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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1723

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1723 della Commissione, del 6 agosto 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Repubblica popolare cinese

Normativa europea32025R1723

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione istituisce dazi antidumping provvisori sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Cina, ritenendo provati dumping, pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e nesso causale. L’analisi si fonda anche sull’uso dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, con costruzione del valore normale sulla base di costi e valori di riferimento esenti da distorsioni, utilizzando la Malaysia come paese rappresentativo. Le aliquote provvisorie sono differenziate per alcune società cinesi e per tutte le altre importazioni; per le importazioni con aliquota individuale è richiesta una fattura commerciale specifica. La Commissione conclude inoltre che, in questa fase, l’adozione delle misure non è contraria all’interesse dell’Unione.

Istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Repubblica popolare cinese.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione europea di granturco dolce (Zea mays var. saccharata) in granella, preparato o conservato nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, e di granturco dolce in granella, preparato o conservato ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, classificato ai codici NC ex 2001 90 30 (codice TARIC 2001 90 30 10) ed ex 2005 80 00 (codice TARIC 2005 80 00 10), originario della RPC. Il regolamento riguarda importatori, esportatori/produttori esportatori cinesi, produttori dell’Unione e autorità doganali degli Stati membri; prevede aliquote individuali solo per le società elencate e per le importazioni accompagnate da fattura commerciale valida. Le misure sono provvisorie, entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applicano nel corso del procedimento antidumping in attesa dell’esito definitivo.

Dazio antidumping provvisorio sul granturco dolce in granella originario della RPC

Il regolamento istituisce misure antidumping provvisorie su specifiche importazioni di granturco dolce in granella preparato o conservato originario della Repubblica popolare cinese. La Commissione fonda l’intervento sull’esito dell’inchiesta avviata nel dicembre 2024, ritenendo sussistenti dumping, pregiudizio notevole e nesso causale, e applica in via provvisoria la regola del dazio inferiore.

Ambito oggettivo e soggettivo

Il prodotto interessato è il granturco dolce (Zea mays var. saccharata) in granella, preparato o conservato nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, e quello preparato o conservato senza aceto o acido acetico, non congelato, classificato ai codici NC ex 2001 90 30 e ex 2005 80 00. Le misure riguardano le importazioni originarie della RPC, con aliquote differenziate per alcuni produttori esportatori individuati e un’aliquota residuale per tutte le altre importazioni cinesi.

Procedura e partecipazione delle parti

L’inchiesta è stata aperta il 9 dicembre 2024 a seguito di denuncia dell’AETMD presentata il 25 ottobre 2024. Le importazioni sono state registrate con regolamento di esecuzione (UE) 2025/309; nel presente atto la Commissione ordina la cessazione della registrazione. Le parti interessate sono state informate e hanno potuto presentare osservazioni e chiedere audizioni; sono state inoltre svolte verifiche presso produttori dell’Unione, importatori e produttori esportatori cinesi. La Commissione ha applicato, per alcune questioni, l’articolo 18 del regolamento di base per il ricorso ai dati disponibili.

Prodotto simile e analisi del dumping

La Commissione considera simili il prodotto esportato in UE, il prodotto venduto in Cina e quello fabbricato nell’Unione, in quanto presentano caratteristiche fisiche, chimiche, tecniche e impieghi di base equivalenti. Poiché ritiene che in Cina vi siano distorsioni significative, il valore normale non è stato costruito sui prezzi interni cinesi ma su costi esenti da distorsioni, utilizzando la Malaysia come paese rappresentativo e Fraser and Neave Holdings BHD come fonte per SGAV e profitti.

Distorsioni significative nella RPC

La parte più ampia dell’istruttoria riguarda la dimostrazione di distorsioni strutturali in Cina. La Commissione descrive un’economia “socialista di mercato” nella quale il PCC esercita una leadership pervasiva, la pianificazione industriale orienta i settori strategici, il sistema finanziario non opera in modo indipendente e le imprese, pubbliche e private, sono influenzate da comitati e orientamenti politici. Sono richiamate inoltre distorsioni in materia di fallimenti, proprietà dei terreni, lavoro, accesso al credito e politiche pubbliche di sostegno discriminatorio ai settori privilegiati.

