Cassazione Penale, Sentenza n. 27510/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) violazione dell'art. 309, comma 5 c.p.p. per presunta mancata/tardiva trasmissione al Tribunale del riesame di due supporti informatici (allegati 5 e 7) contenenti registrazioni e brogliacci, con consegna tardiva delle password; 2) inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali (RIT nn. 2205/23 e 2566/23) per mancata e insufficiente motivazione dei decreti di convalida del GIP (violazione artt. 267-271 c.p.p.); 3) inutilizzabilità dei dati GPS rilevati dalle autovetture per assenza di decreti autorizzativi, verbali di installazione/estrazione e garanzie di documento informatico; 4) inutilizzabilità delle videoriprese dei box auto effettuate dalla polizia giudiziaria perché riguarderebbero pertinenze dell'abitazione privata e avrebbero richiesto provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.
La decisione
Ricorso rigettato. La Corte ha ritenuto: 1) infondato il primo motivo perché i supporti materiali erano stati trasmessi e le password fornite prima dell'udienza; la mancata leggibilità o ritardo non equivale automaticamente alla mancata trasmissione ai sensi dell'art. 309 c.p.p.; la difesa non ha dimostrato un concreto pregiudizio né chiesto accesso o rinvio; 2) inammissibile il secondo motivo per difetto di autosufficienza (non sono stati prodotti i decreti impugnati) e, comunque, la convalida del GIP sanerebbe vizi formali delle autorizzazioni urgenti; 3) infondato e generico il terzo motivo: il monitoraggio GPS è attività di pedinamento tecnologico non assimilabile a intercettazione e non richiede autorizzazione preventiva; l'assenza di alcuni supporti informatici non inficia di per sé l'attendibilità dei dati, e la censura mancava di specificità e prova della compromissione della genuinità; 4) infondato il quarto motivo: le videoriprese riguardavano il corsello/area comune di accesso e non l'interno dei box/domicilio, per cui sono utilizzabili come prova atipica (art. 189 c.p.p.); anche qui mancava la dimostrazione del pregiudizio. Condanna del ricorrente alle spese e trasmissione della copia dell'ordinanza al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
La perdita di efficacia della misura cautelare per mancata trasmissione degli atti al Tribunale per il riesame si verifica solo in caso di mancata trasmissione integrale; trasmissioni difettose o tardive non producono automaticamente l'inefficacia se gli atti sono pervenuti e non è provato un concreto pregiudizio per la difesa
artt. 267-271 cod. proc. pen.
Le convalide del GIP sanano vizi formali degli atti autorizzativi disposti d'urgenza dal P.M.; per censurare la motivazione dei decreti in Cassazione occorre produrre gli atti (principio di autosufficienza)
art. 266 e ss. cod. proc. pen.
Disciplina delle intercettazioni: distinzione tra intercettazioni e altre forme di indagine tecnologica; ma le attività diverse dalle intercettazioni sono valutate secondo la normativa e la giurisprudenza applicabile
art. 189 cod. proc. pen.
Le videoregistrazioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico costituiscono prove atipiche e sono utilizzabili senza provvedimento autorizzativo dell'A.G.; rilevanza operativa per riprese in aree condominiali comuni
art. 14 Cost.
Tutela della libertà e inviolabilità del domicilio: applicabile quando la captazione riguarda comportamenti comunicativi svolti in condizioni di riservatezza non visibili a terzi; non opera per azioni visibili dall'esterno
art. 254-bis cod. proc. pen.
Norma sulle modalità di estrazione di dati informatici presso fornitori; ritenuta non applicabile alla attività di installazione e gestione del GPS effettuata direttamente dalla polizia giudiziaria
art. 94 disp. att. c.p.p.
Disposizione che impone la trasmissione dell'ordinanza al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporta la rimessione in libertà
Massime di principio
- La tardiva o parziale trasmissione di supporti informatici al Tribunale del riesame non determina automaticamente l'inefficacia della misura cautelare: è decisiva la concreta mancanza di trasmissione integrale e la prova del pregiudizio per la difesa
- Per impugnare in Cassazione provvedimenti autorizzativi (intercettazioni) è necessario rispettare il principio di autosufficienza: allegare o rendere disponibili i decreti e gli atti specifici che si ritengono viziati
- La convalida del GIP sanifica, salvo casi particolari, eventuali vizi formali di decreti d'urgenza del P.M., rendendo difficoltosa la censura di merito in sede di legittimità senza documentazione probante
- Il controllo tramite GPS è considerato attività di pedinamento tecnologico e non è assimilabile alle intercettazioni: non richiede di regola un'autorizzazione preventiva dell'autorità giudiziaria, benché sia consigliabile documentare le operazioni tecniche per evitare contestazioni probatorie
- La mancata documentazione tecnica (verbali di installazione, originali informatici) non determina automaticamente inutilizzabilità dei dati informatici; per ottenere l'annullamento occorre dimostrare in modo specifico come l'assenza abbia compromesso la genuinità del dato
- Le videoriprese effettuate in aree comuni, condominiali o comunque visibili dall'esterno sono ammissibili come prova atipica senza autorizzazione preventiva; invece, le captazioni che colgono comportamenti comunicativi nel domicilio protetto richiedono le garanzie delle intercettazioni
- In ogni eccezione volta a ottenere la nullità o inutilizzabilità di prove, il ricorrente deve specificare quali atti sono viziati e dimostrare la loro incidenza decisiva sul complesso indiziario (cd. prova di resistenza)
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27181/2024 del 10/07/2024
- Sentenza penale · 10 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27192/2024 del 10/07/2024
- Sentenza penale · 10 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27256/2024 del 10/07/2024
- Sentenza penale · 10 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27289/2024 del 10/07/2024
- Sentenza penale · 10 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27362/2024 del 10/07/2024
- Sentenza penale · 10 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27363/2024 del 10/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →