Sentenza del 20/01/2020 n. 1998 - Corte di Cassazione
Reati fiscali - utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti - Elemento soggettivo - Prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente era stato condannato per utilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti (periodo d'imposta 2010, importo Euro 280.000 oltre IVA). In cassazione impugnava la conferma della condanna denunciando: (i) assenza di prova dell'utilizzo delle fatture nella dichiarazione fiscale (mancata produzione della dichiarazione 2010), con conseguente vizio nella determinazione della data di commissione del reato; (ii) carenza di motivazione circa l'elemento soggettivo (dolo) e mancata considerazione della possibile esistenza oggettiva delle prestazioni, nonché dell'assenza di consapevolezza dell'imputato dovuta a deleghe, assenze prolungate, fiducia nel consulente D.S. e produzione, in sede di verifica, di lettere d'incarico, resoconti e prove di pagamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure procedurali e di merito: la dichiarazione fiscale risultava effettivamente acquisita agli atti dalle verifiche dell'Amministrazione; la giurisprudenza e la motivazione di merito sono coerenti nel considerare integrato il reato al momento della presentazione della dichiarazione che si avvale di documentazione per operazioni inesistenti, senza distinzione tra inesistenza oggettiva o soggettiva. Quanto all'elemento psicologico, la Corte ha ritenuto correttamente valutati dal giudice di merito indizi quali i rapporti stretti tra le società emittenti, la coincidenza di sedi e il ruolo del consulente D.S., elementi che legittimamente hanno indotto a ritenere la consapevolezza dell'imputato circa l'inesistenza soggettiva/oggettiva delle operazioni. Conseguentemente il ricorso è stato inammissibile e si mantiene la condanna; il ricorrente è stato altresì condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 2.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2
Definisce il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; la Corte conferma che il reato si integra con la presentazione della dichiarazione che si avvale di elementi passivi fittizi e che è reato di pericolo/mera condotta.
D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 1, lett. a
Chiarisce il concetto di 'inesistenza' con le sue declinazioni (oggettiva, giuridica, soggettiva); la Corte richiama che ogni divergenza tra realtà commerciale e sua espressione documentale può integrare l'inesistenza.
D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 1, lett. c
Estende il concetto di 'dichiarazione' anche a quelle presentate dagli amministratori o rappresentanti di società, escludendo l'estraneità per chi ricopre tali cariche.
D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 1, lett. e
Stabilisce che, quando la dichiarazione è presentata da amministratori o rappresentanti, il fine di evadere si riferisce alla società per conto della quale si agisce.
art. 606 c.p.p., comma 3
Richiamato per sottolineare l'obbligo di dedurre nei motivi di appello le questioni poi proposte in cassazione; la Corte osserva che alcune doglianze non erano state sollevate nei limiti previsti.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiesto per i limiti di motivazione in cassazione; la Corte ha sintetizzato i motivi nei limiti consentiti dall'articolo.
art. 613 c.p.p.
Citato in relazione all'iscrizione dell'avvocato nella speciale sezione dell'Albo; dato processuale e non decisorio sulla sostanza.
Massime di principio
- Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture inesistenti si perfeziona con la presentazione della dichiarazione che si avvale di tali documenti; non è necessario che si sia consumata materialmente l'effettiva evasione.
- Non rileva, ai fini della configurazione del reato, se l'inesistenza sia oggettiva o soggettiva: entrambe le forme possono integrare la fattispecie criminosa se la dichiarazione si fonda su passività fittizie.
- L'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico (finalità evasiva e consapevolezza dell'artificiosità della documentazione); la delega a terzi non esclude la responsabilità dell'amministratore che firma la dichiarazione se era consapevole o indizi lo dimostrano.
- I rapporti stretti e ripetuti tra il dichiarante e le società emittenti (stessi studi professionali, coincidenza di sedi, segnalazioni da consulenti comuni) sono indizi rilevanti per presumere la conoscenza della falsità documentale.
- La presenza di pagamenti o di resoconti/lettere d'incarico non esclude automaticamente l'inesistenza: la giurisprudenza ammette che pagamenti possano essere parte di meccanismi per fondi neri o triangolazioni.
- In difesa, per escludere il dolo è necessario produrre elementi concreti che dimostrino la buona fede e l'effettiva estraneità alla fase di acquisizione delle fatture (es. documentazione probante l'effettiva prestazione, modalità di controllo e deleghe chiare).
- In sede di impugnazione va tempestivamente dedotto ogni vizio procedurale e di fatto nei termini e con le forme previste, perché questioni non sollevate in appello possono essere dichiarate inammissibili in cassazione.
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