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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17323/2023 del 26/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con due censure principali: (1) vizio di motivazione in relazione a entrambe le contestazioni: a) per l'accesso abusivo a sistema informatico si deduce che non vi è prova di accesso alla casella di posta elettronica o ad altri sistemi informatici della Ricchetti (richiamo alle dichiarazioni del teste Barbolini); b) per la truffa si denuncia la mancanza di prova del contributo personale del ricorrente agli artifizi e raggiri. (2) richiesta di declaratoria di estinzione per prescrizione di entrambi i reati, sostenendo che, se uno dei reati collegati dalla continuazione fosse annullato, dovrebbe dichiararsi la prescrizione per tutti, con richiamo al principio affermato nella sentenza n. 36376/2021.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo relativo all'accesso abusivo perché mancavano elementi concreti che dimostrassero l'ingresso nei sistemi informatici della società offesa: l'account usato era creato su sistemi esterni e l'esistenza di informazioni riservate poteva essere spiegata anche dalla presenza di un basista interno. Tale capo (rea sub b) è stato annullato senza rinvio per essere estinto per prescrizione; è stata eliminata la pena relativa (mesi 2 di reclusione ed euro 150 di multa) e la pena complessiva è stata rideterminata in mesi 8 di reclusione ed euro 500 di multa. Quanto al reato di truffa, il ricorso è stato rigettato: la Corte ha ritenuto provato che Quarantello sia stato il beneficiario dell'operazione fraudolenta e che la percezione dell'intera somma e il ruolo che ha esercitato provano la sua responsabilità concorsuale; pertanto la condanna per truffa è stata confermata.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8

    La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Indica la procedura adottata per la trattazione del ricorso (modalità telematiche/semplificate previste dalla norma) e non incide sul merito sostanziale della decisione

  • Cass. sent. n. 36376 del 23 giugno 2021 (Rv. 282015)

    principio di diritto espresso da questa Sezione con sentenza n. 36376 del 23 giugno 2021 Rv. 282015

    Richiamata dal ricorrente per sostenere che, se dichiarato annullamento per uno dei reati uniti dalla continuazione, dovrebbe dichiararsi la prescrizione per tutti; la Corte ha valutato il principio ma ha ritenuto l'autonomia dei singoli capi tale da escludere l'automatica estinzione per tutti

  • art. 640 c.p. (truffa)

    La Corte ha interpretato gli elementi tipici della truffa alla luce delle risultanze: la percezione della somma da parte dell'imputato e il suo ruolo di beneficiario hanno costituito prova della responsabilità concorsuale nella truffa

  • art. 615-ter c.p. (accesso abusivo a sistema informatico)

    La Corte ha ritenuto che, per affermare questo reato, occorrono elementi concreti che dimostrino l'accesso ai sistemi informatici della vittima; la sola commissione della truffa tramite account e-mail falsificati non prova automaticamente l'accesso abusivo ai sistemi della società

Massime di principio

  • Per affermare il reato di accesso abusivo a sistemi informatici è necessario dimostrare concretamente l'ingresso nei sistemi della vittima: l'uso di account e-mail contraffatti creati all'esterno non basta di per sé.
  • La presenza di informazioni dettagliate sui traffici e contratti della vittima può indicare un basista interno; la sola disponibilità di tali informazioni non prova automaticamente un accesso informatico illecito da parte dell'imputato.
  • La prova della truffa può fondarsi anche sulla circostanza che l'imputato sia stato il beneficiario diretto dei proventi dell'illecito: il ricevimento e l'immediato prelievo delle somme possono avvalorare la responsabilità concorsuale.
  • La prescrizione va calcolata caso per caso; l'estinzione per prescrizione di un reato non si estende automaticamente ad altri reati a meno che non ricorrano ragioni giuridiche che colleghino la sorte dei reati (autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali può impedire l'estensione automatica della prescrizione).
  • In casi di reati complessi che coinvolgono strumenti informatici e frodi economiche è essenziale raccogliere e indicare in motivazione elementi tecnici e probatori specifici (log dei server, tracciature di accessi, dati bancari colleganti, dichiarazioni precise di collaboratori) per sostenere ipotesi di accesso abusivo o di cooperazione nei raggiri.

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