Sentenza n. 1915/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento del provvedimento in data 12 febbraio 2025 con il quale la Prefettura di -OMISSIS- ha disposto la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato al ricorrente in data 8 febbraio 2024, su istanza del suo datore di lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato l’8 febbraio 2024, disposta il 12 febbraio 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, cittadino straniero entrato regolarmente in Italia il 17 luglio 2024 con visto rilasciato il 2 luglio 2024 sulla base del nulla osta dell’8 febbraio 2024, impugnava la revoca prefettizia del 12 febbraio 2025. La revoca era fondata su irregolarità contributive e assicurative, inattività e liquidazione giudiziale della società richiedente il nulla osta, nonché sulla mancanza di sedi aziendali nella provincia interessata; tali circostanze avevano impedito la sottoscrizione del contratto di soggiorno e l’instaurazione del rapporto originario. Il ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 42, comma 2, d.l. 73/2022 e degli artt. 22 e 24 d.lgs. 286/1998, oltre a illogicità e ingiustizia manifesta: sosteneva che le cause ostative fossero imputabili esclusivamente al datore di lavoro e da lui ignorate; che l’indisponibilità del datore non dovesse comportare automaticamente la perdita della possibilità di regolarizzare il soggiorno e che dovesse essere valutato il rilascio di un permesso per attesa occupazione; richiamava inoltre il principio per cui le cause ostative imputabili al solo datore non possono pregiudicare il lavoratore ignaro. Nel corso del giudizio documentava di avere stipulato il 9 aprile 2025 un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con altro datore, con successiva documentazione retributiva e una stabile sistemazione alloggiativa.
La decisione
Il ricorso è accolto e la revoca è annullata, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. Il TAR riconosce che l’inattività, la liquidazione giudiziale senza esercizio provvisorio e le irregolarità dell’impresa originaria erano astrattamente idonee a impedire l’instaurazione del rapporto, ma ritiene illegittimo farne discendere automaticamente la definitiva compromissione della posizione del lavoratore. La disciplina dell’art. 22 d.lgs. 286/1998 tutela l’affidamento di chi sia entrato regolarmente in Italia sulla base di titoli amministrativi e impone di considerare la buona fede del lavoratore e la sua estraneità alle condizioni del datore. La Prefettura aveva omesso di verificare se il ricorrente conoscesse le cause ostative e di valutare la possibilità di salvaguardarne la posizione mediante gli strumenti previsti dall’ordinamento, considerando anche il successivo inserimento lavorativo documentato. Il TAR precisa che la distinzione tra cause ostative preesistenti alla richiesta di nulla osta e cause sopravvenute non esclude la tutela dell’affidamento del lavoratore ignaro. Le spese sono compensate per giusti motivi, in considerazione della precedente decisione cautelare del TAR e della successiva evoluzione giurisprudenziale.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 286/1998
la disciplina posta dall’art. 22 del d.lgs. n. 286 del 1998 è informata all’esigenza di tutelare l’affidamento del lavoratore straniero che abbia fatto regolare ingresso nel territorio nazionale, sulla base di titoli rilasciati dall’Amministrazione, evitando che egli subisca automaticamente le conseguenze di comportamenti omissivi o comunque di circostanze riferibili esclusivamente al datore di lavoro, di cui il lavoratore non sia a conoscenza.
L’art. 22 tutela l’affidamento del lavoratore straniero regolarmente entrato sulla base di titoli amministrativi e impedisce che gli siano automaticamente addossate omissioni o condizioni ostative riferibili esclusivamente al datore di lavoro e a lui ignote.
art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998
la clausola di salvaguardia contenuta nel testo vigente del comma 5-ter dell’art. 22 (“salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore”) – pur non applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame – è frutto della predetta esigenza, perché esclude la revoca automatica del nulla osta quando la mancata trasmissione del contratto di soggiorno non sia imputabile al lavoratore e, quindi, richiede all’Amministrazione di accertare in concreto a chi sia riferibile l’omissione.
La clausola, pur non applicabile ratione temporis, esprime il criterio per cui la revoca non è automatica se l’omessa trasmissione del contratto non è imputabile al lavoratore; l’Amministrazione deve accertare concretamente a chi sia riferibile l’omissione.
Massime di principio
- La revoca del nulla osta al lavoro subordinato non può compromettere automaticamente la posizione del lavoratore straniero regolarmente entrato in Italia quando le circostanze che hanno impedito l’instaurazione del rapporto siano riferibili esclusivamente al datore di lavoro e il lavoratore ne sia rimasto estraneo e ignaro.
- Nel decidere sulla posizione del lavoratore straniero dopo il mancato perfezionamento del rapporto originario, l’Amministrazione deve svolgere una valutazione concreta della sua buona fede e accertare se conoscesse le cause ostative imputabili al datore di lavoro, anziché limitarsi a constatarne l’esistenza.
- La sopravvenuta disponibilità di un diverso datore di lavoro e l’effettivo inserimento lavorativo del lavoratore straniero sono elementi da valutare nell’istruttoria ai fini della salvaguardia della sua posizione e dell’eventuale ricorso agli strumenti previsti dall’ordinamento; non possono essere ignorati a priori.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 6 ott 2026Sentenza n. 1916/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 ott 2026Sentenza n. 1917/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 ott 2026Sentenza n. 1919/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 ott 2026Sentenza n. 1920/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 ott 2026Sentenza n. 1921/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 ott 2026Sentenza n. 1184/2026 - Cagliari, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →