Cassazione Penale, Ordinanza n. 17469/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello, in riforma parziale della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena per il reato contestato, confermando nel resto la responsabilità e il trattamento sanzionatorio. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo, qualificato dalla Corte come aspecifico, con cui lamentava vizio di motivazione per la mancata concessione delle attenuanti generiche, valorizzando in particolare la propria incensuratezza. La doglianza, secondo la Corte, mirava in realtà a un nuovo esame del merito sulle valutazioni discrezionali già compiute dal giudice di appello, che aveva motivato il diniego delle attenuanti generiche richiamando l'assenza di elementi positivi e la concreta gravità del fatto, considerato che l'arma era munita di colpi e quindi pronta all'uso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, perché la Corte di appello aveva fornito una motivazione coerente e non illogica, evidenziando l'assenza di elementi positivi e la concreta offensività della condotta. Conseguentemente ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 81 cpv. c.p.
richiamato come norma in base alla quale il fatto è stato contestato e sanzionato in continuazione, senza specifici approfondimenti interpretativi nella decisione
art. 697 c.p.
norma incriminatrice del porto/ detenzione di armi o munizioni evocata nel capo di imputazione; la Corte non ne discute il contenuto, ma il reato resta confermato
art. 23, comma 3, l. 110/1975
richiamato quale disposizione sanzionatoria collegata al reato relativo all'arma; la Corte non ne offre un'interpretazione autonoma
art. 62-bis c.p.
la Corte ribadisce che il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere motivato dall'assenza di elementi o circostanze di segno positivo e che la sola incensuratezza non è sufficiente, specie dopo la riforma del 2008
art. 133 c.p.
utilizzato come parametro degli elementi di valutazione del giudice di merito per la concessione o esclusione delle attenuanti generiche
art. 616 c.p.p.
richiamato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In tema di attenuanti generiche, il giudice di merito può legittimamente negare il beneficio quando non emergano elementi o circostanze positive idonei a giustificarlo, senza che lo stato di incensuratezza dell'imputato sia di per sé sufficiente a imporne la concessione.
- La motivazione sul diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se non è contraddittoria e dà conto, anche per relationem, degli elementi di cui all'art. 133 c.p. ritenuti preponderanti.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a contestare la valutazione discrezionale del giudice di merito sul punto delle attenuanti generiche, senza evidenziare reali vizi logici o giuridici, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo cause di esonero, a una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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