Regolamento (UE) 2025/2192
Regolamento delegato (UE) 2025/2192 della Commissione, del 6 agosto 2025, che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda misure tecniche specifiche per l’occhialone (Pagellus bogaraveo) nelle sottozone CIEM da 6 a 8
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato proroga per il 2026 le misure tecniche specifiche già previste per l’occhialone nelle sottozone CIEM 6, 7 e 8, modificando gli allegati VI e VII del regolamento (UE) 2019/1241. Conferma una taglia minima di riferimento per la conservazione di 36 cm per la pesca commerciale e prevede specifiche regole per la pesca ricreativa e per talune chiusure spaziali e temporali. La Commissione giustifica l’intervento con la continuità delle misure già in vigore, la scarsità dei dati sullo stock e il parere scientifico del CIEM, nonché con le raccomandazioni comuni degli Stati membri interessati.
Proroga e aggiornamento delle misure tecniche UE per l’occhialone (Pagellus bogaraveo) nelle sottozone CIEM da 6 a 8, con modifica degli allegati VI e VII del regolamento (UE) 2019/1241.
Ambito di applicazione
Si applica alle acque dell’Unione nelle sottozone CIEM 6, 7 e 8 delle acque nordoccidentali e sudoccidentali, incidendo sulla pesca commerciale e ricreativa dell’occhialone (Pagellus bogaraveo). Riguarda in particolare i pescherecci battenti bandiera francese e, più in generale, gli operatori della pesca nelle aree interessate dalle misure tecniche degli allegati VI e VII del regolamento (UE) 2019/1241. Le misure si applicano dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026; il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Proroga delle misure tecniche per l’occhialone nelle sottozone CIEM 6, 7 e 8
Il regolamento delegato (UE) 2025/2192 modifica il regolamento (UE) 2019/1241 per prorogare, per l’anno 2026, le misure tecniche specifiche relative all’occhialone (Pagellus bogaraveo) nelle sottozone CIEM da 6 a 8. L’intervento si colloca nel quadro delle misure regionali per la conservazione delle risorse della pesca e la protezione degli ecosistemi marini, con l’obiettivo dichiarato di garantire continuità normativa rispetto al regime già in essere.
La Commissione richiama le raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri interessati, la consultazione del gruppo di esperti e le valutazioni scientifiche disponibili, sottolineando la scarsità dei dati sullo stock e la persistente necessità di misure restrittive.
Base giuridica e contesto regolatorio
Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241. Tale atto quadro disciplina le misure tecniche per la conservazione delle risorse ittiche e consente l’adozione di misure regionali tramite atti delegati, sulla base di raccomandazioni comuni degli Stati membri con interesse di gestione diretto.
La Commissione evidenzia che le misure interessano le acque nordoccidentali e sudoccidentali dell’Unione, per le quali i gruppi regionali degli Stati membri hanno presentato il 6 giugno 2025 specifiche richieste di proroga fino al 31 dicembre 2026.
Ambito applicativo
Le misure riguardano l’occhialone nelle sottozone CIEM 6, 7 e 8, sia per la pesca commerciale sia per la pesca ricreativa, nelle acque dell’Unione interessate dagli allegati VI e VII del regolamento (UE) 2019/1241. Una parte delle misure è specificamente rivolta ai pescherecci battenti bandiera francese, per i quali è prevista una chiusura temporale nelle sottozone CIEM 6 e 7.
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma le misure sostanziali si applicano dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.
Misure sostanziali: taglie minime e chiusure
Il nucleo della modifica consiste nella proroga delle misure già vigenti per l’occhialone. Per la pesca commerciale resta applicabile una taglia minima di riferimento per la conservazione di 36 cm. Per la pesca ricreativa nelle sottozone CIEM 6 e 7, il testo stabilisce una taglia minima di 40 cm fino al 31 dicembre 2026; in mancanza di nuove norme entro tale data, dal 1° gennaio 2027 la taglia minima scenderà a 33 cm.
Nell’allegato VI, parte C, punto 12, è inoltre prevista una chiusura per i pescherecci battenti bandiera francese: dal 1° gennaio al 30 giugno 2026 è vietata ogni attività di pesca dell’occhialone nelle sottozone CIEM 6 e 7.
Misure per la sottozona CIEM 8
L’allegato VII viene aggiornato per mantenere le misure specifiche applicabili alla sottozona CIEM 8 fino al 31 dicembre 2026. Anche in questo caso è confermata la taglia minima di riferimento per la conservazione di 36 cm fino a tale data, con previsione di 33 cm dal 1° gennaio 2027 se non saranno adottate nuove norme.
