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Sentenza

Sentenza n. 36/2026 - Potenza, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - della determinazione della Provincia di Matera n. 811 del 22 maggio 2025, notificata in pari data; - di ogni altro atto presupposto e successivo, anche ove non conosciuto.

Giustizia amministrativa202500269

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione della Provincia di Matera che ha individuato ENEA quale corresponsabile in solido della contaminazione delle acque sotterranee nel Centro Ricerche Trisaia di Rotondella

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ente corresponsabile)

La controversia

ENEA ha impugnato l'atto deducendo la violazione degli artt. 244, comma 2, e 245, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 152/2006, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, falsità del presupposto, contraddittorietà tra dispositivo e motivazione, travisamento dei fatti e insufficienza della motivazione. La Provincia aveva fondato la corresponsabilità di ENEA sulle attività di smantellamento, svolte per quarantasette giorni lavorativi nel 1988, degli impianti precedentemente utilizzati dalla CO.NU. per la produzione di elementi di combustibile nucleare, sull'impiego di trielina per lo sgrassaggio di parti dell'impianto e sul temporaneo stoccaggio delle apparecchiature in aree prossime al fabbricato R21 e all'area ITREC. Secondo la Provincia, tali elementi, valutati secondo il criterio del più probabile che non e mediante presunzioni, erano idonei a collegare causalmente le attività di ENEA alla contaminazione da trielina e relativi sottoprodotti, rilevata nel 2015. ENEA ha contestato l'assenza di accertamenti tecnici e di una ricostruzione causale adeguata, evidenziando la brevità delle operazioni, l'uso della trielina mediante tamponi per attività di sgrassaggio superficiale e occasionale, la volatilità della sostanza, la profondità della falda e l'assenza di una quantificazione delle immissioni. Ha inoltre dedotto la contraddittorietà dell'atto rispetto alla diversa valutazione compiuta dalla Provincia nell'area esterna, nonché l'illegittimità dell'acquisizione di documenti e dell'eventuale definizione di ulteriori responsabilità dopo l'adozione dell'ordinanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato l'atto impugnato nei limiti dell'interesse di ENEA, facendo salvi ulteriori provvedimenti della Provincia. Ha ritenuto fondate le censure di difetto di istruttoria e insufficienza della motivazione. In particolare, l'Amministrazione non aveva adeguatamente accertato né spiegato l'incidenza causale delle sole quarantasette giornate di attività svolte da ENEA nel 1988, a fronte della comunicazione della contaminazione intervenuta nel 2015. Mancavano inoltre una valutazione quantitativa delle immissioni, un esame delle modalità concrete di utilizzo della trielina e delle sue proprietà chimico-fisiche, nonché una spiegazione plausibile della penetrazione della sostanza fino alla falda posta a circa sei metri di profondità e della sua persistenza nel tempo. Il giudice ha rilevato anche la contraddittorietà della diversa valutazione riservata ad attività similari svolte da ENEA nell'area esterna e in quella interna. L'ordinanza era ulteriormente viziata perché imponeva l'acquisizione di documenti e informazioni essenziali dopo l'individuazione della responsabilità e ammetteva che gli esiti di tali acquisizioni potessero determinare ulteriori o diverse responsabilità: ciò dimostrava che il quadro istruttorio non era completo al momento della decisione. Il ricorso al criterio del più probabile che non non poteva fondarsi su una ricostruzione meramente congetturale, ma richiedeva un insieme di dati certi e significativi. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità e complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 244, comma 2, d.lgs. n. 152/2006

    La disposizione è richiamata quale base normativa del procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione; l'accertamento deve essere sorretto da un'istruttoria adeguata e da una motivazione non meramente ipotetica.

  • art. 245, commi 1 e 2, d.lgs. n. 152/2006

    La disposizione è richiamata in relazione alla comunicazione del superamento delle soglie di contaminazione e all'attivazione degli interventi ambientali; l'individuazione del soggetto responsabile richiede un effettivo accertamento del nesso causale.

  • art. 242 d.lgs. n. 152/2006

    La comunicazione del superamento dei valori soglia e il procedimento ambientale devono essere valutati considerando il rapporto temporale tra le attività potenzialmente inquinanti e l'accertamento della contaminazione.

  • art. 245 d.lgs. n. 152/2006

    La notifica del superamento dei valori soglia da parte del soggetto interessato ha dato avvio al procedimento ambientale richiamato nella ricostruzione fattuale.

  • art. 2727 cod. civ.

    Il ricorso alle presunzioni non esonera l'Amministrazione dal fondare l'inferenza causale su elementi certi, significativi e concretamente idonei a collegare la condotta alla contaminazione.

  • art. 2028 cod. civ.

    È richiamato da ENEA per qualificare il proprio intervento volontario di bonifica come gestione di affari altrui, senza riconoscimento della responsabilità per l'inquinamento.

Massime di principio

  • L'individuazione amministrativa del responsabile di una contaminazione ambientale deve fondarsi su un'istruttoria completa, comprendente l'accertamento tecnico delle modalità della condotta, della quantità e delle caratteristiche dell'agente inquinante, della concreta idoneità della condotta a raggiungere la matrice ambientale contaminata e della compatibilità temporale tra attività e contaminazione.
  • Il criterio del più probabile che non può essere applicato dall'Amministrazione solo sulla base di possibilità astratte o di una mera non esclusione del nesso causale; occorre un insieme di elementi certi e significativi che renda plausibile, secondo una valutazione motivata, il collegamento tra la condotta e l'evento contaminante.
  • Quando la potenziale attività inquinante è stata svolta per un periodo limitato e molti anni prima dell'accertamento della contaminazione, l'Amministrazione deve motivare specificamente l'incidenza della durata della condotta, del tempo trascorso e delle caratteristiche chimico-fisiche dell'inquinante sulla possibilità di contaminazione e persistenza nella falda.
  • È illegittimo individuare la responsabilità per contaminazione prima di avere acquisito gli atti e i documenti ritenuti necessari per la decisione, rinviando a una fase successiva l'accertamento di elementi suscettibili di escludere, confermare o aggravare la responsabilità già affermata.
  • La motivazione del provvedimento di individuazione del responsabile deve essere coerente con le valutazioni compiute dall'Amministrazione in procedimenti o aree omogenee; una diversa qualificazione di attività similari richiede una spiegazione specifica e non contraddittoria.

Come è indicizzato

MaterieBonifiche e siti contaminatiMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potereOnere della prova e principio dispositivo

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