Cassazione Penale, Sentenza n. 22698/2023 del 25/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di secondo grado che aveva confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, commi 1 e 1-bis, del d.P.R. n. 309/1990 (traffico/possesso di sostanze stupefacenti), con applicazione dell'aggravante della recidiva specifica ex art. 99, comma 2, cod. pen., e diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso contestava (1) l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche, in particolare perché la confessione dell'imputato avrebbe dovuto essere valutata come elemento ai fini dell'art. 62-bis cod. pen.; e (2) la illegittima applicazione della recidiva specifica, per mancata verifica del nesso concreto tra precedenti e reato attuale e dell'incidenza dei precedenti sulla maggiore pericolosità dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alle circostanze attenuanti generiche (ritenendo congrua la motivazione della Corte territoriale secondo cui la confessione non era elemento deponente dato che gli elementi probatori erano già acquisiti dalla perquisizione) e ha invece accolto il motivo relativo alla recidiva specifica. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla recidiva e ha rinviato ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per riesaminare, secondo i criteri indicati, la sussistenza dell'aggravante; ha dichiarato irrevocabile l'affermazione della responsabilità penale sul resto e ha rimesso alla Corte territoriale la valutazione della dosimetria sanzionatoria in base all'esito del nuovo esame della recidiva.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Norma richiamata come riferimento generale alla responsabilità e concorso di reati, presente nel capo d'imputazione.
art. 73, commi 1, 1-bis e 5, d.P.R. n. 309/1990
Norme del testo unico sugli stupefacenti relative ai reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti; il giudice di primo grado ha riqualificato il fatto ai sensi del comma 5 e applicato la disciplina rilevante.
art. 99, comma 2, cod. pen.
Prevede la recidiva come circostanza aggravante; la Corte di cassazione richiama che la recidiva non può essere riconosciuta come mero dato anagrafico/registro ma richiede una verifica concreta del nesso fra precedenti e reato attuale e della indicazione di una perdurante inclinazione al delitto.
art. 62-bis cod. pen.
Regola gli effetti della collaborazione/amnistia mitigatrice (ricovero dei benefici intervallati); qui richiamata nel senso che l'ammissione degli addebiti può giustificare attenuanti solo se concreta collaborazione deponente alle indagini; non sussistente nel caso di specie perché la confessione non ha aggiunto elementi utili alle indagini già concluse.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte richiama che la valutazione della recidiva deve essere compiuta concretamente secondo i criteri di cui a questo articolo, esaminando la relazione tra precedenti e reato attuale.
art. 624 cod. proc. pen.
Richiamato con riferimento agli effetti dell'annullamento limitato: essendo ormai accertata la responsabilità penale per i fatti, la sentenza di condanna rimane irrevocabile nei suoi elementi sostanziali diversi dall'aggravante annullata.
Corte di cassazione, Sez. I penale, 29 novembre 2004, n. 46229
Giurisprudenza richiamata in favore del principio che la recidiva non è un mero status deducibile dal certificato penale ma richiede valutazione concreta.
Corte di cassazione, Sez. III penale, 10 luglio 2017, n. 33299
Ulteriore precedente giurisprudenziale che precisa che il giudice deve esaminare se la precedente condotta sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito sulla commissione del reato attuale.
Massime di principio
- La recidiva specifica non può essere applicata limitandosi a richiamare i precedenti penali: il giudice deve motivare concretamente il nesso tra precedenti e reato attuale e come questi indichino una perdurante inclinazione al delitto (criteri di cui all'art. 133 c.p.).
- La semplice ammissione degli addebiti o la confessione non sempre giustificano il riconoscimento delle circostanze attenuanti per collaborazione (art. 62-bis); va valutato se la dichiarazione ha apportato un contributo deponente e fattivo alle indagini.
- Se la motivazione di conferma di un'aggravante si limita a rinviare a documenti o certificati senza contestualizzare i precedenti, il giudice di legittimità può annullare la decisione limitatamente a quella statuizione e disporre il rinvio per nuovo esame.
- Quando rimangono contestazioni solo sul trattamento sanzionatorio e non sulla responsabilità, la condanna può ritenersi irrevocabile nella sostanza mentre la Corte di merito riesamina esclusivamente gli aspetti procedurali o aggravanti censurati.
- In ricorsi per cassazione che impugnano sia motivazione sulle circostanze attenuanti sia su aggravanti, la Corte può dichiarare inammissibili taluni motivi e al contempo accogliere altri, determinando un annullamento parziale e rimessione su punti specifici.
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