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Sentenza

Sentenza n. 6736/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione di Lecce sezione prima, n. 201 del 2025, sul ricorso per l’annullamento dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Vernole n. 158/2024 del 4.11.2024, notificata al ricorrente in data 19.11.2024, avente ad oggetto “Ordinanza di rimozione e smaltimento rifiuti abbandonati art. 192 comma 3 del d.lgs. 3.4.2006”.

Giustizia amministrativa202504440

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Puglia, sede di Lecce, che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza comunale di rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati sul terreno di proprietà dell’appellante

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell’art. 60 c.p.a., sostenendo che il TAR avesse deciso la causa in forma semplificata nonostante il deposito tardivo, da parte del Comune, del verbale di sopralluogo e la conseguente impossibilità di interloquire pienamente sulla documentazione. Ha inoltre lamentato la violazione dell’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006, ritenendo che la partecipazione al procedimento dovesse comprendere anche la presenza dell’interessato al sopralluogo e il contraddittorio contestuale all’accertamento. Ha censurato l’attribuzione di una responsabilità colposa per la mancata recinzione o chiusura del fondo, osservando che il terreno era raggiungibile attraverso una traversa laterale lunga circa 250 metri, che l’abbandono appariva unico e recente, che il fondo era comunque dotato di opere di delimitazione e che non era dimostrato alcun obbligo di vigilare sulla strada di accesso o di recintare integralmente la proprietà. Ha infine dedotto l’omessa pronuncia su varie circostanze rilevanti, tra cui la vigilanza personale e mediante familiari e operai, le attività agricole svolte sul fondo, la presenza di un muro e di un accesso difficoltoso, nonché l’esistenza di servitù di passaggio. Il Comune aveva sostenuto la legittimità dell’ordinanza, fondata sulla mancata predisposizione di cancelli, cartelli e altre misure idonee a impedire l’accesso e l’abbandono dei rifiuti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha preliminarmente accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Sindaco evocato quale Ufficiale di Governo, rilevando che l’ordinanza era stata adottata nell’esercizio dei poteri ordinari attribuiti dall’art. 192 d.lgs. 152/2006, con conseguente estromissione del Sindaco da tale qualità. Nel merito, applicando il principio della ragione più liquida, ha esaminato il motivo relativo all’insussistenza della colpa e ha ritenuto fondato l’appello, assorbendo gli ulteriori motivi. Il proprietario di un fondo non è responsabile dell’abbandono di rifiuti sulla propria area per il solo fatto della proprietà, essendo necessaria la prova di un comportamento doloso o colposo. Nel caso concreto l’Amministrazione non ha dimostrato la colpa: la mancata recinzione non poteva essere valorizzata come indice di negligenza, poiché non sussiste un obbligo generale di recintare il terreno; inoltre, il fondo non confinava direttamente con la strada provinciale, ma era raggiungibile mediante una traversa laterale di circa 250 metri, rispetto alla quale non era dimostrato che appartenesse all’appellante o che questi dovesse vigilare su di essa. La presenza di una recinzione solo in corrispondenza di alcuni confini non implicava l’obbligo di recintare l’intero fondo. L’appello è stato quindi accolto, con riforma della sentenza del TAR, accoglimento del ricorso di primo grado e annullamento dell’ordinanza di rimozione e smaltimento dei rifiuti. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate per la presenza di orientamenti giurisprudenziali non omogenei.

Norme richiamate

  • art. 192 d.lgs. 152/2006

    La disposizione consente di imporre la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti al responsabile dell’abbandono e, a titolo solidale, al proprietario o titolare di diritti reali o personali di godimento solo in presenza di dolo o colpa; non fonda una responsabilità oggettiva derivante dalla mera proprietà del terreno.

  • art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006

    Prevede il coinvolgimento procedimentale dei soggetti interessati nell’accertamento delle responsabilità; la questione relativa alla necessità di partecipazione al sopralluogo è stata assorbita, non essendo stata decisiva per la definizione dell’appello.

  • art. 60 c.p.a.

    La censura relativa alla decisione del TAR in forma semplificata è stata assorbita in applicazione del principio della ragione più liquida.

Massime di principio

  • Il proprietario di un fondo non è responsabile dell’abbandono incontrollato di rifiuti sulla propria area per il solo fatto della titolarità del bene; l’imputazione dell’obbligo di rimozione richiede la prova di un comportamento doloso o colposo causalmente collegato all’abbandono.
  • La mancata recinzione di un terreno, in assenza di uno specifico obbligo normativo o di ulteriori elementi concreti, non costituisce di per sé prova della colpa del proprietario per l’abbandono di rifiuti da parte di terzi.
  • Non può essere imputata al proprietario la mancata vigilanza su una strada o traversa di accesso al fondo quando l’Amministrazione non dimostri che tale area appartenga al proprietario o che questi sia giuridicamente tenuto a controllarla.
  • La presenza di una recinzione soltanto su alcuni lati del fondo non dimostra, da sola, l’esistenza di un obbligo di recinzione integrale né consente di desumere automaticamente la colpa del proprietario per l’abbandono di rifiuti.
  • L’ordinanza adottata dal sindaco ai sensi dell’art. 192 d.lgs. 152/2006 rientra nell’esercizio delle ordinarie funzioni sindacali in materia ambientale e non nell’attività svolta quale ufficiale di governo.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiAppelloLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezzaRiparto di giurisdizione

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