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Sentenza

Sentenza n. 5522/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) n. 00838/2026, resa tra le parti, appello avverso sentenza con cui il giudice amministrativo ha dichiarato il difetto di giurisdizione - proclamazione degli eletti all'esito delle consultazioni per il rinnovo del consiglio regionale e del presidente della giunta regionale del veneto tenutesi il 23 e 24 novembre 2025

Giustizia amministrativa202604199

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaRito elettorale

Atto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione sul ricorso contro gli atti di proclamazione degli eletti alle elezioni regionali e, in subordine, sull'accertamento dell'ineleggibilità sopravvenuta di consiglieri regionali rieletti

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha chiesto la riforma della sentenza del TAR Veneto relativa agli atti di proclamazione degli eletti all'esito delle consultazioni regionali. Il ricorso di primo grado mirava all'annullamento degli atti di proclamazione degli eletti e, in subordine, all'accertamento dell'ineleggibilità sopravvenuta di diversi consiglieri regionali ricandidati e rieletti. Nel giudizio di appello l'interessato si è difeso personalmente. Il Consiglio di Stato ha richiamato il principio secondo cui, ai sensi dell'art. 95, comma 6, c.p.a., la facoltà di difesa personale prevista per il primo grado nei giudizi elettorali non si estende al giudizio di appello davanti al Consiglio di Stato. L'appellante ha comunque rinunciato all'appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'appello inammissibile. La decisione si fonda sulla regola processuale secondo cui nel giudizio di appello amministrativo, anche in materia elettorale, non è consentita la difesa personale della parte, essendo necessaria la difesa tecnica. Il Collegio ha precisato che tale disciplina non viola il diritto di difesa garantito dall'art. 24, comma 2, Cost., poiché la difesa tecnica costituisce la regola e la difesa personale un'eccezione. In ogni caso, l'appellante aveva rinunciato all'appello. Le spese di giudizio sono state compensate per giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 95, comma 6, c.p.a.

    ai giudizi di impugnazione non si estende la possibilità, prevista dal combinato disposto degli artt. 22, comma 1, e 23 per i giudizi dinanzi al giudice di primo grado, di difendersi personalmente

    Nel giudizio di appello davanti al Consiglio di Stato è necessaria la difesa tecnica; la facoltà di difesa personale prevista in primo grado non si estende ai giudizi di impugnazione.

  • art. 22, comma 1, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione che, unitamente all'art. 23 c.p.a., disciplina la difesa personale nei giudizi di primo grado.

  • art. 23, comma 1, c.p.a.

    possibilità di difesa personale delle parti nei giudizi in materia elettorale

    La facoltà di difesa personale nei giudizi elettorali opera nel giudizio di primo grado, ma non nel giudizio di appello davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 24, comma 2, Cost.

    l'inviolabilità del diritto di difesa si caratterizza in primo luogo come diritto alla difesa tecnica

    La necessità della difesa tecnica nel giudizio di appello non contrasta con il diritto costituzionale di difesa, che si realizza ordinariamente mediante l'assistenza di un difensore qualificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello davanti al Consiglio di Stato, anche se avente a oggetto una controversia elettorale, la parte non può difendersi personalmente; la facoltà prevista dall'art. 23 c.p.a. opera per il giudizio di primo grado e non si estende ai giudizi di impugnazione ai sensi dell'art. 95, comma 6, c.p.a.
  • La previsione della difesa tecnica obbligatoria nel giudizio amministrativo di appello non viola il diritto di difesa di cui all'art. 24, comma 2, Cost., poiché la difesa tecnica costituisce la regola ordinaria e le ipotesi di difesa personale sono eccezionali.
  • La rinuncia all'appello, ove intervenuta, impedisce la prosecuzione della domanda di impugnazione; nel caso deciso, l'appello è stato comunque dichiarato inammissibile anche in ragione dell'inosservanza delle regole sulla difesa tecnica.

Come è indicizzato

MaterieRito elettoraleAppello
RamiElezioniProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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