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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1731

Regolamento (UE) 2025/1731 della Commissione, dell'8 agosto 2025, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sostanze cancerogene, mutagene sulle cellule germinali o tossiche per la riproduzione soggette a restrizioni

Normativa europea32025R1731

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’allegato XVII del regolamento REACH per allineare le restrizioni sulle sostanze CMR alle nuove classificazioni armonizzate introdotte dal regolamento delegato (UE) 2024/197. Inserisce inoltre nuove sostanze nelle appendici 2, 4 e 6 dell’allegato XVII e prevede una specifica deroga per il cumene presente nei carburanti per l’aviazione destinati a piloti non professionisti. Le misure principali si applicano dal 1o settembre 2025, mentre il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica del regolamento REACH (reg. (CE) n. 1907/2006) per aggiornare le restrizioni sulle sostanze CMR e introdurre una deroga per il cumene nei carburanti per l’aviazione.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori economici che immettono sul mercato o utilizzano sostanze e miscele soggette alle restrizioni dell’allegato XVII del regolamento REACH, in particolare le sostanze cancerogene, mutagene sulle cellule germinali o tossiche per la riproduzione (CMR) di categoria 1A o 1B e, specificamente, il cumene presente in carburanti per l’aviazione. Le modifiche incidono sulle appendici 2, 4, 6 e 11 dell’allegato XVII. La nuova disciplina si applica nell’Unione europea ed è rilevante ai fini SEE; i punti 1, 2 e 3 dell’allegato si applicano dal 1o settembre 2025. La deroga sul cumene riguarda il carburante per l’aviazione conforme a specifiche tecniche riconosciute e venduto come tale; non riguarda i combustibili per motori destinati ai veicoli stradali, già esclusi dal regime richiamato.

Modifica del regolamento REACH per le sostanze CMR e il cumene nei carburanti per l’aviazione

Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) per adeguare l’allegato XVII alle nuove classificazioni armonizzate di sostanze cancerogene, mutagene sulle cellule germinali o tossiche per la riproduzione (CMR). La Commissione richiama, nei considerando, l’esigenza di allineare le restrizioni REACH alla classificazione prevista dal regolamento (CE) n. 1272/2008, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2024/197, nonché di chiarire il trattamento del cumene presente in alcuni carburanti per l’aviazione.

Finalità e contesto normativo

Le voci 28, 29 e 30 dell’allegato XVII REACH vietano l’immissione sul mercato o l’uso, per la vendita al pubblico, di sostanze CMR di categoria 1A o 1B elencate nelle appendici da 1 a 6 dell’allegato XVII e delle miscele che le contengono oltre determinate concentrazioni. Il presente regolamento aggiorna le appendici 2, 4 e 6 per includere sostanze recentemente classificate come CMR 1B e introduce una deroga specifica nell’appendice 11 per il cumene nei carburanti per l’aviazione.

Ambito di applicazione materiale e soggettivo

La disciplina riguarda gli operatori che immettono sul mercato o utilizzano sostanze/miscele soggette alle restrizioni REACH, in particolare quelle destinate alla vendita al pubblico. Le modifiche incidono sulle sostanze individuate nelle appendici 2, 4, 6 e 11 dell’allegato XVII. Il regolamento chiarisce, inoltre, che il cumene presente nei carburanti per l’aviazione può beneficiare di una deroga, purché inserito in prodotti conformi a specifiche tecniche riconosciute (DEF STAN, ASTM o equivalenti).

Nuove sostanze inserite nelle appendici 2, 4 e 6

Nell’appendice 2 sono inserite le seguenti sostanze, elencate secondo i rispettivi numeri indice: diuron; tetrabromobisfenolo-A; N,N-dimetil-p-toluidina; 4-nitrosomorfolina; 4-metilimidazolo.

Nell’appendice 4 è inserito il dimetil propilfosfonato.

Nell’appendice 6 sono aggiunte, tra le altre, le seguenti sostanze: ossido di difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfina; benzil(dietilammino)difenilfosfonio 4-[1,1,1,3,3,3-esafluoro-2-(4-idrossifenil)propan-2-il]fenolato; benziltrifenilfosfonio, sale con 4,4’-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluorometil)etiliden]bis[fenolo] (1:1); una massa di reazione di 4,4’-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluorometil)etiliden]difenolo e benzil(dietilammino)difenilfosfonio 4-[1,1,1,3,3,3-esafluoro-2-(4-idrossifenil)propan-2-il]fenolato (1:1); una massa di reazione di 4,4’-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluorometil)etiliden]difenolo e benziltrifenilfosfonio, sale con 4,4’-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluorometil)etiliden]difenolo (1:1); maleato dibutilstannico; ossido dibutilstannico; una massa di reazione di derivati epossidici; bisfenolo AF; 1,4-benzendiammina, N,N’-derivati misti fenilici e tolilici; 4-metilimidazolo.

