Regolamento (UE) 2025/1728
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1728 della Commissione, dell’8 agosto 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda le procedure di rilascio o di compilazione delle prove dell’origine
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per allinearlo alle modifiche della convenzione PEM e al relativo regime transitorio entrato in applicazione dal 1o gennaio 2025. L’obiettivo è consentire agli esportatori di comprendere quale insieme di norme di origine sia stato usato dal fornitore e di utilizzare correttamente le dichiarazioni del fornitore come prova dell’origine. A tal fine, impone l’indicazione del quadro giuridico applicato e introduce una regola suppletiva fino al 31 dicembre 2025 quando tale indicazione manchi. Modifica inoltre gli allegati 22-15, 22-16, 22-17 e 22-18.
Modifica le regole sulle dichiarazioni del fornitore e sulle prove dell’origine nel quadro della convenzione PEM, per gestire il regime transitorio 2025 e l’indicazione del quadro giuridico applicato.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori doganali e, in particolare, ai fornitori ed esportatori che utilizzano dichiarazioni del fornitore come documenti giustificativi per ottenere certificati di circolazione o compilare dichiarazioni di origine nell’ambito degli scambi tra le parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (convenzione PEM). Riguarda i prodotti classificati nei capitoli 1, 3, 16 (per i prodotti della pesca trasformati) e da 25 a 97 del sistema armonizzato, nei casi in cui l’origine preferenziale possa essere determinata secondo più insiemi di norme di origine. Le nuove regole valgono nel contesto delle disposizioni transitorie applicabili dal 1o gennaio 2025 per un anno e incidono sulle dichiarazioni del fornitore compilate fino al 31 dicembre 2025; il regolamento è applicabile retroattivamente dal 1o gennaio 2025.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1728 della Commissione
Il regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per adeguare la disciplina delle dichiarazioni del fornitore e delle prove dell’origine al nuovo assetto della convenzione PEM e alle sue disposizioni transitorie. Il contesto è quello della coesistenza, dal 1o gennaio 2025, di due serie di norme di origine applicabili in parallelo, con conseguenti esigenze di certezza per esportatori e autorità doganali.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama le decisioni n. 1/2023 e n. 2/2024 del comitato misto della convenzione PEM. La decisione n. 1/2023 ha modificato la convenzione PEM ed è entrata in vigore il 1o gennaio 2025; la decisione n. 2/2024 ha introdotto disposizioni transitorie per un periodo di un anno a decorrere da tale data. In questo periodo si applicano in parallelo la convenzione PEM nella sua versione originale e la convenzione PEM modificata, creando due zone distinte di cumulo.
Esigenza di specificare il quadro giuridico applicato
Poiché un medesimo materiale può soddisfare più insiemi di norme di origine, il regolamento impone ai fornitori di indicare il quadro giuridico utilizzato per determinare l’origine delle merci nella dichiarazione del fornitore. Tale precisazione è rilevante per consentire all’esportatore di determinare correttamente il carattere originario delle merci e di scegliere il regime di origine applicabile ai fini del rilascio di una prova di origine.
Modifiche agli articoli 61 e 62 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
Gli articoli 61 e 62 sono modificati in modo sostanzialmente coordinato.
Per le dichiarazioni del fornitore, il nuovo testo stabilisce che:
- il fornitore deve precisare il quadro giuridico utilizzato per determinare l’origine;
- se la dichiarazione è compilata fino al 31 dicembre 2025 e tale quadro non è indicato, si presume automaticamente il riferimento alle norme di origine della convenzione PEM nella sua versione originale.
Quanto all’uso delle dichiarazioni del fornitore come prova, gli esportatori possono utilizzarle come documenti giustificativi per:
- chiedere il rilascio di un certificato di circolazione; oppure
- compilare una dichiarazione di origine.
Ciò è ammesso, per gli scambi tra le parti contraenti della convenzione PEM, quando le dichiarazioni del fornitore attestano il carattere originario secondo la versione originale della convenzione PEM per prodotti classificati nei capitoli 1, 3, 16 (limitatamente ai prodotti della pesca trasformati) e da 25 a 97 del sistema armonizzato. L’esportatore deve inoltre adottare tutte le misure necessarie per garantire il rispetto delle condizioni di cumulo e per il rilascio o la compilazione della prova di origine conformemente a uno specifico insieme di norme di origine.
Aggiornamento degli allegati sulle dichiarazioni del fornitore
Gli allegati da 22-15 a 22-18 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 sono modificati tramite la sostituzione delle note a piè di pagina. Le nuove note ribadiscono che, se un paese, gruppo di paesi o territorio parte contraente della convenzione PEM consente l’acquisizione dell’origine preferenziale secondo più di una norma di origine e il quadro giuridico non è precisato, le dichiarazioni del fornitore compilate fino al 31 dicembre 2025 si considerano riferite alla versione originale della convenzione PEM.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, esso si applica dal 1o gennaio 2025, con efficacia retroattiva, per consentire l’utilizzo delle dichiarazioni del fornitore rilasciate prima della sua entrata in vigore rispetto alle scorte di materiali costituite dopo quella data. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Indicazione del quadro giuridico nelle dichiarazioni del fornitore
Gli articoli 61, paragrafo 1 bis, e 62, paragrafo 1 bis, sono modificati per stabilire che i fornitori devono precisare il quadro giuridico utilizzato per determinare l’origine delle merci. Per le dichiarazioni del fornitore compilate fino al 31 dicembre 2025, se tale quadro non è indicato, si presume automaticamente il riferimento alle norme di origine della convenzione PEM nella sua versione originale ai fini della determinazione dell’origine.
Uso delle dichiarazioni del fornitore nelle prove di origine PEM
Gli articoli 61, paragrafo 1 ter, e 62, paragrafo 1 ter, sono sostituiti per consentire, negli scambi tra le parti contraenti della convenzione PEM, l’uso delle dichiarazioni del fornitore come documenti giustificativi per chiedere un certificato di circolazione o per compilare una dichiarazione di origine conformemente alla convenzione PEM modificata dalla decisione n. 1/2023, se le dichiarazioni attestano l’origine secondo la versione originale della convenzione PEM per i prodotti dei capitoli 1, 3, 16 e da 25 a 97 del sistema armonizzato.
Obbligo di verificare le condizioni di cumulo e di rilascio della prova di origine
L’esportatore deve adottare tutte le misure necessarie per garantire che siano soddisfatte le condizioni per il cumulo e per il rilascio o la compilazione di una prova di origine conformemente a uno specifico insieme di norme di origine.
Aggiornamento degli allegati 22-15, 22-16, 22-17 e 22-18
Gli allegati relativi alle dichiarazioni del fornitore sono modificati sostituendo le note a piè di pagina, in modo da introdurre la precisazione sul quadro giuridico applicato e la presunzione, fino al 31 dicembre 2025, del riferimento alle norme di origine della convenzione PEM nella sua versione originale quando tale quadro non sia indicato.
Entrata in vigore e applicazione retroattiva
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1o gennaio 2025. È quindi prevista una applicazione retroattiva, giustificata dalla necessità di utilizzare le dichiarazioni del fornitore rilasciate prima dell’entrata in vigore per le scorte di materiali costituite dopo il 1o gennaio 2025.
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