Cassazione Civile, Ordinanza n. 08912/2023 del 29/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
Una società che aveva acquistato un immobile, subentrando nel rapporto di locazione relativo allo stesso, aveva agito davanti al Tribunale per la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della conduttrice. Il Tribunale aveva però sospeso il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. ritenendo che esso fosse pregiudicato da un altro procedimento pendente davanti al medesimo ufficio, promosso dalla conduttrice per far valere il diritto di riscatto dell'immobile, assunto come venduto dagli eredi dell'originario locatore in violazione del diritto di prelazione. La società acquirente ha proposto regolamento di competenza deducendo: 1) violazione dell'art. 295 c.p.c., dell'art. 1458 c.c. e dell'art. 39 L. 392/1978, sostenendo che la causa di riscatto sarebbe stata in realtà pregiudicata da quella di risoluzione, perché l'effetto retroattivo della risoluzione avrebbe escluso la titolarità del diritto di riscatto al momento del suo esercizio; 2) violazione degli artt. 295, 40, 273 e 274 c.p.c., deducendo che tra i giudizi vi fosse connessione tale da imporre la riunione e non la sospensione; 3) violazione degli artt. 295 e 34 c.p.c., perché il Tribunale avrebbe dovuto decidere incidentalmente sulla domanda di riscatto invece di sospendere il processo.
La decisione
La Corte ha rigettato l'eccezione di tardività del regolamento, ritenendo che nel caso di udienza sostituita da note scritte il termine per proporre regolamento necessario di competenza decorra dalla comunicazione di cancelleria dell'ordinanza e non dal mero deposito telematico del verbale d'udienza. Nel merito ha accolto il secondo motivo, cassando il provvedimento di sospensione e disponendo la prosecuzione del giudizio davanti al Tribunale di Roma, con termine di sessanta giorni per la riassunzione. La Corte ha affermato che, quando due procedimenti pendono davanti al medesimo ufficio giudiziario o a sezioni diverse del medesimo ufficio e sussiste un rapporto di identità o connessione, il giudice del procedimento pregiudicato non può sospendere ex art. 295 c.p.c., ma deve rimettere gli atti al capo dell'ufficio per valutare la riunione ex artt. 273 o 274 c.p.c., salvo che lo stato diverso dei due procedimenti la renda impossibile; nel caso concreto, poiché l'altra causa non era ancora rimessa in decisione ma era solo in fase di trattazione, la riunione era ancora astrattamente possibile. Le spese sono state poste a carico solidale delle resistenti.
Norme richiamate
art. 295 c.p.c.
La sospensione necessaria non è applicabile quando i due procedimenti pendono davanti al medesimo ufficio giudiziario e il giudice deve invece attivare il meccanismo di riunione se ne ricorrono i presupposti.
art. 1458 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'effetto retroattivo della risoluzione, ma non è la norma su cui la Corte fonda la decisione.
art. 39 L. 392/1978
Richiamato dalla ricorrente in tema di diritto di prelazione e riscatto del conduttore; non è oggetto di specifica interpretazione nella ratio decisoria.
art. 47, comma 2, c.p.c.
Nel regolamento di competenza il termine decorre dalla comunicazione del provvedimento, quando l'udienza sia stata sostituita da note scritte.
art. 221, comma 4, d.l. 34/2020
"Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni."
La sostituzione dell'udienza con note scritte elimina la possibilità di equiparare la lettura in udienza dell'ordinanza alla comunicazione di cancelleria ai fini della conoscenza legale del provvedimento.
art. 176, comma 2, c.p.c.
La lettura del provvedimento in udienza può valere come comunicazione solo nell'udienza ordinaria, non nell'udienza cartolare sostituita da note scritte.
art. 273 c.p.c.
In presenza di connessione tra procedimenti pendenti davanti allo stesso ufficio, il giudice deve rimettere gli atti al capo dell'ufficio per la possibile riunione.
art. 274 c.p.c.
Quando vi è connessione tra cause pendenti nello stesso ufficio, la riunione va valutata dal capo dell'ufficio; la sospensione ex art. 295 è impropria se la riunione non è preclusa dallo stato delle cause.
art. 34 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità di una decisione incidentale sulla questione pregiudiziale; non è decisivo nella decisione.
art. 40 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente sul tema della connessione e della riunione; non è la base della statuizione finale.
art. 5, comma 5, d.m. n. 55 del 2014
"qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopraenunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile"
Il regolamento di competenza, avente ad oggetto solo la questione processuale, è trattato come causa di valore indeterminabile ai fini della liquidazione delle spese.
Massime di principio
- Quando il giudice rileva un rapporto di connessione o identità tra cause pendenti davanti al medesimo ufficio giudiziario, non deve sospendere il processo ex art. 295 c.p.c., ma deve attivare il potere di coordinamento interno tramite rimessione degli atti al capo dell'ufficio per valutare la riunione, salvo che lo stato avanzato di una delle cause la renda impossibile.
- La sospensione necessaria per pregiudizialità non può essere usata per aggirare i meccanismi di riunione delle cause connesse pendenti nello stesso ufficio; il criterio decisivo è la concreta possibilità di coordinamento processuale tra i giudizi.
- Nell'udienza sostituita dal deposito telematico di note scritte, il termine per impugnare o chiedere regolamento decorre dalla comunicazione di cancelleria del provvedimento e non dal deposito del verbale o dell'ordinanza, perché manca la tradizionale lettura in udienza idonea a fungere da equipollente della comunicazione.
- Ai fini delle spese nel regolamento di competenza, quando il giudizio riguarda solo una questione processuale e non il valore della controversia sostanziale, la causa può essere considerata di valore indeterminabile.
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