Cassazione Civile, Ordinanza n. 25720/2023 del 04/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dato atto che entrambe le parti avevano depositato rinuncia ai rispettivi ricorsi, con accettazione della controparte. Ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio di legittimità, senza statuizione sulle spese, rilevando che la decisione doveva essere adottata con ordinanza.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita di una porzione di fabbricato da parte dell’amministratore di una società, pochi giorni prima della revoca dell’incarico, alla moglie dell’amministratore stesso, anche socia della società e direttrice dei lavori dell’immobile. Il prezzo era stato in parte soddisfatto mediante accollo di un mutuo residuo e in parte mediante compensazione con un credito professionale vantato dall’acquirente per prestazioni rese alla società. La società ha chiesto l’annullamento del contratto ai sensi dell’art. 1394 c.c., deducendo conflitto d’interessi dell’amministratore. In primo grado la domanda è stata respinta e la riconvenzionale dell’acquirente è stata accolta solo in parte; in appello la società ha ottenuto l’annullamento della vendita e il riconoscimento integrale del credito professionale dell’acquirente, una volta caduta la compensazione. I ricorrenti principali hanno censurato la sentenza d’appello sostenendo che il conflitto d’interessi fosse stato desunto solo dalla maggiore valutazione del bene rispetto al prezzo, senza adeguato esame di circostanze come l’incompletezza dell’immobile e la vendita di altri appartamenti a prezzi analoghi o inferiori; hanno inoltre contestato la condanna generica al risarcimento del danno e la regolazione delle spese. La società ha proposto ricorso incidentale lamentando, da un lato, che non fosse stata considerata una propria azione di responsabilità professionale verso l’acquirente-professionista e la sua asserita negligenza, dall’altro che non fosse stato scomputato un pagamento già effettuato, oltre che la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 1394 c.c.
richiamato come base della domanda di annullamento del contratto per conflitto d’interessi del rappresentante.
art. 360 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti per i motivi di cassazione, sia per nullità della sentenza che per omesso esame e violazione di legge.
art. 112 c.p.c.
invocato per dedurre ultrapetizione/omessa pronuncia e nullità della sentenza.
art. 115 c.p.c.
invocato per contestare la valutazione delle prove e delle risultanze processuali.
art. 116 c.p.c.
invocato per censurare il mancato prudente apprezzamento delle prove.
art. 132 c.p.c.
richiamato per denunciare asseriti vizi motivazionali e di contenuto della sentenza.
art. 111 Cost.
richiamato in relazione alla motivazione e alla struttura della decisione.
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di ripartizione dell’onere probatorio.
art. 2727 c.c.
richiamato in tema di presunzioni semplici.
art. 2729 c.c.
richiamato in tema di gravità, precisione e concordanza degli indizi.
art. 278 c.p.c.
richiamato contro la condanna generica al risarcimento del danno.
art. 101 c.p.c.
richiamato per asserita violazione del contraddittorio.
art. 1218 c.c.
richiamato sia per la pretesa risarcitoria sia nel ricorso incidentale per responsabilità dell’architetto.
art. 2233 c.c.
richiamato nel ricorso incidentale in tema di compenso professionale.
art. 2236 c.c.
richiamato nel ricorso incidentale in tema di responsabilità del professionista.
art. 1460 c.c.
richiamato per sostenere l’eccezione di inadempimento in relazione al compenso professionale.
art. 2237 c.c.
richiamato nel ricorso incidentale in relazione al rapporto professionale e al compenso.
art. 1176 c.c.
richiamato per il parametro di diligenza del professionista.
art. 91 c.p.c.
richiamato sulle spese di lite.
art. 92 c.p.c.
richiamato sulla compensazione delle spese.
Massime di principio
- Quando il giudizio di legittimità è definito da rinuncia al ricorso e accettazione della controparte, la Corte dichiara l’estinzione del processo senza esaminare i motivi di ricorso e senza provvedere sulle spese se le parti ne hanno chiesto la compensazione.
- Nei giudizi sul conflitto d’interessi del rappresentante, la censura che investe la valutazione del materiale probatorio e della consulenza tecnica deve confrontarsi con l’accertamento compiuto dal giudice di merito; tuttavia, nel caso esaminato, la Corte non è entrata nel merito per intervenuta rinuncia.
- La condanna generica al risarcimento del danno presuppone che la decisione individui il titolo della responsabilità e il nesso con la fattispecie accertata; anche su questo profilo, però, la Suprema Corte non ha statuito nel merito per l’estinzione del giudizio.
- Il ricorso incidentale e il ricorso principale sono entrambi suscettibili di estinzione per rinuncia, con la conseguenza che il processo si chiude senza decisione sulle questioni sostanziali e processuali dedotte.
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