Sentenza del 11/02/2020 n. 3233 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente impugnava la decisione della CTR che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario in relazione all'istanza di rimborso ex art. 14 TUA (rimborso dell'addizionale provinciale sull'accisa pagata e poi addebitata al consumatore per il periodo gen.2010-dic.2011, importo Euro 1.662,60). La questione centrale era se il consumatore finale possa chiedere direttamente all'Amministrazione finanziaria il rimborso delle accise/addizionali addebitate dal fornitore o se il diritto di rimborso spettasse esclusivamente al fornitore (soggetto passivo fiscale), con conseguente obbligo del consumatore di esperire l'azione civilistica di ripetizione dell'indebito nei confronti del fornitore.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso per vizi di diritto, ha cassato la sentenza della CTR, ha dichiarato che la questione della legittimazione del consumatore e' di merito (non di giurisdizione) e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, ha rigettato i ricorsi originari proposti dalla societa' contribuente avverso i provvedimenti di diniego di rimborso (prot. n. 41818 della Provincia di Padova e prot. n. A/11959 dell'Ufficio delle dogane di Padova). La Corte ha compensato le spese di giudizio.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 2
richiamato in relazione alla ripartizione di giurisdizione; la Corte ha ritenuto che la questione della legittimazione sia di merito e non di giurisdizione
D.Lgs. n. 504/1995 (TUA), art. 14
"l'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata"
va interpretato nel senso che il diritto al rimborso, per le accise e le addizionali, spetta primariamente al soggetto passivo fiscale (il fornitore); il consumatore puo' ottenere il rimborso contro l'Amministrazione solo in via eccezionale quando l'azione contro il fornitore risulti impossibile o eccessivamente difficile
D.Lgs. n. 504/1995 (TUA), art. 2, art. 16, art. 53, art. 56
art.2: obbligazione tributaria nasce in fabbricazione/importazione; art.16 e art.56: la rivalsa e' prevista come fattispecie economica e il fornitore ha diritto di rivalsa; art.53: individua i soggetti obbligati (fornitori)
D.L. n. 511/1988, art. 6, comma 3
le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica sono dovute dai soggetti obbligati (fornitori) al momento della fornitura e si liquidano e riscuotono con le stesse modalita' dell'accisa
L. n. 428/1990, art. 29, comma 2 e comma 3
art.29, c.2: i tributi riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie sono rimborsati salvo che l'onere sia stato trasferito su altri; c.3: la disciplina che limita l'applicazione del rimborso (es. art.19 D.L. 688/1982) non opera se la normativa e' rilevante per l'ordinamento comunitario
D.L. 30 settembre 1982, n. 688, art. 19, comma 1
prevede il rimborso quando chi ha pagato prova che l'onere non e' stato trasferito; ma e' applicabile solo quando le imposte non rilevano per l'ordinamento comunitario
Direttiva 2008/118/CE (accise), art. 1, par. 2 e art. 9, p.2
principio comunitario del rimborso per imposte indebitamente pagate; l'attuazione e le modalita' rimangono competenza degli Stati membri nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettivita'
Massime di principio
- Per accise e addizionali sull'energia elettrica il soggetto passivo fiscale e' il fornitore: dunque il diritto formale al rimborso nei confronti dell'Amministrazione spetta al fornitore.
- Il consumatore finale che abbia subito l'addebito dell'accisa/addizionale deve normalmente agire civilisticamente nei confronti del fornitore con una azione di ripetizione dell'indebito per recuperare quanto pagato.
- Il consumatore puo' eccezionalmente chiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria solo se prova che l'azione verso il fornitore e' impossibile o eccessivamente difficile (p.es. insolvenza o altre circostanze tali da rendere ineffettiva la tutela); l'onere di allegazione e prova spetta al consumatore.
- Il fornitore che non abbia ribaltato l'imposta sul consumatore puo' chiedere il rimborso entro i termini ordinari (due anni dalla data del pagamento); se invece il consumatore ottiene giudizialmente la restituzione, il fornitore ha 90 giorni dal passaggio in giudicato per chiedere il rimborso all'Amministrazione.
- La questione se il consumatore sia legittimato a chiedere il rimborso direttamente all'Erario riguarda la legittimazione sostanziale (merito) e non la giurisdizione del giudice tributario; pertanto il giudice deve esaminare le allegazioni e le prove sulla impossibilita' o eccessiva difficolta' dell'azione contro il fornitore.
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