Cassazione Penale, Ordinanza n. 24945/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato condannato in appello per ricettazione. In fatto, la Corte di merito aveva ritenuto provata la disponibilità, da parte dell'imputato, di un bene di provenienza illecita, sulla base della ricostruzione fornita dall'agente di polizia giudiziaria, osservando altresì che l'imputato non aveva offerto alcuna spiegazione. Con il primo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità per il reato di ricettazione; con il secondo si chiedeva la riqualificazione del fatto nella forma tentata, sostenendo che il delitto non si fosse consumato; con il terzo si lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; con il quarto si contestava l'eccessività della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo e il secondo motivo non consentiti in sede di legittimità perché sostanzialmente riproduttivi delle doglianze già esaminate e disattese in appello. Ha osservato, quanto alla ricettazione, che la Corte territoriale aveva logicamente valorizzato la prova dichiarativa relativa al possesso del bene di provenienza illecita e l'assenza di spiegazioni dell'imputato; quanto alla richiesta di riqualificazione nel tentativo, ha richiamato il principio per cui la ricettazione è reato istantaneo che si consuma nel momento in cui l'agente consegue il possesso della cosa, evenienza già accertata nel caso concreto. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo, rilevando che il diniego delle attenuanti generiche può essere sorretto dal richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza necessità di esaminare ogni dato favorevole o sfavorevole. Infine, ha giudicato infondato il quarto motivo, ribadendo che la determinazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p., applicati nel caso di specie con riferimento alla gravità del fatto, alle modalità della condotta e al grado della colpevolezza. Ne è conseguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
Il delitto di ricettazione è stato ritenuto integrato sulla base dell'accertato possesso del bene di provenienza illecita, in assenza di spiegazioni alternative dell'imputato; il reato ha natura istantanea e si consuma con il conseguimento del possesso della cosa.
art. 132 c.p.
La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è esercitata secondo i criteri legali di commisurazione.
art. 133 c.p.
La pena deve essere commisurata tenendo conto di gravità del fatto, modalità della condotta e grado della colpevolezza.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito riproporre come motivo di ricorso censure di merito che si limitino a reiterare doglianze già esaminate e ragionevolmente disattese dalla corte territoriale.
- La ricettazione può essere desunta dall'accertato possesso di un bene di provenienza illecita, soprattutto quando l'imputato non fornisca alcuna spiegazione plausibile sulla disponibilità del bene.
- Il delitto di ricettazione ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui l'agente consegue il possesso della cosa proveniente da reato; non è quindi configurabile la forma tentata una volta accertato tale possesso.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice dà conto, con motivazione non illogica, degli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover analizzare puntualmente tutti i dati favorevoli e sfavorevoli.
- La determinazione del trattamento sanzionatorio è affidata alla discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata nei limiti dei criteri legali di cui agli artt. 132 e 133 c.p. e con motivazione congrua.
Come è indicizzato
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