Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2193

Regolamento delegato (UE) 2025/2193 della Commissione, dell’8 agosto 2025, che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga delle misure tecniche per determinate attività di pesca demersale e pelagica nel Mar Celtico, nel Mare d’Irlanda e nelle acque ad ovest della Scozia

Normativa europea32025R2193

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2026, alcune misure tecniche già previste per specifiche attività di pesca nelle acque nordoccidentali dell’Unione. L’intervento si inserisce nella logica di tutela degli stock ittici, di riduzione delle catture accessorie e di aumento della selettività degli attrezzi, in particolare per il merluzzo bianco, il merlano e altri gadidi. La proroga è motivata dalla persistente criticità degli stock, dalla necessità di misure correttive per stock sotto il Blim e dal bisogno di continuità giuridica per la stagione di pesca 2026.

Proroga fino al 31 dicembre 2026 di talune misure tecniche di pesca demersale e pelagica nel Mar Celtico, nel Mare d’Irlanda e nelle acque ad ovest della Scozia.

Ambito di applicazione

Si applica alle attività di pesca demersale e pelagica nell’ambito del regolamento (UE) 2019/1241, limitatamente alle acque nordoccidentali dell’Unione interessate dal suo allegato VI, in particolare nel Mar Celtico, nel Mare d’Irlanda e nelle acque ad ovest della Scozia. Le misure riguardano i pescherecci dell’Unione e incidono sulla pianificazione delle campagne di pesca; il regolamento richiama inoltre il contesto delle relazioni tra Unione e Regno Unito, precisando che non pregiudica le misure applicabili nelle acque del Regno Unito. Le modifiche si applicano dal 1° gennaio 2026, pur entrando in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Proroga delle misure tecniche di pesca nel Mar Celtico, nel Mare d’Irlanda e ad ovest della Scozia

Il regolamento delegato (UE) 2025/2193 interviene sul regolamento (UE) 2019/1241 per prolungare di un anno alcune misure tecniche regionali applicabili alle attività di pesca demersale e pelagica nelle acque nordoccidentali dell’Unione. La ratio dell’intervento è la tutela degli stock ittici e degli ecosistemi marini, attraverso misure correttive e di selettività dirette a limitare le catture accessorie e a favorire il recupero degli stock in sofferenza.

Contesto normativo e motivazioni

La Commissione richiama il quadro del regolamento (UE) 2019/1241, che disciplina le misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca e la protezione degli ecosistemi marini, con specifiche disposizioni regionali per le acque nordoccidentali. Le misure interessate erano già state introdotte dal regolamento delegato (UE) 2021/2324 e poi aggiornate e prorogate dai regolamenti delegati (UE) 2022/2588, (UE) 2024/492 e (UE) 2025/283.

La proroga è motivata da più elementi convergenti:

  • le misure in scadenza il 31 dicembre 2025 risultano ancora necessarie;
  • alcuni stock presentano biomassa inferiore al Blim, richiedendo misure correttive ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2019/472;
  • lo stato degli stock nel Mar Celtico e nel Mare d’Irlanda è descritto come preoccupante;
  • sono in corso discussioni tra Unione e Regno Unito sulle misure tecniche relative agli stock catturati nella pesca multispecifica nel Mar Celtico.

Ambito di applicazione

Le misure riguardano le attività di pesca demersale e pelagica nelle acque nordoccidentali dell’Unione interessate dall’allegato VI del regolamento (UE) 2019/1241, in particolare nel Mar Celtico, nel Mare d’Irlanda e nelle acque ad ovest della Scozia. Il regolamento ha impatto sui pescherecci dell’Unione e sulla programmazione delle campagne di pesca. È inoltre chiarito che la disciplina si applica alle acque dell’Unione senza pregiudicare le misure vigenti nelle acque del Regno Unito.

Modifiche apportate all’allegato VI del regolamento (UE) 2019/1241

L’unico intervento sostanziale consiste nella modifica dell’allegato VI del regolamento (UE) 2019/1241.

