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Sentenza

Sentenza n. 10/2026 - Catania, Sezione 4

per l’annullamento, previa misura cautelare, - del provvedimento numero 40444 di protocollo del 15 settembre 2023 con il quale l’ASP intimata ha negato alla casa di cura ricorrente l’’inserimento tra i centri prescrittori di farmaci oggetto della nota AIFA 99; - di ogni altro atto e/o provvedimento comunque presupposto, connesso o collegato, ivi compresa la nota prot. n. 35235 del 20 luglio 2022 del Servizio 7 Farmaceutica del Dipartimento per la pianificazione strategica dell’Assessorato della salute della Regione Siciliana, laddove si ritenesse di interpretarla nel senso che escluda le strutture ospedaliere private accreditate di riabilitazione polmonare dal novero dei centri prescrittori autorizzati alla redazione del Piano Terapeutico richiesto per la prescrizione della triplice associazione di farmaci LABA/LAMA/ICS.

Giustizia amministrativa202302413

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'ASP all'inserimento della struttura tra i centri prescrittori della triplice associazione farmacologica LABA/LAMA/ICS soggetta a Piano terapeutico secondo la Nota AIFA 99

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria accreditata)

Prevale il privato

La controversia

La casa di cura, operante in regime di accreditamento istituzionale e convenzionata con l'ASP per prestazioni di riabilitazione polmonare, aveva chiesto di essere inclusa tra i centri autorizzati alla prescrizione della triplice associazione LABA/LAMA/ICS mediante redazione del Piano terapeutico. Il diniego è stato contestato, anzitutto, per incompetenza dell'ASP, sostenendo che la decisione spettasse all'Assessorato regionale della salute; sono state inoltre dedotte la violazione della disciplina sulla prescrizione dei farmaci e delle direttive regionali, il travisamento dei fatti, lo sviamento e il difetto di istruttoria, prospettando il possesso dei requisiti organizzativi, tecnologici e professionali necessari. È stata infine censurata la violazione delle garanzie partecipative, per omessa comunicazione del preavviso di rigetto, nonché il difetto di motivazione, poiché il diniego si fondava sull'affermazione secondo cui l'offerta assistenziale provinciale era già garantita dalle strutture abilitate, senza indicare i presupposti giuridici e le ragioni concrete della decisione. L'ASP ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per l'errata indicazione dell'atto impugnato e ha sostenuto che la competenza a ricevere le istanze fosse dell'ASP territorialmente competente. L'Assessorato regionale ha chiesto l'estromissione, ritenendosi estraneo alla controversia.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Assessorato regionale, poiché era stata impugnata, anche se in via residuale, una sua nota. Ha inoltre superato l'eccezione di inammissibilità per l'errata indicazione degli estremi del provvedimento, rilevando che l'ASP aveva svolto difese puntuali e aveva quindi compreso l'oggetto dell'impugnazione. Nel merito ha accolto il terzo motivo, limitatamente al difetto di motivazione. Il diniego, secondo cui l'offerta assistenziale era garantita dalle strutture già abilitate, conteneva una mera descrizione fattuale e non rendeva intelligibili i presupposti giuridici né l'iter logico seguito dall'ASP nella valutazione dell'istanza. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Il diniego è stato annullato, con obbligo dell'Amministrazione di rieditare il potere nel rispetto dell'effetto conformativo della sentenza. L'ASP è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000 oltre accessori, nonché alla rifusione del contributo unificato; le spese nei confronti dell'Assessorato regionale sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 93 d.lgs. 219/2006

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di incompetenza e della disciplina relativa alla prescrizione dei medicinali; il giudice non ha deciso espressamente tale censura, assorbita.

  • art. 1, comma 4, d.l. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla l. 8 agosto 1996, n. 425

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina della prescrizione farmaceutica; la questione è rimasta assorbita.

  • art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992

    Richiamato per il rapporto di accreditamento istituzionale e gli accordi contrattuali con l'ASP.

  • artt. 7, 9 e 10 l. 241/1990

    Richiamati per le garanzie di partecipazione procedimentale e il preavviso di rigetto; il giudice non ha esaminato espressamente tali censure.

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone una motivazione idonea a rendere comprensibili i presupposti di fatto, le ragioni giuridiche e l'iter logico della decisione amministrativa; il diniego è stato annullato perché non consentiva tale comprensione.

  • Nota AIFA 99

    Richiamata quale disciplina relativa alla prescrizione della triplice associazione LABA/LAMA/ICS mediante Piano terapeutico; le questioni sostanziali sull'inclusione della struttura tra i centri prescrittori sono state assorbite.

Massime di principio

  • Un provvedimento amministrativo di diniego deve indicare i presupposti giuridici e le ragioni concrete della decisione, rendendo intellegibile l'iter logico seguito dall'amministrazione; la mera affermazione descrittiva che il servizio sia già garantito da altri soggetti non costituisce motivazione sufficiente.
  • L'annullamento giurisdizionale per difetto di motivazione non determina automaticamente l'accoglimento sostanziale dell'istanza, ma impone all'amministrazione la riedizione del potere nel rispetto dell'effetto conformativo della pronuncia.
  • L'errata indicazione degli estremi dell'atto impugnato non comporta l'inammissibilità del ricorso quando dalla complessiva esposizione e dalle difese dell'amministrazione risulti che l'oggetto dell'impugnazione è stato comunque compreso.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoMotivazione del provvedimento
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potere

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