Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 7861/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento -dell’esito del giudizio di avanzamento per il 2023, di cui al decreto dirigenziale atto Sipad n.-OMISSIS-del 26 maggio 2023, inviato per il prescritto visto di regolarità all''Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa con f.n. -OMISSIS-REG2023 -OMISSIS-del 29 maggio 2023, comunicato id 2 giugno 2023 dal Ministero della Difesa D.G.P.M. II Reparto – 4^ MD -OMISSIS-REG 2023 -OMISSIS-d.d. 30 maggio 2023 nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale tra cui il verbale con annessi punteggi e motivazioni.

Giustizia amministrativa202310962

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Esito del giudizio di avanzamento a scelta per il 2023 e posizione del ricorrente nella graduatoria di merito, limitatamente al migliore posizionamento di un parigrado controinteressato

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, pur essendo stato giudicato idoneo, iscritto nel quadro di avanzamento e promosso al grado di Capitano di Corvetta con la medesima anzianità assoluta del controinteressato, ha contestato il proprio collocamento al 22° posto rispetto al 15° posto attribuito a quest’ultimo. Ha dedotto la violazione degli artt. 1032, 1057, 1058 e 1060 del d.lgs. n. 66/2010 e dei criteri del libro quarto, titolo VII, capo I, del d.P.R. n. 90/2010, nonché sviamento, illogicità, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, erronea valutazione dei presupposti e illegittimo scavalcamento. In particolare, ha sostenuto di possedere titoli professionali e di carriera superiori, richiamando il precedente migliore collocamento rispetto al controinteressato, la partecipazione a missioni e operazioni, le ricompense ricevute, i risultati nei corsi qualificanti, gli incarichi ricoperti e le valutazioni caratteristiche. Ha inoltre contestato la coerenza della scheda valutativa del controinteressato. Il ricorrente ha affermato che il miglior posizionamento avrebbe rilievo per i futuri avanzamenti, nei quali assumerebbe importanza la tendenza di carriera. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità per carenza di interesse, sostenendo che il ricorrente aveva già conseguito la promozione e che il mero miglior piazzamento non avrebbe prodotto utilità concreta, anche per l’autonomia dei successivi giudizi di avanzamento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure relative alla valutazione dei titoli e alla legittimità del posizionamento. Il ricorrente aveva impugnato soltanto la posizione in graduatoria, non l’effetto finale favorevole della procedura, poiché era stato promosso al grado superiore con la stessa anzianità assoluta del controinteressato. Il Collegio ha ritenuto che il miglior piazzamento non determinasse alcuna utilità concreta e attuale: l’art. 1060 del d.lgs. n. 66/2010 sancisce l’autonomia dei giudizi di avanzamento e impedisce il trasferimento automatico dell’esito di una procedura su quelle successive. L’eventuale incidenza negativa sulla futura carriera è stata considerata meramente ipotetica, non essendo stati allegati elementi specifici idonei a dimostrare un pregiudizio attuale. Il TAR ha inoltre richiamato il principio secondo cui la graduatoria di merito esaurisce i propri effetti nell’individuazione degli ufficiali da iscrivere nel quadro di avanzamento e non esprime, in termini autonomamente lesivi, una comparazione rilevante tra ufficiali entrambi promossi. Ha richiamato anche l’elevata discrezionalità tecnica della Commissione e i limiti del sindacato giurisdizionale, esercitabile solo in presenza di valutazioni macroscopicamente incoerenti o irragionevoli, ma ha ritenuto non necessario esaminare tali profili per l’assenza dell’interesse ad agire. Le spese sono state poste a carico del ricorrente in favore del Ministero della Difesa, liquidate in euro 3.305,00 oltre accessori e rimborso forfetario delle spese generali.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    Il ricorso è ammissibile solo se l’annullamento richiesto può procurare al ricorrente un’utilità concreta e attuale; il mero interesse a un migliore posizionamento, privo di effetti giuridici immediati, non è sufficiente.

  • art. 1060 d.lgs. 66/2010

    principio dell’autonomia dei giudizi di avanzamento

    I giudizi di avanzamento sono autonomi e non determinano un vincolo di continuità logica o un effetto di trascinamento dell’esito di una procedura su quelle successive.

  • art. 1032 d.lgs. 66/2010

    Richiamato dal ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate, senza ulteriore interpretazione specifica nella decisione.

  • art. 1057 d.lgs. 66/2010

    Richiamato dal ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate, senza ulteriore interpretazione specifica nella decisione.

  • art. 1058 d.lgs. 66/2010

    Indicato come disposizione che individua i titoli normativamente rilevanti nei giudizi di avanzamento; il TAR non ne esamina l’applicazione nel merito per l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, in ragione dell’elevato numero dei controinteressati.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Richiamato congiuntamente all’art. 41, comma 4, c.p.a. per autorizzare la notificazione per pubblici proclami ai fini dell’integrazione del contraddittorio.

Massime di principio

  • È inammissibile per carenza di interesse il ricorso dell’ufficiale che, dopo essere stato iscritto nel quadro di avanzamento e promosso al grado superiore, impugni soltanto il proprio peggiore posizionamento rispetto a un altro ufficiale anch’egli promosso, quando il miglior piazzamento non produca effetti giuridici immediati e concreti.
  • L’eventuale utilità prospettata in relazione a futuri avanzamenti non rende attuale l’interesse a impugnare il posizionamento conseguito in una precedente procedura, se il ricorrente non dimostra uno specifico e concreto pregiudizio e opera il principio di autonomia dei giudizi di avanzamento.
  • La graduatoria di merito formata nell’ambito di una procedura di avanzamento a scelta esaurisce i propri effetti nell’individuazione degli ufficiali meritevoli dell’iscrizione nel quadro e della promozione; il mero ordine relativo tra ufficiali entrambi promossi non costituisce, di per sé, una lesione autonomamente impugnabile.
  • Il principio di autonomia dei giudizi di avanzamento esclude che il risultato di una procedura precedente vincoli o si trasferisca automaticamente sulle successive, impedendo di fondare l’interesse a ricorrere sul solo possibile rilievo futuro del posizionamento.
  • Le valutazioni della commissione di avanzamento, caratterizzate da elevata discrezionalità tecnica e rivolte a una valutazione globale della carriera dell’ufficiale, sono sindacabili soltanto in presenza di incoerenze o irragionevolezze macroscopiche; tale sindacato non è comunque esercitabile quando il ricorso è già inammissibile per carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.