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Sentenza

Sentenza del 28/07/2017 n. 18819 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR che, in sede di riassunzione dopo una precedente cassazione con rinvio, aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio per mancata dimostrazione del rispetto del termine annuale di impugnazione. I sei motivi riguardavano, tra l'altro, la legittimazione del soggetto nei cui confronti era stata riassunta la causa, il mancato rispetto dei principi fissati dalla Cassazione, la formazione di un giudicato implicito sulla tempestività dell'appello, la valutazione delle prove sulla data di proposizione dell'impugnazione e l'onere dell'Ufficio di produrre l'atto di appello e la relativa documentazione. La società ha proposto ricorso incidentale contro la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto che i motivi fossero non autosufficienti o diretti a ottenere un nuovo esame dei fatti e che la tardività dell'appello fosse rilevabile d'ufficio. L'Agenzia non aveva adeguatamente dimostrato la tempestività dell'impugnazione, non avendo prodotto la ricevuta dell'atto di appello e l'avviso di fissazione dell'udienza, neppure in sede di riassunzione. È stato dichiarato inammissibile anche il ricorso incidentale della società, poiché la disciplina più recente dell'art. 92 c.p.c. non era applicabile a un giudizio iniziato nel 1995. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la censura dell'Agenzia è stata ritenuta inammissibile anche perché non autosufficiente.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7

    Richiamato in materia di poteri e attività del giudice tributario; non ha consentito di superare l'onere dell'Ufficio di specificare e dimostrare le proprie contestazioni.

  • Art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve uniformarsi ai principi di diritto fissati dalla Cassazione, ma tale vincolo non impedisce il rilievo d'ufficio di una questione processuale autonoma, quale la tardività dell'appello.

  • Artt. 324 e 329 c.p.c.

    Le disposizioni sul giudicato e sull'acquiescenza non impediscono al giudice di rilevare d'ufficio l'inammissibilità derivante dalla tardività dell'impugnazione.

  • Art. 2697 c.c.

    Chi invoca la tempestività dell'appello deve fornire la prova dei fatti necessari a dimostrarla; nel caso concreto tale onere gravava sull'Agenzia delle entrate.

  • Artt. 2699 c.c., 123 e 124 disp. att. c.p.c., D.P.R. n. 636 del 1972, artt. 13, 13-bis e 22

    Le norme sono state richiamate in tema di prova documentale, deposito e proposizione delle impugnazioni, ma le relative censure sono state dichiarate inammissibili.

  • Art. 92 c.p.c.

    "concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione"

    La formulazione più restrittiva dell'articolo, applicabile ai giudizi iniziati dal 4 luglio 2009, non era applicabile perché il giudizio originario era stato introdotto nel 1995; la riassunzione costituisce prosecuzione del giudizio originario.

Massime di principio

  • La tempestività di un'impugnazione è una condizione processuale essenziale e può essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche in sede di rinvio dopo una sentenza della Cassazione.
  • La parte che propone l'appello deve conservare e produrre documenti idonei a provare data e modalità di deposito o notificazione dell'impugnazione; in caso di incertezza documentale, il rischio ricade normalmente sull'impugnante.
  • Nel ricorso per cassazione è necessario confrontarsi con la reale motivazione della sentenza impugnata e indicare con precisione gli atti e i soggetti coinvolti; motivi generici o non autosufficienti sono inammissibili.
  • La riassunzione dopo cassazione con rinvio non riapre integralmente tutte le questioni e non impedisce al giudice di esaminare autonomamente presupposti processuali non coperti da un effettivo giudicato.
  • Per stabilire quale disciplina delle spese processuali si applichi, occorre fare riferimento alla data di introduzione del giudizio originario, poiché la riassunzione ne costituisce prosecuzione.
  • La compensazione delle spese può essere mantenuta quando vi sia reciproca soccombenza o quando la disciplina applicabile ratione temporis lo consenta, anche se una delle parti ritiene di avere prevalso sulla questione principale.

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