Cassazione Penale, Sentenza n. 3922/2022 del 03/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Iaccarino impugnava l'ordinanza del 24/05/2021 con cui il Tribunale del riesame di Napoli aveva confermato la misura cautelare in carcere disposta dal GIP del 25/03/2021 per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti aggravata (art. 416-bis.1 c.p.). Il ricorrente contestava in via principale la valutazione probatoria delle dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia, sostenendo che le deposizioni non fossero sovrapponibili e non giustificassero l'attribuzione al ricorrente del ruolo di gestore della "piazza di spaccio" nel Parco Verde.
La decisione
La corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità: il ricorrente si è limitato a riferimenti succinti ad alcune dichiarazioni senza confrontarsi in modo puntuale con l'intero contenuto motivazionale del provvedimento impugnato e, di fatto, ha chiesto una nuova valutazione del materiale probatorio anziché indicare carenze specifiche della motivazione o vizi logici rilevanti. Il Tribunale aveva invece ritenuto le dichiarazioni dei collaboratori reciprocamente riscontrabili e spiegato le apparenti discrasie con l'andamento pluriennale delle vicende e le variazioni organizzative dello spaccio; aveva altresì confermato la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1, collegando l'attività di spaccio al controllo esercitato dalla banda citata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende. È stato dato mandato alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 416-bis.1 cod. pen.
La corte ha ritenuto applicabile l'aggravante prevista da questa norma perché l'attività di spaccio risultava organizzata sotto il controllo della banda indicata, con profitto per la stessa, protezione della zona, monopolio delle vendite e approvvigionamento della droga; la circostanza rafforza la gravità degli indizi ai fini della custodia cautelare.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per gli adempimenti conseguenti alla dichiarazione di inammissibilità e all'irrogazione della sanzione pecuniaria; indica le formalità amministrative da svolgere in caso di pronunce di questo tipo.
Massime di principio
- Un ricorso avverso ordinanza di custodia cautelare può essere dichiarato inammissibile se risulta generico: è necessario confrontarsi in modo puntuale con la motivazione impugnata e indicare specifiche carenze o vizi logici, non limitarsi a chiedere una rivalutazione del materiale probatorio.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, anche se presentano discrasie apparenti, possono essere ritenute utili e reciprocamente riscontrabili se il giudice spiega plausibilmente le ragioni delle differenze (es. evoluzione temporale dei fatti, cambiamenti organizzativi).
- Per contestare l'affidabilità di dichiarazioni testimoniali in simili procedimenti è utile dimostrare in modo concreto come le discrepanze incidano sulla credibilità essenziale del racconto e rendano insostenibile l'attribuzione di specifici ruoli.
- La conferma di aggravanti (es. collegamento a struttura camorristica) rafforza la valutazione della gravità indiziaria e rende più difficile il riesame favorevole della misura cautelare, salvo l'indicazione di errori giudiziari specifici nella valutazione delle prove.
- Gli impugnanti devono essere consapevoli del rischio di sanzioni pecuniarie per ricorsi manifestamente generici o strumentali: indicare con precisione i punti di doglianza evita l'irrogazione di ammende.
- Nel formulare motivi cautelari o di appello è preferibile fornire una ricostruzione puntuale e documentata, con riferimento alle parti del provvedimento che si ritengono carenti, per non cadere nella proposta di mera rivalutazione del materiale probatorio da parte dell'organo giudicante.
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