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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27510/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) violazione dell'art. 309, comma 5 c.p.p. per presunta mancata/tardiva trasmissione al Tribunale del riesame di due supporti informatici (allegati 5 e 7) contenenti registrazioni e brogliacci, con consegna tardiva delle password; 2) inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali (RIT nn. 2205/23 e 2566/23) per mancata e insufficiente motivazione dei decreti di convalida del GIP (violazione artt. 267-271 c.p.p.); 3) inutilizzabilità dei dati GPS rilevati dalle autovetture per assenza di decreti autorizzativi, verbali di installazione/estrazione e garanzie di documento informatico; 4) inutilizzabilità delle videoriprese dei box auto effettuate dalla polizia giudiziaria perché riguarderebbero pertinenze dell'abitazione privata e avrebbero richiesto provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

La decisione

Ricorso rigettato. La Corte ha ritenuto: 1) infondato il primo motivo perché i supporti materiali erano stati trasmessi e le password fornite prima dell'udienza; la mancata leggibilità o ritardo non equivale automaticamente alla mancata trasmissione ai sensi dell'art. 309 c.p.p.; la difesa non ha dimostrato un concreto pregiudizio né chiesto accesso o rinvio; 2) inammissibile il secondo motivo per difetto di autosufficienza (non sono stati prodotti i decreti impugnati) e, comunque, la convalida del GIP sanerebbe vizi formali delle autorizzazioni urgenti; 3) infondato e generico il terzo motivo: il monitoraggio GPS è attività di pedinamento tecnologico non assimilabile a intercettazione e non richiede autorizzazione preventiva; l'assenza di alcuni supporti informatici non inficia di per sé l'attendibilità dei dati, e la censura mancava di specificità e prova della compromissione della genuinità; 4) infondato il quarto motivo: le videoriprese riguardavano il corsello/area comune di accesso e non l'interno dei box/domicilio, per cui sono utilizzabili come prova atipica (art. 189 c.p.p.); anche qui mancava la dimostrazione del pregiudizio. Condanna del ricorrente alle spese e trasmissione della copia dell'ordinanza al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    La perdita di efficacia della misura cautelare per mancata trasmissione degli atti al Tribunale per il riesame si verifica solo in caso di mancata trasmissione integrale; trasmissioni difettose o tardive non producono automaticamente l'inefficacia se gli atti sono pervenuti e non è provato un concreto pregiudizio per la difesa

  • artt. 267-271 cod. proc. pen.

    Le convalide del GIP sanano vizi formali degli atti autorizzativi disposti d'urgenza dal P.M.; per censurare la motivazione dei decreti in Cassazione occorre produrre gli atti (principio di autosufficienza)

  • art. 266 e ss. cod. proc. pen.

    Disciplina delle intercettazioni: distinzione tra intercettazioni e altre forme di indagine tecnologica; ma le attività diverse dalle intercettazioni sono valutate secondo la normativa e la giurisprudenza applicabile

  • art. 189 cod. proc. pen.

    Le videoregistrazioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico costituiscono prove atipiche e sono utilizzabili senza provvedimento autorizzativo dell'A.G.; rilevanza operativa per riprese in aree condominiali comuni

  • art. 14 Cost.

    Tutela della libertà e inviolabilità del domicilio: applicabile quando la captazione riguarda comportamenti comunicativi svolti in condizioni di riservatezza non visibili a terzi; non opera per azioni visibili dall'esterno

  • art. 254-bis cod. proc. pen.

    Norma sulle modalità di estrazione di dati informatici presso fornitori; ritenuta non applicabile alla attività di installazione e gestione del GPS effettuata direttamente dalla polizia giudiziaria

  • art. 94 disp. att. c.p.p.

    Disposizione che impone la trasmissione dell'ordinanza al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporta la rimessione in libertà

Massime di principio

  • La tardiva o parziale trasmissione di supporti informatici al Tribunale del riesame non determina automaticamente l'inefficacia della misura cautelare: è decisiva la concreta mancanza di trasmissione integrale e la prova del pregiudizio per la difesa
  • Per impugnare in Cassazione provvedimenti autorizzativi (intercettazioni) è necessario rispettare il principio di autosufficienza: allegare o rendere disponibili i decreti e gli atti specifici che si ritengono viziati
  • La convalida del GIP sanifica, salvo casi particolari, eventuali vizi formali di decreti d'urgenza del P.M., rendendo difficoltosa la censura di merito in sede di legittimità senza documentazione probante
  • Il controllo tramite GPS è considerato attività di pedinamento tecnologico e non è assimilabile alle intercettazioni: non richiede di regola un'autorizzazione preventiva dell'autorità giudiziaria, benché sia consigliabile documentare le operazioni tecniche per evitare contestazioni probatorie
  • La mancata documentazione tecnica (verbali di installazione, originali informatici) non determina automaticamente inutilizzabilità dei dati informatici; per ottenere l'annullamento occorre dimostrare in modo specifico come l'assenza abbia compromesso la genuinità del dato
  • Le videoriprese effettuate in aree comuni, condominiali o comunque visibili dall'esterno sono ammissibili come prova atipica senza autorizzazione preventiva; invece, le captazioni che colgono comportamenti comunicativi nel domicilio protetto richiedono le garanzie delle intercettazioni
  • In ogni eccezione volta a ottenere la nullità o inutilizzabilità di prove, il ricorrente deve specificare quali atti sono viziati e dimostrare la loro incidenza decisiva sul complesso indiziario (cd. prova di resistenza)

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