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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29087/2025 del 04/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente ha impugnato un avviso di intimazione di pagamento relativo a numerose cartelle esattoriali concernenti IRPEF, IRAP e IVA per gli anni dal 1997 al 2007. In primo e in secondo grado ha contestato la regolarità della notificazione delle cartelle prodromiche, ha dedotto l'intervenuta prescrizione dei crediti e ha denunciato, in ogni caso, il difetto di motivazione dell'atto impugnato. La CTR ha dichiarato cessata parzialmente la materia del contendere per 16 cartelle e ha rigettato l'appello con una motivazione estremamente sintetica, sostanzialmente aderendo alla decisione di primo grado e richiamando la validità della consegna a mani proprie del destinatario. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato la nullità della sentenza per carenza di motivazione, violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 111, comma 6, Cost., sostenendo che la CTR avesse motivato in modo apparente e per relationem, senza esporre l'iter logico-argomentativo né affrontare le specifiche doglianze di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso: ha affermato che la motivazione della sentenza di appello era solo apparente, perché composta da affermazioni apodittiche e non idonee a far comprendere le ragioni della conferma della decisione di primo grado, soprattutto in relazione alla regolarità delle notifiche delle numerose cartelle e alle contestazioni dell'appellante. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    la sentenza tributaria deve essere sorretta da motivazione idonea a rendere comprensibile il percorso decisorio; la sua violazione integra nullità della decisione se la motivazione è solo apparente.

  • art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato insieme alle regole sulla motivazione della sentenza tributaria, a fondamento della censura di nullità per difetto di motivazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la sentenza è nulla quando manca la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione o questi sono solo apparenti.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    impone il rispetto del 'minimo costituzionale' della motivazione; sono censurabili in cassazione le anomalie motivazionali radicali, tra cui la motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    consente di denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente o carenza assoluta di motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per precisare che, dopo la riforma del 2012, il sindacato sulla motivazione è limitato al solo 'minimo costituzionale'.

  • art. 12 preleggi

    evocato come criterio ermeneutico per interpretare la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. in senso restrittivo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria in vista dell'adunanza camerale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il controllo sulla motivazione della sentenza è limitato al solo minimo costituzionale: sono deducibili solo le anomalie radicali, come mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.
  • Una motivazione è apparente, e quindi nulla, quando esiste solo in forma grafica ma non consente di comprendere il fondamento della decisione né il ragionamento seguito dal giudice, lasciando all'interprete il compito di colmare le lacune con congetture.
  • Nel giudizio di appello, il giudice che confermi la decisione di primo grado deve dare conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni per cui ritiene infondati i motivi di gravame; non è sufficiente una motivazione meramente adesiva o apodittica che si limiti a richiamare la sentenza precedente.
  • La motivazione per relationem è valida solo se i contenuti richiamati sono oggetto di autonoma valutazione critica e se dalla sentenza emerge con chiarezza, univocità ed esaustività la ragione della decisione.
  • Quando il giudice di merito rigetta doglianze puntuali sulla regolarità della notifica o su altre questioni decisive con formule generiche e assertive, la sentenza è nulla per motivazione apparente e va cassata con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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