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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21882/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione con cui il Procuratore generale deduce l'illegalità della pena così come calcolata nella sentenza di applicazione del rito concordato (artt. 444 ss. c.p.p.). In particolare viene contestata la conversione della pena (4 mesi di arresto e 1.335,00 euro di ammenda) in lavoro di pubblica utilità: secondo il PG il giudice ha applicato un criterio errato, invece dell'art. 186, comma 9-bis, d.lgs. n. 285/1992 che dispone che la durata del lavoro di pubblica utilità corrisponde alla sanzione detentiva irrogata e che la conversione della pena pecuniaria va ragguagliata con il parametro di Euro 250,00 = 1 giorno di lavoro di pubblica utilità. Applicando tale parametro la durata complessiva sarebbe stata di 125 giorni (120 giorni per i 4 mesi di arresto + 5 giorni per la conversione di Euro 1.335,00).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo fondato. Ha qualificato la pena come illegale per errata applicazione della norma speciale (art. 186, comma 9-bis, d.lgs. n. 285/1992) e ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza di applicazione del rito concordato. La Corte ha motivato che, essendo il patto sula pena affetto da illegittimità, non è possibile rettificarlo in sede di legittimità, ed è necessario annullare la pronuncia e trasmettere gli atti al Tribunale di Teramo, lasciando alle parti la possibilità di scegliere il processo ordinario o un diverso rito alternativo.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 9-bis, d.lgs. n. 285/1992

    La Corte ha interpretato questa disposizione nel senso che il lavoro di pubblica utilità, quando previsto in sostituzione di pena, deve avere durata corrispondente alla sanzione detentiva ed inoltre la conversione della pena pecuniaria va effettuata ragguagliando Euro 250,00 a un giorno di lavoro di pubblica utilità; tale norma derogherebbe al più generale criterio previsto dall'art. 54 d.lgs. n. 274/2000.

  • artt. 444 ss. cod. proc. pen.

    Regolano l'applicazione della pena su richiesta delle parti (rito abbreviato e patteggiamento). La Corte ricorda che la sentenza di applicazione della pena è impugnabile in Cassazione dal PM e dall'imputato solo per specifici motivi, tra cui l'illegalità della pena; inoltre evidenzia che un accordo che produce una pena illegale inficia il patto e la sentenza di omologa.

  • art. 54 d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274

    Citato nella decisione come parametro generale di conversione che però è stato derogato dalla norma speciale (art. 186, comma 9-bis). La Corte sottolinea che, in presenza della previsione speciale, quest'ultima prevale.

  • art. 186, comma 27 lett. c) e comma 2-sexies, d.lgs. n. 285/1992

    Norme che individuano la fattispecie penalmente rilevante contestata all'imputato (tipiche disposizioni relative alla guida in stato di alterazione e con sanzioni accessorie); qui indicate quale base del reato per cui è stata applicata la pena nei termini concordati.

Massime di principio

  • Se in un patteggiamento o in una pronuncia di applicazione della pena viene applicata una pena illegale (per errata interpretazione o non rispetto di una norma speciale), il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione e la Corte può annullare la sentenza.
  • Quando una norma speciale prevede criteri di conversione della pena diversi da quelli generali, va applicata la norma speciale (qui: art. 186, comma 9-bis d.lgs. n. 285/1992 prevale su art. 54 d.lgs. n. 274/2000).
  • La Corte di cassazione, se rileva che il patto sulla pena è affetto da illegittimità sostanziale, non può semplicemente rettificare il calcolo in sede di legittimità ma deve annullare la sentenza di omologa; le parti possono quindi riproporre il rito alternativo o optare per il processo ordinario.
  • Nelle omologhe di patteggiamento il giudice ha il dovere di verificare la legalità della pena; l'omologazione di una pena calcolata in modo contrario a norme speciali può comportare l'annullamento della pronuncia.
  • Per la conversione di sanzioni pecuniarie in giorni di lavoro di pubblica utilità, occorre fare riferimento al parametro previsto dalla norma speciale applicabile (nel caso concreto: Euro 250 = 1 giorno), calcolando separatamente la parte detentiva e la parte pecuniaria e sommando i giorni risultanti.

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