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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08630/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Domanda di riparazione per ingiusta detenzione in rapporto all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 3/11/2011 dal GIP di Vibo Valentia per reati (usura, tentata violenza/minaccia per costringere lo Iennarella a rendere dichiarazioni mendaci, tentata rapina e tentata estorsione). L'arresto si fondava sulle dichiarazioni rese da Giuseppe Mariano Iennarella (ai sensi dell'art. 210 c.p.p.) unitamente ad accertamenti contabili/fiscali e a intercettazioni. In primo grado il Latella fu assolto "perché il fatto non sussiste" (Tribunale Vibo Valentia, 14/9/2018). In sede di riparazione la difesa ha censurato la misura cautelare come ingiustificata e ha denunciato violazione di legge e vizi motivazionali, chiedendo l'indennizzo per la detenzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità (mancanza di correlazione tra motivi di impugnazione e ragioni della decisione impugnata) e l'ha ritenuto manifestamente infondato. Ha confermato che, nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice valuta non la sussistenza del reato in senso pieno ma se la detenzione sia stata causata da una falsa apparenza di configurabilità del reato e se tale apparenza sia stata determinata da dolo o colpa grave dell'organo procedente. La Corte ha condiviso la valutazione della Corte di appello che aveva rilevato elementi non smentiti dalla sentenza di assoluzione (contabilità "fortemente lacunosa e certamente irregolare", significative intercettazioni e preoccupazione dei coindagati durante i controlli, intensificazione dei contatti) che denotano colpa grave ostativa all'indennizzo. Pertanto: il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; nulla è dovuto in favore dell'Avvocatura dello Stato per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 210 cod. proc. pen.

    Richiamata come fonte delle dichiarazioni rese dalla presunta persona offesa (Iennarella) in altro procedimento, che hanno costituito parte degli elementi indiziari alla base della misura cautelare

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla difesa in relazione alla riparazione dell'ingiusta detenzione; la Corte ricorda che il giudice della riparazione valuta se sia stata data o concorsa a dar causa alla detenzione con dolo o colpa grave

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Applicata per dichiarare inammissibile il ricorso per genericità (mancanza di specificità e di correlazione tra i motivi di impugnazione e la motivazione del provvedimento impugnato)

Massime di principio

  • La sentenza di assoluzione nel giudizio di merito non determina automaticamente il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione: il giudice della riparazione valuta se la detenzione sia stata causata da una falsa apparenza di reato e se tale apparenza sia stata determinata da dolo o colpa grave dell'autorità procedente.
  • Elementi indiziari documentali e circostanziali (accertamenti contabili irregolari, intercettazioni significative, atteggiamenti di preoccupazione dei coinvolti, intensificazione di contatti in corrispondenza di controlli) possono giustificare la custodia cautelare e/o escludere l'indennizzo anche se poi l'imputato è assolto per insufficienza probatoria.
  • Nel ricorso in Cassazione vale il principio di specificità: un'impugnazione generica o che ignori la motivazione del giudice censurato è inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c).
  • Il giudice della riparazione deve compiere una valutazione autonoma e completa degli elementi disponibili, alla ricerca di condotte che dimostrino negligenza o colpa grave (es. omissioni investigative macroscopiche o utilizzo di elementi palesemente infondati).
  • La condanna alle spese nella fase di legittimità può essere irrogata al ricorrente; tuttavia, quando l'Avvocatura dello Stato si limita a chiedere il rigetto/inammissibilità senza contribuire specificamente alla trattazione del motivo, non spettano spese a favore dello Stato per la fase di legittimità.

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