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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28587/2024 del 06/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda il trattamento delle ferie dei docenti a tempo determinato e, in particolare, il diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute. Un docente, assunto con una lunga successione di incarichi temporanei e poi immesso in ruolo, aveva ottenuto in primo e secondo grado la condanna dell'amministrazione scolastica al pagamento di somme a titolo di monetizzazione delle ferie non fruite. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione sostenendo, con un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 19 CCNL 29.11.2007, 5, comma 8, D.L. n. 95/2012 e 1, commi 54-56, L. n. 228/2012. Secondo il ricorrente, per i docenti non di ruolo opererebbe una presunzione legale di fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, poiché in tali periodi i docenti percepiscono la retribuzione senza svolgere attività didattica; da ciò il Ministero inferiva che non fosse necessaria alcuna richiesta del lavoratore né alcun invito del dirigente scolastico alla fruizione delle ferie con avviso di perdita del diritto in caso di mancato godimento. Il Ministero ha inoltre contestato la pertinenza del precedente richiamato nella proposta di definizione anticipata, insistendo sulla specialità del regime dei docenti a tempo determinato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha confermato l'impostazione della Corte d'appello, affermando che il docente a tempo determinato non perde automaticamente il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie solo perché non ha richiesto di fruirne durante la sospensione delle lezioni. Perché si possa escludere il diritto alla monetizzazione occorre che il datore di lavoro provi di aver inutilmente invitato il docente a godere delle ferie, con espresso avviso che, in mancanza di fruizione, il diritto alle ferie e alla relativa indennità sarebbe stato perduto. La Corte ha valorizzato l'interpretazione conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE e alla giurisprudenza della Corte di giustizia, escludendo la tesi della presunzione automatica di ferie nei periodi di sospensione delle lezioni. Ha quindi condannato il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, in applicazione dell'art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., anche alla sanzione ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., compresa la somma in favore della Cassa delle Ammende. È stato escluso l'ulteriore contributo unificato per le amministrazioni dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    costituisce il parametro formale del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 19 CCNL 29.11.2007

    richiamato dal Ministero quale base della disciplina del rapporto dei docenti a tempo determinato

  • art. 5, comma 8, D.L. n. 95/2012

    deve essere interpretato in senso conforme al diritto UE; non introduce una perdita automatica del diritto alle ferie o all'indennità sostitutiva

  • art. 1, commi 54-56, L. n. 228/2012

    concorre alla disciplina delle ferie dei docenti, ma non consente di presumere automaticamente la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni

  • art. 7, par. 2, direttiva 2003/88/CE

    impone che non vi sia perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e all'indennità sostitutiva senza previa verifica che il lavoratore sia stato posto in condizione di fruirne effettivamente

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione anticipata e per gli effetti sanzionatori in caso di decisione conforme

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il rito camerale di trattazione del ricorso

  • art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.

    base della condanna ulteriore per ricorso infondato deciso in conformità alla proposta

  • art. 74, comma 2, d.lgs. n. 297/1994

    indica la cessazione delle attività didattiche al 30 giugno

  • art. 4, comma 4, L. 9 maggio 1932 n. 547

    richiamato per l'autonomia soggettiva e contabile della Cassa delle Ammende

  • art. 7, comma 1, lett. h), Allegato al DPCM 10 aprile 2017, n. 102

    richiamato per il bilancio autonomo della Cassa delle Ammende

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    non applicabile alle Amministrazioni dello Stato esonerate dal materiale versamento mediante prenotazione a debito

Massime di principio

  • Il docente a tempo determinato che non abbia chiesto di fruire delle ferie non perde automaticamente il diritto all'indennità sostitutiva per il solo fatto che il rapporto sia cessato o che vi siano periodi di sospensione delle lezioni.
  • Per escludere la monetizzazione delle ferie non godute è necessario che il datore di lavoro provi di avere invitato in modo concreto e inequivoco il lavoratore a fruire delle ferie, avvertendolo espressamente della perdita del diritto in caso di mancato utilizzo.
  • La disciplina interna sulle ferie del personale scolastico deve essere interpretata in conformità all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che impedisce la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e alla correlata indennità sostitutiva senza una previa informazione adeguata del lavoratore.
  • Nei rapporti dei docenti non di ruolo non può operare una presunzione automatica di ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, poiché tali periodi non coincidono necessariamente con il congedo annuale e non escludono la possibilità di essere richiamati in servizio per attività connesse alla funzione docente.
  • La semplice percezione della retribuzione in un periodo in cui non si svolgono lezioni non basta, di per sé, a dimostrare la fruizione delle ferie.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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