Sentenza n. 1041/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - della decisione di cui alla nota prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i trasposti e la navigazione – Direzione Generale per la vigilanza delle Autorità di Sistema Portuale, il Trasposto Marittimo e per vie d’acqua interne – Divisione 3 – Personale della navigazione marittima ed interna, si è pronunciato sul ricorso gerarchico proposto dal Sig. -OMISSIS- in data -OMISSIS- – rif. nota prot. n. -OMISSIS- – avverso il provvedimento della Capitaneria di porto di Trapani prot. n. -OMISSIS-del 1-OMISSIS-di rigetto della domanda tesa ad ottenere l’iscrizione alla gente di mare di prima categoria; - del provvedimento della Capitaneria di porto di Trapani prot. n. -OMISSIS-del 1-OMISSIS-di rigetto della domanda tesa ad ottenere l’iscrizione alla gente di mare di prima categoria; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto della domanda di reiscrizione nelle matricole della gente di mare di prima categoria, confermato dal rigetto del ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione marittima)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già cancellato dal registro delle matricole della gente di mare di prima categoria in conseguenza di condanne penali per reati ostativi ai sensi dell'art. 238, n. 4, del regolamento di esecuzione del Codice della navigazione, chiedeva la reiscrizione assumendo che l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, accertato dal Tribunale di sorveglianza, fosse sostanzialmente equivalente alla riabilitazione prevista dagli artt. 178 e ss. c.p. Il rigetto della Capitaneria di porto e il successivo rigetto del ricorso gerarchico ministeriale sono stati impugnati per violazione e falsa applicazione dell'art. 238, n. 4, del regolamento di esecuzione del Codice della navigazione, degli artt. 178 e ss. c.p. e dell'art. 47 della legge n. 354/1975, nonché per violazione del principio di rieducazione di cui all'art. 27, comma 3, Cost. e dell'art. 3 Cost. La tesi era fondata sull'identità degli effetti e della ratio dei due istituti, entrambi diretti al reinserimento sociale e all'estinzione degli effetti penali della condanna.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 238, n. 4, del regolamento di esecuzione del Codice della navigazione preveda una causa ostativa all'iscrizione per chi abbia riportato determinate condanne, salvo che sia intervenuta la specifica riabilitazione penalistica. La riabilitazione ex artt. 178 e ss. c.p. e l'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 della legge n. 354/1975 non sono sovrapponibili. La riabilitazione presuppone, tra l'altro, il decorso di un determinato periodo dall'esecuzione o estinzione della pena principale, la prova effettiva e costante della buona condotta e, salvo l'impossibilità di adempiervi, l'assolvimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato; svolge quindi una funzione premiale e promozionale successiva all'espiazione della pena. L'affidamento in prova è invece una misura alternativa alla detenzione che opera durante l'esecuzione della pena e mira al reinserimento sociale del condannato, con estinzione della pena detentiva e degli effetti penali secondo quanto previsto dall'art. 47, comma 12, ma senza trasformarsi per ciò solo nella riabilitazione. I due istituti sono dunque collegati da consequenzialità temporale e rapporto strumentale, non da equipollenza. Il TAR ha inoltre escluso una perfetta identità di effetti, rilevando che, dopo la modifica dell'art. 179, comma 7, c.p. introdotta dalla legge n. 3/2019, la riabilitazione non determina immediatamente l'estinzione delle pene accessorie perpetue, occorrendo anche il decorso di almeno sette anni e la prova di una condotta costantemente buona. Poiché l'inciso dell'art. 238, n. 4, relativo alla riabilitazione costituisce una previsione derogatoria e non ricorre identità di ratio con l'affidamento in prova, non è possibile un'interpretazione estensiva idonea a equiparare i due istituti. Le spese sono state integralmente compensate per la novità delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 238, n. 4, d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328
non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione
La disposizione configura una causa ostativa all'iscrizione nelle matricole della gente di mare per determinate condanne, superabile soltanto mediante la specifica riabilitazione penalistica; l'inciso derogatorio non consente di equiparare l'affidamento in prova in assenza di identità di ratio.
artt. 178-180 c.p.
la riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti
La riabilitazione è una causa premiale di estinzione degli effetti penali della condanna, subordinata a presupposti autonomi, tra cui il decorso del tempo, la buona condotta e l'adempimento delle obbligazioni civili; non coincide con l'affidamento in prova.
art. 179, comma 7, c.p.
La riabilitazione concessa a norma dei commi precedenti non produce effetti sulle pene accessorie perpetue. Decorso un termine non inferiore a sette anni dalla riabilitazione, la pena accessoria perpetua è dichiarata estinta, quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta
La riabilitazione non estingue immediatamente le pene accessorie perpetue, essendo necessario anche il decorso di almeno sette anni dalla riabilitazione e la prova di una condotta costantemente buona.
art. 47, legge 26 luglio 1975, n. 354
l'affidamento in prova al servizio sociale è una misura alternativa alla detenzione; il suo esito positivo dà luogo all'estinzione della pena detentiva e di ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue
L'affidamento in prova opera durante l'esecuzione della pena, per favorire il reinserimento sociale e prevenire la commissione di nuovi reati; il suo esito positivo non equivale alla riabilitazione prevista dagli artt. 178 e ss. c.p.
art. 27, comma 3, Cost.
Il principio della funzione rieducativa della pena non comporta l'equiparazione, ai fini dell'iscrizione nelle matricole della gente di mare, tra affidamento in prova concluso positivamente e riabilitazione.
art. 3 Cost.
Non è stata ravvisata una violazione del principio di uguaglianza nella mancata equiparazione tra istituti penalistici aventi presupposti, struttura e funzione differenti.
legge 9 gennaio 2019, n. 3
La modifica richiamata dal giudice ha inciso sull'art. 179, comma 7, c.p., prevedendo che la riabilitazione non produca effetti immediati sulle pene accessorie perpetue.
Massime di principio
- Quando una norma amministrativa prevede, quale eccezione a una causa ostativa, l'intervenuta "riabilitazione", il riferimento riguarda lo specifico istituto penalistico disciplinato dagli artt. 178 e ss. c.p., salvo che la norma stessa disponga diversamente.
- L'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 della legge n. 354/1975 non è equipollente alla riabilitazione ex artt. 178 e ss. c.p. ai fini del superamento di una causa ostativa amministrativa, perché i due istituti hanno presupposti, collocazione temporale e ratio differenti.
- La riabilitazione è una misura premiale successiva all'esecuzione o estinzione della pena principale, subordinata al decorso di un periodo di tempo e alla prova della buona condotta, mentre l'affidamento in prova è una misura alternativa alla detenzione destinata a operare durante l'esecuzione della pena e a favorire il reinserimento sociale.
- L'interpretazione estensiva di una clausola derogatoria che consente di superare una causa ostativa è ammissibile, mediante l'equiparazione a un istituto diverso, solo quando sussista un'identità di ratio tra l'istituto espressamente previsto dalla norma e quello del quale si chiede il riconoscimento di equivalenza.
- La diversa disciplina delle pene accessorie perpetue conferma la non sovrapponibilità tra riabilitazione e affidamento in prova: la riabilitazione non ne determina immediatamente l'estinzione, occorrendo anche il decorso del termine previsto dall'art. 179, comma 7, c.p. e la prova della buona condotta.
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