Scelta della Malaysia come paese rappresentativo

Tra i possibili paesi con livello di sviluppo analogo, la Commissione ha valutato Colombia, Malaysia, Messico, Serbia, Thailandia e Turchia. Ha escluso alcuni paesi per assenza di dati finanziari adeguati o per la presenza di importazioni cinesi tali da compromettere la neutralità dei prezzi; ha infine ritenuto la Malaysia l’unico paese rappresentativo adeguato, anche perché disponeva di dati prontamente disponibili e di valori di riferimento utilizzabili per i principali fattori produttivi.

Fattori produttivi e fonti dei costi esenti da distorsioni

Per il calcolo del valore normale la Commissione ha utilizzato dati malesi e del Global Trade Atlas per i principali input: granturco dolce fresco, lattine, lavoro, energia elettrica, gas naturale e biomassa. I costi di trasporto sono stati aggiunti ai prezzi di importazione del paese rappresentativo; per i fattori di costo marginali è stata adottata la categoria “materiali di consumo”. Per il lavoro sono stati utilizzati dati del dipartimento di statistica malese, adeguati con contributi sociali e previdenziali; per energia elettrica e gas sono state utilizzate le tariffe industriali malesi.

Margini di dumping provvisori

I margini di dumping provvisori sono stati determinati confrontando il valore normale costruito con il prezzo all’esportazione, ricostruito sulla base dei prezzi realmente pagati o pagabili e corretto per trasporto, credito, spese bancarie, imballaggio e, nei casi rilevanti, SGAV e profitti dell’operatore collegato. I margini sono 42,4 % per Sunflower Group, 54,3 % per Zhangzhou Tongfa Foods Industry Co., Ltd., 48,1 % per le altre società collaboranti e 54,3 % per le importazioni non collaboranti.

Pregiudizio all’industria dell’Unione

L’industria dell’Unione comprende 11 produttori o gruppi di produttori. Nel periodo in esame la produzione è diminuita nel complesso, l’utilizzo degli impianti è rimasto debole, le vendite sono calate del 21 % e la quota di mercato è scesa dal 95 % all’83 %. La Commissione rileva anche un forte aumento delle scorte, una pressione sui prezzi e una redditività positiva ma in costante erosione, sempre inferiore al profitto di riferimento del 14 %.

Nesso causale e fattori alternativi

La Commissione ritiene che il pregiudizio sia causato dalle importazioni cinesi a prezzi dumping, che sono cresciute da circa 6.480 tonnellate nel 2021 a circa 40.050 tonnellate nel periodo dell’inchiesta, con quota di mercato salita dal 2 % al 15 %. Gli altri fattori esaminati — importazioni da paesi terzi, contrazione del consumo, cattivo raccolto UE nel 2022, inondazioni in Thailandia, aumento dei costi delle materie prime e dell’energia, andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione — non sono stati ritenuti idonei a interrompere il nesso causale.

Livello delle misure e undercutting/underselling

Per il livello dei dazi la Commissione applica la regola del dazio inferiore. Il margine di pregiudizio è stato calcolato in relazione a un prezzo non pregiudizievole costruito assumendo un profitto di riferimento del 14 %. Il margine di underselling è pari al 37,5 % per Sunflower Group e all’81,8 % per Zhangzhou Tongfa Foods Industry Co., Ltd.; per le altre società collaboranti è 61,2 %. In via provvisoria il dazio è fissato al 37,5 % per Sunflower Group, al 54,3 % per Zhangzhou Tongfa Foods Industry Co., Ltd., al 48,1 % per le altre società che hanno collaborato e al 54,3 % per tutte le altre importazioni dalla RPC. La Commissione non ha ancora adottato una decisione sulle presunte distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis.

