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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29903/2022 del 12/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di tre medici specializzati, già percepenti la borsa di studio prevista dalla disciplina previgente, che hanno agito per ottenere dall'Amministrazione il risarcimento del danno asseritamente subito per la tardiva applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di scuole di specializzazione medica. In appello la domanda era stata respinta. In cassazione i ricorrenti hanno proposto due motivi: con il primo hanno denunciato un vizio della motivazione e/o omesso esame di fatti decisivi ex art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., assumendo che la Corte territoriale avesse erroneamente affermato che tutti avevano iniziato la specializzazione dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 368/1999 e avesse altresì errato sul titolo e sull'ammontare della remunerazione percepita; con il secondo hanno denunciato violazione e falsa applicazione delle direttive comunitarie richiamate e degli artt. 37 e 42 del d.lgs. n. 368/1999, sostenendo che non chiedevano differenze retributive, ma il ristoro del pregiudizio derivante dal differimento al D.P.C.M. 6 marzo 2007 dell'applicazione del più favorevole trattamento economico previsto dal nuovo ordinamento delle specializzazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, pur formalmente prospettato come vizio motivazionale, mirava in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dalla sentenza impugnata, censura che semmai avrebbe dovuto essere veicolata come vizio revocatorio; ha inoltre rilevato che la doglianza non soddisfaceva i requisiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c., poiché non era illustrata la decisività dei fatti asseritamente omessi e, in ogni caso, la questione della concreta quantificazione della remunerazione era irrilevante ai fini della decisione. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte ha ribadito l'orientamento consolidato secondo cui le direttive comunitarie sulla remunerazione adeguata dei medici specializzandi erano già state attuate con la legge n. 428/1990 e con il d.lgs. n. 257/1991, che riconosceva la borsa di studio, mentre il d.lgs. n. 368/1999 e i D.P.C.M. del 2007 hanno introdotto un nuovo e successivo assetto, frutto di scelta discrezionale del legislatore nazionale, applicabile solo dall'anno accademico 2006/2007. Di conseguenza è stata esclusa la fondatezza della domanda risarcitoria per tardiva attuazione della normativa comunitaria. Nessuna statuizione sulle spese per mancanza di attività difensiva della resistente; disposto inoltre il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 332 c.p.c.

    In presenza di litisconsorti facoltativi non notificati, l'impugnazione non richiede l'ordine di notificazione, se per tali soggetti l'impugnazione è ormai preclusa.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di motivazione ricorre solo quando la sentenza sia priva dell'indicazione del criterio logico seguito; non basta una diversa lettura dei fatti.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il motivo è inammissibile se non viene dedotta in modo conforme al modello legale l'omissione di fatti decisivi e non si dimostra la loro decisività.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per definire il contenuto minimo della motivazione della sentenza.

  • Direttiva CEE n. 82/76/CEE

    La previsione di una remunerazione adeguata per gli specializzandi è stata considerata già recepita nell'ordinamento interno dalla disciplina previgente.

  • Direttiva CEE n. 93/16/CEE

    Non è stata considerata innovativa sulla misura dei compensi, ma meramente ricognitiva delle direttive precedenti.

  • artt. 37 e 42 del d.lgs. n. 368/1999

    Disciplinano il nuovo ordinamento delle scuole di specializzazione e il relativo trattamento economico, applicabile solo dall'anno accademico 2006/2007.

  • legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 300

    Ha differito l'efficacia delle nuove disposizioni del d.lgs. n. 368/1999 all'anno accademico 2006/2007.

  • d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    Ha già dato attuazione agli obblighi comunitari riconoscendo agli specializzandi una borsa di studio.

  • d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368

    Ha introdotto un nuovo contratto di formazione specialistica, non qualificabile come lavoro subordinato o parasubordinato.

  • art. 36 Cost.

    Ritenuto inapplicabile al rapporto degli specializzandi, perché manca un rapporto sinallagmatico di scambio assimilabile al lavoro subordinato.

  • D.P.C.M. 6 marzo 2007

    Non è stato ritenuto il primo atto di attuazione degli obblighi comunitari, ma una successiva determinazione del trattamento economico del nuovo ordinamento.

  • D.P.C.M. 7 marzo 2007

    Indicato tra gli atti che hanno fissato in concreto il trattamento economico del nuovo regime.

  • D.P.C.M. 6 luglio 2007

    Indicato tra gli atti che hanno fissato in concreto il trattamento economico del nuovo regime.

  • D.P.C.M. 2 novembre 2007

    Indicato tra gli atti che hanno fissato in concreto il trattamento economico del nuovo regime.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del fatto storico già accertato dal giudice di merito; quando la censura mira a contrastare due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, il rimedio eventualmente corretto è quello revocatorio.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non viene illustrata la decisività del fatto asseritamente omesso, cioè se non si spiega in che modo l'esame del fatto avrebbe potuto portare a una decisione diversa.
  • La motivazione è solo apparente o mancante quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non sussiste tale vizio quando dalla sentenza emerga chiaramente la ratio decidendi, anche se la parte contesta la ricostruzione fattuale.
  • In materia di medici specializzandi, la disciplina comunitaria sulla remunerazione adeguata è stata ritenuta già attuata nell'ordinamento interno dalla normativa del 1991; il d.lgs. n. 368/1999 e i successivi D.P.C.M. hanno introdotto un nuovo assetto, non imposto in via diretta dalle direttive precedenti.
  • Non è configurabile un danno risarcibile da tardiva attuazione delle direttive comunitarie quando il preteso pregiudizio discenda non da un inadempimento dell'obbligo comunitario, ma da una successiva scelta discrezionale del legislatore nazionale su decorrenza e contenuto del nuovo trattamento economico.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDanno da illecito trattamento
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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