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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16355/2024 del 18/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I tre ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di Appello di Milano che confermava le condanne di primo grado per associazione per delinquere e per varie truffe aggravate e tentativi. FOTI censura, tra l'altro, la violazione dell'art. 521 c.p.p. (presunta difformità tra capo di imputazione e ricostruzione fattuale), il travisamento della prova circa la disponibilità di una specifica utenza telefonica, il mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 114 c.p., l'erronea applicazione dell'aggravante della minorata difesa (art. 61, n. 5) e vizi nella determinazione della pena. DELL'ARTE solleva analoghe censure: vizio di qualificazione (concorso di persone vs associazione), inosservanza dell'art. 192 c.p.p. sulla formazione della prova, contestazione della configurabilità del tentativo vs desistenza, applicazione dell'aggravante della minorata difesa e rilievi sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti. PANDOLFI contesta la mancanza di prova del dolo e della partecipazione (sostenendo al più una ricettazione), la configurazione della recidiva reiterata (anche per effetto di pregressa messa alla prova) e la mancata sostituzione di pene brevi secondo la riforma Cartabia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per reiterazione, manifesta infondatezza e per dedurre questioni non sindacabili in sede di legittimità. Ha ritenuto che: la partecipazione di Foti all'associazione e il suo ruolo di ricezione della merce risultano coerenti con il capo di imputazione; le censure su travisamento della prova e sull'interpretazione delle intercettazioni sono questioni di merito non rivedibili in Cassazione; l'aggravante della minorata difesa è correttamente applicata nei reati commessi via web; la negazione delle attenuanti generiche è adeguatamente motivata; per Dell'Arte la qualificazione in associazione (e non concorso di persone) è motivata dalla struttura, frequenza e ripetitività dei fatti; in relazione alla presunta desistenza la Corte ha ritenuto che l'intervento delle forze dell'ordine abbia interrotto fatti altrimenti diretti alla consumazione; per Pandolfi la Corte ha confermato la partecipazione organizzativa (trasferimento merce) e ha rigettato le doglianze sulla recidiva e sulla mancata sostituzione della pena, anche per carenza di istanza nei termini richiesti dalla normativa transitoria della riforma. Di conseguenza le condanne di merito restano confermate e i ricorsi sono respinti.

Norme richiamate

  • art. 416 c.p.

    Riferimento alla fattispecie di associazione per delinquere; la Corte ha confermato che gli elementi di struttura, ripetitività, disponibilità di persone e mezzi erano sufficienti a caratterizzare un sodalizio stabile finalizzato a truffe.

  • art. 640 c.p.

    Norma sulla truffa aggravata: la Corte ha ritenuto provata la commissione delle truffe come reati fine e ha confermato le relative condanne.

  • art. 521 c.p.p.

    Principio di corrispondenza tra accusa e sentenza: la Cassazione ribadisce che la violazione sussiste solo in caso di mutamento radicale degli elementi essenziali del fatto; cambiamenti di ruolo emersi in dibattimento, purché noti alla difesa, non integrano violazione.

  • art. 114 c.p.

    Attenuante della partecipazione marginale: la Corte ha ritenuto che il contributo di alcuni imputati non fosse marginale e ha negato l'applicazione dell'attenuante quando il ruolo è risultato significativo (es. ricezione della merce).

  • art. 61, comma 1, n. 5 c.p.

    Aggravante per avere approfittato di minorata difesa: la Corte conferma l'applicabilità nel caso di truffe on-line, ritenendo che la distanza e le schermature informatiche abbiano aggravato la posizione delle vittime.

  • art. 56 c.p.

    Disciplina del tentativo e della desistenza: la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la desistenza è volontaria solo se non dipende da cause esterne; l'intervento delle forze dell'ordine può determinare l'interruzione non volontaria dell'azione il che integra soltanto il tentativo.

  • art. 192 c.p.p.

    Regole sulla formazione della prova: la Corte osserva che eventuali doglianze ex art. 192 devono essere dedotte come vizio di motivazione quando emergono dal testo della sentenza; comunque la questione nel caso è stata ritenuta valutazione di merito non sindacabile in cassazione.

  • art. 62-bis c.p.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche: il mancato riconoscimento può essere motivato dall'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato, specie dopo la riforma che richiede elementi concreti.

  • art. 81 c.p.

    Effetto della continuazione sulla pena: la Corte ricorda che la continuazione è una 'fictio iuris' ai fini della pena e non esclude la rilevanza autonoma dei singoli reati ai fini della recidiva.

  • art. 56-bis Legge n. 689/1981 (richiamata in ordine alla riforma Cartabia e sostituzione delle pene brevi)

    Riferimento alla possibilità di sostituzione delle pene detentive brevi: la Corte indica che, per l'applicabilità delle nuove misure (riforma Cartabia), è necessaria una richiesta dell'imputato entro termini e modalità prescritti; in assenza di tale istanza non si può censurare la mancata applicazione.

  • art. 20-bis c.p. (riforma Cartabia, richiamata)

    Normativa introdotta dalla riforma sulle pene sostitutive delle pene brevi: la Corte sottolinea i requisiti procedurali per l'esame di tali misure in sede di appello.

Massime di principio

  • Il principio di corrispondenza tra accusa e sentenza (art. 521 c.p.p.) è violato solo se la sentenza muta radicalmente gli elementi essenziali del fatto; modifiche di ruolo emergenti in dibattimento non configurano di per sé violazione se la difesa ha potuto esercitare le proprie ragioni.
  • La valutazione delle prove, delle intercettazioni e del significato delle conversazioni è questione di merito affidata ai giudici di merito e non è sindacabile in Cassazione, salvo manifesta illogicità, contraddittorietà o carenza della motivazione.
  • Nei reati commessi online l'aggravante della minorata difesa (art. 61, n. 5) è frequentemente ritenuta applicabile quando l'agente sfrutta la distanza e strumenti informatici per schermare identità e ostacolare i controlli della vittima.
  • La desistenza volontaria esclude il tentativo solo se la rinuncia al proseguimento del reato è libera e non determinata da cause esterne (es. intervento delle forze dell'ordine); l'interruzione per circostanze esterne implica, in genere, il tentativo.
  • La continuazione non annulla l'autonomia fattuale dei singoli reati ai fini della recidiva: i reati in continuazione conservano identità individuale rilevante nel conteggio delle condanne pregresse.
  • Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dall'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato, soprattutto dopo la modifica legislativa che ha elevato il requisito probatorio.
  • Per ottenere l'applicazione delle nuove pene sostitutive introdotte dalla riforma Cartabia è necessario che l'imputato ne faccia richiesta nei termini e nelle forme previste: l'assenza di istanza impedisce il sindacato sulla mancata applicazione.

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