative deleghe

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Sindaco ha revocato la nomina ad assessore e le deleghe conferite, deducendo la violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990 per difetto assoluto o insufficienza della motivazione. La motivazione, incentrata sul venir meno del rapporto fiduciario e sulle difficoltà nel perseguire gli obiettivi programmatici del Sindaco, sarebbe stata generica e priva dell'indicazione di specifici atti, fatti o comportamenti. Sono stati inoltre dedotti sviamento di potere, manifesta illogicità, contraddittorietà, arbitrarietà e irragionevolezza, sul presupposto che la revoca fosse diretta a escludere il ricorrente dalla vita politica cittadina e che il provvedimento escludesse, contraddittoriamente, ogni riferimento a qualità personali o professionali dell'assessore. È stata proposta anche domanda risarcitoria per danni patrimoniali e non patrimoniali.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo legittima la revoca e respingendo conseguentemente anche la domanda risarcitoria. La nomina e la revoca degli assessori comunali rientrano nell'art. 46 d.lgs. n. 267/2000 e la revoca costituisce atto di alta amministrazione, espressione della piena discrezionalità politico-amministrativa del Sindaco e del rapporto fiduciario con l'assessore. La motivazione è necessaria, ma può avere contenuto semplice e consistere nell'indicazione dell'intervenuta rottura del rapporto fiduciario, anche per ragioni connesse alle difficoltà di perseguire gli obiettivi programmatici e ai rapporti politici nella maggioranza consiliare. Il decreto impugnato esplicitava tali ragioni, ritenute sufficienti. Il sindacato giurisdizionale è limitato a un controllo estrinseco e formale e non può estendersi alla congruità intrinseca della valutazione politica o al merito dell'opportunità della revoca. Lo sviamento non è stato provato né adeguatamente allegato. L'esclusione di motivi attinenti alle qualità personali o professionali dell'assessore non è contraddittoria, poiché distingue il piano politico-amministrativo da quello personale o professionale; la revoca non aveva natura sanzionatoria. Essendo legittimo l'atto, è stata esclusa la configurabilità del danno risarcibile. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 46 d.lgs. n. 267/2000

    Il Sindaco può inoltre revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

    La revoca dell'assessore è una scelta fiduciaria e politico-amministrativa del Sindaco; la motivazione è necessaria, ma può essere semplice e riferita alla rottura del rapporto fiduciario e alle difficoltà nel perseguimento degli obiettivi programmatici.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    La censura di violazione dell'obbligo di motivazione è stata respinta perché il riferimento al venir meno del rapporto fiduciario e alle difficoltà di perseguire gli obiettivi programmatici è stato ritenuto sufficiente per una revoca di natura fiduciaria.

  • art. 30 c.p.a.

    La domanda risarcitoria è stata respinta poiché la legittimità della revoca escludeva l'illegittimità dell'attività amministrativa e, conseguentemente, il diritto al risarcimento.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

Massime di principio

  • La revoca di un assessore comunale ai sensi dell'art. 46, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 è un atto di alta amministrazione fondato sul rapporto fiduciario tra Sindaco e assessore e rientra nella discrezionalità politico-amministrativa del Sindaco.
  • La motivazione della revoca di un assessore deve essere presente, ma può avere contenuto particolarmente semplice e consistere nell'indicazione dell'intervenuta rottura del rapporto fiduciario, anche in relazione alle difficoltà di perseguire gli obiettivi programmatici o ai rapporti politici nella maggioranza consiliare.
  • Il giudice amministrativo, nel sindacare la revoca di un assessore, può svolgere un controllo estrinseco e formale sull'esistenza della motivazione e sull'assenza di manifesta erroneità o illogicità, ma non può verificare la congruità intrinseca delle valutazioni di opportunità politico-amministrativa né sostituirsi al Sindaco nel merito della scelta.
  • La revoca dell'assessore non ha natura sanzionatoria e non richiede l'accertamento di scorrettezze, inadempienze o qualità personali e professionali negative, potendo essere giustificata da una diversa valutazione dell'opportunità politico-amministrativa e del rapporto fiduciario.
  • La domanda risarcitoria proposta insieme all'impugnazione della revoca deve essere respinta quando l'atto impugnato è ritenuto legittimo, non sussistendo l'illiceità dell'attività amministrativa necessaria per il risarcimento.

Come è indicizzato

MaterieOrgani degli enti localiMotivazione del provvedimentoDanno da provvedimento illegittimo
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di potereRisarcimento del danno da attività amministrativa

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