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Ordinanza

Ordinanza n. 1144/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - del decreto rettorale del 26 gennaio 2026, con il quale erano approvati gli atti della Commissione nominata per la selezione di un professore di prima fascia per il gruppo scientifico disciplinare 06/MEDS-20 – Pediatria Generale e Specialistica e Neuropsichiatria infantile – Settore disciplinare MEDS-20/A – Pediatria generale e specialistica, per le esigenze del Dipartimento di scienze mediche traslazionali; - del decreto rettorale n. 5139 del 28 novembre 2025, con il quale era disposta la nomina della Commissione di valutazione; - di tutti gli atti formati dalla Commissione; del decreto rettorale n. 5118 del 26 novembre 2025, con cui era nominata la Commissione per il sorteggio dei componenti delle Commissioni di valutazione; - del decreto rettorale n. 1209 del 19 marzo 2025; del Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con D.R. 3663/2019, nella parte in cui, all’art. 7, disciplina la composizione e la nomina della Commissione di valutazione; - del Bando di selezione emanato con D.R. n. 4403/2025 nella parte in cui, all’art. 8, prevede che “Due componenti della Commissione sono sorteggiati dall’Ufficio competente all’interno di una rosa proposta dal Consiglio di Dipartimento […] composta da almeno quattro professori”; - di ogni altro atto presupposto, connesso o collegato, per quanto di ragione, nei limiti in cui lesivi degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202602470

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della selezione e decreto rettorale di approvazione degli atti della Commissione per la chiamata di un professore di prima fascia in Pediatria generale e specialistica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il decreto rettorale di approvazione degli atti della Commissione di valutazione, il decreto di nomina della Commissione, gli atti formati dalla Commissione, il decreto di nomina della Commissione per il sorteggio, il decreto rettorale presupposto, il regolamento di Ateneo nella parte relativa alla composizione e nomina della Commissione e il bando nella parte in cui prevedeva il sorteggio di due componenti all’interno di una rosa proposta dal Consiglio di Dipartimento composta da almeno quattro professori. Le doglianze riguardavano, secondo quanto emerge dall’ordinanza, la composizione della Commissione, il prospettato conflitto di interessi e le valutazioni della Commissione nella distribuzione dei punteggi.

La decisione

Nella fase cautelare il TAR, ai sensi dell’art. 55 c.p.a. e sulla base della cognizione sommaria propria di tale fase, ha ritenuto insussistente un fumus boni iuris di adeguata evidenza. Il Collegio ha rilevato che le doglianze relative alla composizione della Commissione, al prospettato conflitto di interessi e alle valutazioni compiute nell’attribuzione dei punteggi erano state analiticamente contestate dalle articolate difese dell’Università e della controinteressata. La domanda cautelare è stata quindi respinta, senza definire nel merito il ricorso di annullamento. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti propri della tutela cautelare e della cognizione sommaria; il TAR ha escluso la sussistenza di un fumus boni iuris di adeguata evidenza.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato può essere negata quando, sulla base della cognizione sommaria propria della fase, le censure non presentino un fumus boni iuris di adeguata evidenza.
  • Quando le contestazioni sulla composizione di una commissione di valutazione, sul prospettato conflitto di interessi e sull’attribuzione dei punteggi risultino analiticamente contrastate dalle difese dell’amministrazione e dei controinteressati, il giudice cautelare può ritenere non sufficientemente evidente il fumus boni iuris e respingere la domanda di sospensione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniCommissione esaminatrice
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

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