Decorrenza della disciplina e applicazione anticipata

La Commissione stabilisce che la classificazione rilevante ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2024/197, si applica dal 1o settembre 2025. Per coerenza, anche la restrizione introdotta dal presente regolamento per le sostanze classificate come CMR di categoria 1B decorre dalla stessa data. È però espressamente precisato che nulla impedisce agli operatori di applicare le restrizioni anche prima di tale data.

Deroga per il cumene nei carburanti per l’aviazione

Il regolamento prende atto che il cumene è presente in alcuni carburanti per l’aviazione impiegati da aeromobili di piccole dimensioni, inclusi quelli pilotati da non professionisti. Poiché i piloti non professionisti rientrano nel pubblico cui si applicano le voci 28, 29 e 30 dell’allegato XVII, il testo chiarisce che il cumene non può essere immesso sul mercato né utilizzato nei carburanti per l’aviazione per la vendita a tali soggetti in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % p/p, salvo la deroga introdotta nell’appendice 11.

La deroga riguarda il cumene come sostanza o componente di:

  • cherosene per aviazione conforme a DEF STAN 91-091, ASTM D1655 o norme equivalenti, commercializzato come JET-A, JET-A1 o JP-(x);
  • benzina per aviazione conforme a DEF STAN 91-090, ASTM D910, ASTM D7547 o norme equivalenti.

Entrata in vigore e natura giuridica

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Il regolamento è adottato a Bruxelles l’8 agosto 2025 ed è pubblicato come testo rilevante ai fini del SEE.

Disposizioni principali

Aggiornamento delle restrizioni REACH sulle sostanze CMR

L’articolo 1 modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006. L’intervento recepisce la nuova classificazione di talune sostanze come CMR di categoria 1B ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2024/197, coerentemente con le voci 28, 29 e 30 dell’allegato XVII che vietano l’immissione sul mercato o l’uso per la vendita al pubblico di sostanze CMR 1A/1B e delle miscele che le contengono oltre determinate concentrazioni.

Integrazione delle appendici 2, 4 e 6

Sono inserite nuove sostanze nelle appendici 2, 4 e 6 dell’allegato XVII. Nell’appendice 2 sono aggiunti: diuron, tetrabromobisfenolo-A, N,N-dimetil-p-toluidina, 4-nitrosomorfolina e 4-metilimidazolo. Nell’appendice 4 è aggiunto il dimetil propilfosfonato. Nell’appendice 6 sono aggiunti, tra gli altri, ossido di difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfina, varie sostanze fosfonio, maleato dibutilstannico, ossido dibutilstannico, una massa di reazione contenente derivati epossidici, bisfenolo AF, 1,4-benzendiammina con derivati fenilici e tolilici e 4-metilimidazolo.

Decorrenza della nuova restrizione per le sostanze classificate dal regolamento delegato (UE) 2024/197

La classificazione delle sostanze nel regolamento (CE) n. 1272/2008, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2024/197, si applica dal 1o settembre 2025; di conseguenza anche la restrizione introdotta dal presente regolamento per tali sostanze CMR di categoria 1B si applica dalla stessa data. Il testo precisa che gli operatori possono applicare le restrizioni anche in data anteriore.

Deroga per il cumene nei carburanti per l’aviazione

Nell’appendice 11 è aggiunta una deroga per il cumene (n. CAS 98-82-8; n. CE 202-704-5), quando presente come sostanza o componente in cherosene per aviazione conforme a DEF STAN 91-091, ASTM D1655 o norme equivalenti, commercializzato come JET-A, JET-A1 o JP-(x), oppure in benzina per aviazione conforme a DEF STAN 91-090, ASTM D910, ASTM D7547 o norme equivalenti. La motivazione richiamata è che il cumene nei carburanti per l’aviazione destinati a piloti non professionisti va esentato dalla restrizione generale di cui alle voci 28, 29 e 30 dell’allegato XVII.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I punti 1, 2 e 3 dell’allegato si applicano dal 1o settembre 2025. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiesostanze chimicherequisiti di immissione sul mercatosalute e sicurezzaprotezione dei consumatorimercato interno

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