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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29074/2021 del 20/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

Il giudizio trae origine dall’opposizione proposta avverso un decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Prefetto ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 286/1998 e respinta dal Giudice di Pace. In cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 286/1998, sostenendo che il giudice di merito aveva confermato il decreto per una ragione diversa da quella posta a base dell’atto amministrativo, ossia aveva valorizzato il trattenimento oltre il termine di 90 giorni anziché l’omessa dichiarazione di soggiorno indicata nel provvedimento; con il secondo ha dedotto la violazione dell’art. 13, comma 4, d.lgs. 286/1998, contestando il mancato riconoscimento di un termine per la partenza volontaria e assumendo che la dichiarazione di non voler contattare l’ambasciata non equivalesse a rinuncia a una misura meno afflittiva; con il terzo ha lamentato omessa pronuncia sulla nullità del decreto per mancata sottoscrizione del Prefetto, ritenendo necessaria la prova dell’assenza o indisponibilità del titolare dell’ufficio ai fini della validità della firma del funzionario delegato.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo illegittimo che il giudice di merito confermasse il decreto di espulsione per una ragione diversa da quella espressamente indicata nel provvedimento amministrativo. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché attinente a profili di merito sull’esecuzione della misura espulsiva e non alla legittimità del decreto. Ha rigettato il terzo motivo, affermando la validità del decreto firmato dal funzionario delegato e precisando che, in tema di delega, l’onere di dedurre e dimostrare l’inesistenza della delega grava sull’opponente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Giudice di Pace di Lecce, in diversa composizione, per il riesame del primo motivo secondo i principi enunciati. Nulla è stato disposto sulle spese; è stata inoltre esclusa l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per l’esenzione del processo.

Norme richiamate

  • art. 13, commi 2 e 8, d.lgs. 286/1998

    Disciplina il decreto di espulsione prefettizio e il relativo controllo giudiziale; il giudice non può sostituire la causa giustificatrice indicata nell’atto con una diversa ragione espulsiva.

  • art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 286/1998

    La specifica ipotesi contestata e posta a fondamento del decreto delimita l’oggetto dell’accertamento nel giudizio di opposizione.

  • art. 13, comma 4, d.lgs. 286/1998

    Richiamato ai fini della censura sul termine per la partenza volontaria; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché attinente all’esecuzione della misura e non alla legittimità del decreto.

  • art. 1, comma 2, l. 68/2007

    Menionato come presupposto fattuale dell’espulsione indicata nel decreto impugnato, senza autonoma elaborazione della Corte.

  • art. 213 c.p.c.

    Il ricorrente che contesti l’esistenza della delega può sollecitare l’acquisizione di informazioni presso l’amministrazione mediante i poteri istruttori del giudice.

  • art. 23, comma 6, l. 689/1981

    È richiamato in via analogica quale base dei poteri istruttori del giudice per acquisire informazioni dall’amministrazione nei procedimenti di opposizione a provvedimenti prefettizi.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    Consente alla Corte di correggere la motivazione, integrando la decisione con le ragioni giuridiche che la sorreggono quando il motivo non esaminato è infondato in diritto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte esclude la sua applicazione poiché il processo risulta esente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione, il controllo del giudice deve restare ancorato alla specifica causa giustificatrice indicata nell’atto amministrativo: non è consentito confermare l’espulsione sulla base di una ragione diversa da quella posta a fondamento del provvedimento.
  • L’atto espulsivo prefettizio ha natura vincolata e l’oggetto dell’indagine giudiziale è la sola ricorrenza del fatto specificamente contestato all’espellendo e assunto quale presupposto del decreto.
  • Le censure relative alla misura concreta di esecuzione dell’espulsione, se non incidono sulla legittimità del decreto, non sono scrutinabili in sede di legittimità quando investono valutazioni di merito.
  • La mancata confutazione, da parte del giudice di merito, di un motivo di opposizione non integra necessariamente omessa pronuncia, se il giudice ha comunque deciso sulla domanda o sull’opposizione nel suo complesso.
  • Chi deduce l’illegittimità del decreto per insussistenza della delega di firma del funzionario che lo ha sottoscritto ha l’onere di allegare e provare il fatto negativo, potendo chiedere al giudice di attivare i poteri istruttori per acquisire informazioni dall’amministrazione.
  • In assenza di prova dell’inesistenza della delega, e se l’opponente rimane processualmente inerte, opera la presunzione di legittimità dell’atto amministrativo.
  • Se un motivo non esaminato dal giudice di merito è infondato in diritto, la Corte di cassazione può correggere la motivazione senza rinvio, enunciando le ragioni giuridiche che giustificano il rigetto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizioneNotificazioni
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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