Sentenza n. 2004/2026 - Torino, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza parziale alla sentenza del Tribunale di Verbania, Sezione Lavoro, n. 221/2025, che aveva riconosciuto ai ricorrenti somme a titolo di carta docente maggiorate degli interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti creditori)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Verbania, Sezione Lavoro, n. 221/2025, pubblicata il 15 dicembre 2025 e notificata lo stesso giorno. Il titolo aveva condannato il Ministero a corrispondere gli importi spettanti a titolo di carta docente, con interessi legali dalla data del diritto all’accredito fino all’effettiva attribuzione. Poiché il Ministero aveva corrisposto la sorte capitale ma non gli interessi, i ricorrenti hanno chiesto l’integrale esecuzione del giudicato, il pagamento degli interessi, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la rifusione delle spese. Il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento da parte dell’amministrazione era decorso.
La decisione
Il TAR accoglie il ricorso e dichiara l’inottemperanza del Ministero, rilevando che il titolo è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato e non è stato integralmente eseguito. Assegna al Ministero 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza per pagare le somme dovute in base al titolo, detratti gli importi già versati, nonché gli accessori e gli interessi maturati anche durante il giudizio di ottemperanza. I conteggi prodotti dai creditori non vincolano l’Amministrazione: questa deve verificare misura e decorrenza del capitale residuo e degli interessi secondo il titolo e le norme applicabili. Per l’eventuale ulteriore inadempimento nomina commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, che, su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero, dovrà determinare definitivamente il dovuto e adottare gli atti necessari entro i successivi 60 giorni; non è previsto compenso per l’incarico. Il Ministero è condannato a rifondere € 400,00 per compensi, oltre accessori, spese generali e contributo unificato se dovuto, con distrazione al difensore antistatario. Dispone inoltre la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza, in relazione ai potenziali profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La pretesa fatta valere è sorretta da idonea documentazione, né è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore e si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza può fondarsi sul titolo giudiziale passato in giudicato; nel caso concreto, la documentazione prodotta e l’assenza di adeguata contestazione hanno comprovato la pretesa all’esecuzione.
artt. 1282 e ss. c.c.
Poiché, peraltro, il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo, quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili, e dagli eventuali adempimenti parziali, va riaffermato che l’entità delle somme qui richieste, così come calcolata da parte ricorrente, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: e ciò, in particolare, per il capitale residuo e gli interessi, dei quali andrà comunque verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge (artt. 1283 e ss. cod. civ.).
L’ottemperanza mira a soddisfare il credito nella dimensione definita dal titolo, dalle norme applicabili e dai pagamenti parziali, senza attribuire natura vincolante ai conteggi del creditore; misura e decorrenza degli interessi devono essere verificate secondo il titolo e la legge.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
È comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, per il quale le Amministrazioni dello Stato, e gli enti pubblici non economici, dispongono, dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
Per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici, l’azione di recupero coattivo di somme può essere avviata dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 93 c.p.c.
Le spese devono distrarsi a favore del difensore avv. Andrea Lavalle, dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a.
La dichiarazione di antistatarietà del difensore consente la distrazione in suo favore delle spese di giudizio liquidate.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Le spese devono distrarsi a favore del difensore avv. Andrea Lavalle, dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a.
Le disposizioni processuali richiamate costituiscono, insieme all’art. 93 c.p.c., il fondamento della distrazione delle spese al difensore dichiaratosi antistatario.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
c) condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo di € 400,00 (quattrocento/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6bis1 del DPR n. 115/2002)
Il contributo unificato è posto a carico dell’Amministrazione secondo legge soltanto se dovuto per il giudizio.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza ha funzione esecutiva e non costitutiva del credito: la misura del dovuto discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali.
- I conteggi del creditore non vincolano l’amministrazione in sede di ottemperanza; l’importo residuo e gli interessi devono essere verificati, quanto a misura e decorrenza, sulla base del titolo e della legge.
- Accertato il mancato integrale adempimento di un giudicato di condanna al pagamento, il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di persistente inerzia.
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