In particolare:

  • nella parte B, il punto 1.6 è sostituito per stabilire che le misure di cui ai punti da 1.3 a 1.5 si applicano fino al 31 dicembre 2026;
  • nella parte C, il punto 10.2 è sostituito per stabilire che le misure di cui al punto 10.1 si applicano fino al 31 dicembre 2026.

La conseguenza pratica è il mantenimento, per un ulteriore anno, del regime tecnico già in essere per le specifiche attività di pesca disciplinate da tali punti dell’allegato.

Relazione con l’accordo UE-Regno Unito

Il regolamento sottolinea che le misure introdotte perseguono gli obiettivi di cui all’articolo 494, paragrafi 1 e 2, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra Unione europea e Regno Unito e rispettano i principi di cui all’articolo 494, paragrafo 3, del medesimo accordo. Viene inoltre precisato che tali misure non incidono sulle regole applicabili nelle acque del Regno Unito.

Entrata in vigore e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo a decorrere dal 1° gennaio 2026. Questa scelta è espressamente finalizzata a garantire continuità giuridica, evitando vuoti normativi tra la scadenza delle misure precedenti e la nuova proroga.

Profili pratici per gli operatori

Per gli operatori della pesca, il rilievo principale è la conferma della prosecuzione, senza soluzione di continuità dal 1° gennaio 2026, delle misure tecniche già operative. Ciò assume particolare importanza nella pianificazione delle campagne di pesca e nella gestione degli attrezzi e delle modalità di cattura, in un contesto in cui la selettività e la riduzione delle catture indesiderate restano obiettivi centrali della regolazione UE nelle acque nordoccidentali.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241. L’obiettivo è modificare l’allegato VI di tale regolamento per prorogare misure tecniche regionali destinate alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini.

Proroga delle misure tecniche nelle acque nordoccidentali

Le misure tecniche già introdotte e successivamente prorogate dai regolamenti delegati (UE) 2021/2324, 2022/2588, 2024/492 e 2025/283, inizialmente in scadenza il 31 dicembre 2025, sono prorogate fino al 31 dicembre 2026. La proroga riguarda le misure correttive per ridurre le catture accessorie di merluzzo bianco e merlano nel Mar Celtico e le misure di selettività per ridurre le catture accessorie di gadidi nel Mare d’Irlanda.

Motivazione tecnica e contesto biologico

La Commissione richiama la necessità di mantenere misure correttive per stock il cui livello di biomassa è inferiore al Blim, al fine di riportarli rapidamente sopra i livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY). La proroga è giustificata dallo stato preoccupante degli stock nel Mar Celtico e nel Mare d’Irlanda, nonché dalle discussioni in corso tra Unione e Regno Unito sulle misure tecniche relative agli stock catturati nella pesca multispecifica nel Mar Celtico.

Modifiche all’allegato VI del regolamento (UE) 2019/1241

L’allegato VI del regolamento (UE) 2019/1241 è modificato in due punti: nella parte B, il punto 1.6 stabilisce che le misure di cui ai punti da 1.3 a 1.5 si applicano fino al 31 dicembre 2026; nella parte C, il punto 10.2 stabilisce che le misure di cui al punto 10.1 si applicano fino al 31 dicembre 2026.

Consultazione e continuità applicativa

Il gruppo di esperti sulla pesca e l’acquacoltura è stato consultato l’8 luglio 2025. Poiché le misure incidono direttamente sulla pianificazione delle campagne di pesca dei pescherecci dell’Unione e sulle attività economiche connesse, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ma si applica dal 1° gennaio 2026, per garantire continuità giuridica.

Rapporti con l’accordo UE-Regno Unito

Le misure introdotte per le acque dell’Unione perseguono gli obiettivi di cui all’articolo 494, paragrafi 1 e 2, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra Unione europea e Regno Unito e tengono conto dei principi di cui all’articolo 494, paragrafo 3, del medesimo accordo. È espressamente precisato che esse non pregiudicano le misure applicabili nelle acque del Regno Unito.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. L’applicazione decorre dal 1° gennaio 2026.

Come è indicizzato

Materiepescaconservazione delle risorse itticheprotezione degli ecosistemi marinipolitica marittimarapporti con il regno unito

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.