Cassazione Penale, Sentenza n. 45895/2023 del 14/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che lo aveva condannato per evasione dagli arresti domiciliari. I motivi principali erano: (1) violazione di legge e vizio di motivazione perché la Corte di appello, senza prova certa e erroneamente, aveva ritenuto che lo scantinato in cui il ricorrente si era addormentato non fosse parte integrante dell'abitazione e che pertanto egli avesse eluso i controlli; si osservava inoltre che l'intervento dei carabinieri si era basato solo sulla segnalazione dello zio; (2) omissione motivazionale per non aver esaminato la richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. e la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Sul primo motivo ha ritenuto corretto il ragionamento della Corte d'appello: la cantina era per ammissione dello stesso imputato corpo autonomo e separato dall'abitazione e dunque non rientrava nel concetto di "abitazione" ai fini dell'art. 385 c.p., essendo non contigua e inidonea ai controlli; ne derivava l'integrazione del reato di evasione. Sul secondo motivo la Cassazione ha qualificato la censura come generica e aspecifica; quanto alla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p., la Corte ha dedotto dall'esistenza di due condanne definitive e da un certificato penale consistente la mancanza di indicatori positivi di reinserimento, giustificando la preclusione del beneficio anche se non vi è stato un formale rigetto; le attenuanti generiche erano già state considerate in equivalenza con la recidiva qualificata contestata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 385 cod. pen.
Ai fini del reato di evasione dagli arresti domiciliari, per "abitazione" si intende il luogo in cui la persona conduce la propria vita domestica e privata; sono escluse dipendenze non di stretta pertinenza (scantinati separati, aree condominiali non contigue, giardini non immediatamente raggiungibili) che rendono possibile elusione dei controlli.
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto o per il nuovo regime di estinzione della punibilità richiede la presenza di indicatori positivi di ravvedimento o reinserimento sociale; una domanda generica, priva di elementi probatori a supporto, può essere ritenuta inammissibile o comunque non accolta se il casellario e le condanne pregresse evidenziano abitualità del comportamento illecito.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. in L. n. 176 del 2020
La trattazione del ricorso in Cassazione si è svolta a mezzo di procedura scritta prevista dalla normativa emergenziale e convertita in legge; si tratta di una disposizione procedurale che ha disciplinato la modalità di svolgimento del giudizio.
Massime di principio
- La nozione di "abitazione" ai fini degli arresti domiciliari è circoscritta agli spazi che costituiscono parte integrante e immediatamente collegata all'unità immobiliare: spazi separati e autonomi (scantinati non in continuità spaziale) possono integrare evasioni se il ristretto vi si trova fuori dall'area di controllo.
- Per contrastare una contestazione di evasione che si basa sulla presenza in un locale 'separato', il difensore dovrebbe provare la continuità spaziale e la stretta pertinenza del locale all'abitazione (planimetrie, fotografie, testimonianze che attestino l'uso comune come parte dell'abitazione).
- Le richieste di applicazione di benefici come l'art. 131-bis richiedono elementi positivi a supporto (attestazioni, percorsi di reinserimento, assenza di abitualità): istanze generiche sono deboli e possono essere rigettate o superate dal casellario giudiziale.
- Le attenuanti generiche possono essere ritenute equivalenti a circostanze ostative come la recidiva qualificata; se il ricorrente non fornisce elementi per dimostrare la particolare attenuazione, il giudice può considerare neutralizzato l'effetto delle attenuanti.
- In Cassazione è essenziale formulare censure specifiche e ben fondate; motivi vaghi o aspecifici sono destinati a essere dichiarati infondati o generici.
- La segnalazione di terzi (es. un familiare) può integrare elemento probatorio se corroborata da elementi che mostrino l'inidoneità del luogo al controllo (impossibilità di accesso, mancata reperibilità telefonica), e la Corte può valorizzare tali elementi anche se non derivano da controllo immediato degli operanti.
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