Motivazione scientifica e continuità normativa
La Commissione fonda la proroga su più elementi: le misure sono le stesse applicate dal luglio 2022; il CSTEP aveva già rilevato che esse potevano ridurre le catture della specie; il CIEM ha formulato un parere in cui suggerisce di non effettuare catture per il 2025 e il 2026; inoltre, le misure risultano più rigorose rispetto al regime antecedente al regolamento delegato (UE) 2023/56. Ne deriva il giudizio di conformità ai requisiti dell’articolo 15 del regolamento (UE) 2019/1241.
Rapporti con l’accordo UE-Regno Unito
Il regolamento precisa che le misure applicabili alle acque dell’Unione perseguono gli obiettivi dell’articolo 494, paragrafi 1 e 2, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra UE e Regno Unito, tenendo conto dei principi del paragrafo 3. È espressamente chiarito che il regolamento non pregiudica le misure applicabili nelle acque del Regno Unito.
Effetti pratici per gli operatori
Per gli operatori della pesca, il provvedimento comporta la necessità di continuare a rispettare:
- la taglia minima di 36 cm per l’occhialone nella pesca commerciale;
- la taglia minima di 40 cm nella pesca ricreativa nelle sottozone CIEM 6 e 7 fino al 31 dicembre 2026;
- il divieto di pesca per i pescherecci francesi nelle sottozone CIEM 6 e 7 dal 1° gennaio al 30 giugno 2026;
- le misure specifiche già previste per la sottozona CIEM 8 fino al 31 dicembre 2026.
Il regolamento è quindi essenzialmente un atto di proroga e coordinamento tecnico, con rilevanti riflessi operativi sulla pianificazione delle campagne di pesca e sulla conformità regolatoria degli operatori interessati.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
Il regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241, per modificare le misure tecniche regionali relative all’occhialone nelle acque nordoccidentali e sudoccidentali.
Proroga delle misure tecniche per l’occhialone
Sono prorogate fino al 31 dicembre 2026 le misure già applicate all’occhialone (Pagellus bogaraveo) nelle sottozone CIEM 6, 7 e 8, in continuità con il regime precedente.
Taglia minima di riferimento per la conservazione
Per la pesca commerciale resta fissata una taglia minima di riferimento per la conservazione di 36 cm per l’occhialone nelle aree interessate. Per la pesca ricreativa nelle sottozone CIEM 6 e 7 si applica una taglia minima di 40 cm fino al 31 dicembre 2026; in assenza di nuove norme, dal 1° gennaio 2027 la taglia minima torna a 33 cm. Nell’allegato VII è confermata la taglia di 36 cm per la sottozona CIEM 8 fino al 31 dicembre 2026, con previsione di 33 cm dal 1° gennaio 2027 se non intervengono nuove norme.
Chiusura per la pesca con bandiera francese nelle sottozone 6 e 7
Nell’allegato VI, parte C, punto 12, è previsto che dal 1° gennaio al 30 giugno 2026 ai pescherecci battenti bandiera francese sia vietata ogni attività di pesca dell’occhialone nelle sottozone CIEM 6 e 7.
Misure geografiche nella sottozona CIEM 8
Le misure specifiche per la sottozona CIEM 8, già previste nell’allegato VII, parte C, punto 5.4, sono prorogate fino al 31 dicembre 2026.
Motivazione scientifica e procedurale
La Commissione richiama le raccomandazioni comuni presentate il 6 giugno 2025 dai gruppi regionali degli Stati membri interessati, la consultazione del gruppo di esperti sulla pesca e l’acquacoltura dell’8 luglio 2025 e la precedente valutazione del CSTEP, che aveva ritenuto le misure potenzialmente idonee a ridurre le catture. Si sottolinea inoltre che il CIEM ha raccomandato di non effettuare catture per il 2025 e il 2026 e che i dati sullo stock restano scarsi.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, per assicurare continuità giuridica rispetto alle misure in scadenza il 31 dicembre 2025.
Rapporti con il diritto UE e con l’accordo UE-Regno Unito
Le misure modificano gli allegati VI e VII del regolamento (UE) 2019/1241 e sono presentate come coerenti con gli obiettivi dell’articolo 494, paragrafi 1 e 2, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito, senza pregiudicare le misure applicabili nelle acque del Regno Unito.
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