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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17818/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, emessa in sede di rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio dopo un precedente annullamento parziale della Corte di cassazione. La decisione di rinvio lo aveva condannato alla pena di 600 euro di multa per diffamazione. Nel ricorso è stata dedotta, in sostanza, l'omessa valutazione dell'eccezione di prescrizione da parte della Corte di appello e si è sostenuto che il termine prescrizionale fosse già maturato. La Corte di cassazione ha però rilevato che il fatto era stato commesso in epoca antecedente e prossima al 29 marzo 2018, quindi nel periodo in cui si applicava la disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017, e che il termine invocato dal ricorrente era errato. Ha inoltre osservato che, una volta pronunciato l'annullamento con rinvio limitato al solo trattamento sanzionatorio, la statuizione sulla responsabilità era coperta da giudicato e i termini di prescrizione non potevano più decorrere nel giudizio di rinvio. Per tale ragione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e privo di decisività.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato gli effetti della decisione di rinvio limitata alla pena, con condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende per l'irritualità dell'impugnazione. La Corte ha escluso la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sia perché il termine corretto era diverso da quello prospettato dal ricorrente, sia perché dopo l'annullamento con rinvio non limitato all'affermazione di responsabilità la prescrizione non continuava a decorrere nel successivo giudizio di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 595 c.p.

    La sentenza richiama il reato di diffamazione come fattispecie oggetto della condanna confermata in sede di rinvio limitato al trattamento sanzionatorio.

  • art. 159 c.p.

    La disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta nel 2017 è ritenuta applicabile ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge, con conseguente computo del termine prescrizionale secondo tale assetto.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    La legge Orlando viene richiamata per affermare che la sospensione della prescrizione si applica ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, con aggiunta del periodo di sospensione dopo ciascuna sentenza di merito.

  • legge 9 gennaio 2019, n. 3

    È richiamata per escludere che abbia abrogato retroattivamente la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta nel 2017.

  • legge 27 novembre 2021, n. 134

    È richiamata insieme alla legge n. 3 del 2019 per escludere effetti retroattivi sulla disciplina della sospensione della prescrizione per i reati commessi nel periodo intermedio.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per giustificare la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di impugnazione irrituale e colpevole.

Massime di principio

  • In tema di prescrizione, per i reati commessi nel periodo di vigenza della disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017 si applica la sospensione del corso della prescrizione prevista da tale assetto, non essendo esclusa da successive riforme con efficacia retroattiva.
  • Quando la Corte di cassazione annulla la sentenza con rinvio solo per il trattamento sanzionatorio o per profili che non investono l'affermazione di responsabilità, la statuizione sulla colpevolezza passa in giudicato e, nel giudizio di rinvio, non decorrono ulteriormente i termini di prescrizione.
  • Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione per omessa risposta a una deduzione difensiva è deducibile solo se l'elemento trascurato ha carattere decisivo, ossia se la sua valutazione avrebbe necessariamente imposto una decisione più favorevole per l'imputato.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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