Interesse dell’Unione

La Commissione conclude che non vi sono, in questa fase, ragioni chiare per ritenere contraria all’interesse dell’Unione l’istituzione delle misure. Per l’industria dell’Unione i dazi possono consentire il recupero di quote di mercato e di redditività; per importatori e operatori commerciali gli effetti negativi sono giudicati non sproporzionati; per consumatori e dettaglianti l’impatto è considerato limitato, mentre i fornitori europei del settore dovrebbero beneficiare della stabilizzazione della produzione.

Modalità applicative e garanzie doganali

Le aliquote individuali si applicano solo se l’importazione è accompagnata da una fattura commerciale valida contenente la dichiarazione prescritta dall’articolo 1, paragrafo 3. In assenza di tale documento, l’importazione è tassata con l’aliquota residuale per tutte le altre importazioni cinesi. L’immissione in libera pratica è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio. Le autorità doganali devono inoltre cessare la registrazione delle importazioni, fermo restando che i dati raccolti fino a 90 giorni prima dell’entrata in vigore restano conservati per l’eventuale fase definitiva.

Decorrenza e termini procedurali successivi

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile. Le parti interessate possono presentare osservazioni scritte entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore e chiedere un’audizione con la Commissione o con il consigliere-auditore entro 5 giorni di calendario.

Disposizioni principali

Apertura dell’inchiesta e registrazione

L’inchiesta antidumping è stata aperta il 9 dicembre 2024 su denuncia dell’AETMD ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036. Le importazioni del prodotto in esame sono state registrate con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/309 del 14 febbraio 2025. Nel regolamento finale la Commissione dispone la cessazione della registrazione.

Prodotto oggetto dell’inchiesta e prodotto in esame

Il prodotto oggetto dell’inchiesta comprende due categorie di granturco dolce in granella preparato o conservato, non congelato, classificato ai codici NC ex 2001 90 30 e ex 2005 80 00. Il prodotto in esame è lo stesso prodotto originario della Repubblica popolare cinese. La Commissione considera simili il prodotto esportato in UE, quello venduto sul mercato interno cinese e quello prodotto e venduto nell’Unione.

Determinazione del valore normale ex articolo 2, paragrafo 6 bis

Poiché la Commissione ha ritenuto sussistenti distorsioni significative nella RPC, il valore normale è stato costruito sulla base di costi di produzione e vendita esenti da distorsioni, con un congruo importo per SGAV e profitti. La Malaysia è stata scelta come paese rappresentativo appropriato; le fonti principali sono il Global Trade Atlas per le materie prime e statistiche malesi per lavoro ed energia. Per SGAV e profitti è stata utilizzata Fraser and Neave Holdings BHD.

Accertamento delle distorsioni significative in Cina

La Commissione richiama un quadro sistemico di intervento pubblico in Cina: pianificazione industriale multilivello, ruolo pervasivo del PCC, controllo pubblico su imprese e mercati finanziari, politiche settoriali e distorsioni nei settori a monte, applicazione inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale, distorsione dei costi salariali e accesso ai finanziamenti non indipendente dallo Stato. Tali elementi rendono inopportuno l’uso dei prezzi e costi interni cinesi per il valore normale.

Calcolo del dumping e margini provvisori

Il prezzo all’esportazione è stato ricostruito in base ai prezzi realmente pagati o pagabili, con adeguamenti per trasporto, movimentazione, credito, spese bancarie, imballaggio e, per le vendite tramite operatore collegato, SGAV e profitti del trader. I margini di dumping provvisori sono: 42,4 % per Sunflower Group, 54,3 % per Zhangzhou Tongfa Foods Industry Co., Ltd., 48,1 % per le altre società che hanno collaborato e 54,3 % per tutte le altre importazioni cinesi.

Pregiudizio all’industria dell’Unione

La Commissione rileva un pregiudizio notevole: calo della produzione, del volume delle vendite, della quota di mercato e dell’utilizzo degli impianti; aumento delle scorte; pressione sui prezzi; redditività positiva ma in calo e costantemente inferiore al profitto di riferimento del 14 %. Le importazioni cinesi sono cresciute in modo marcato, con quota di mercato salita dal 2 % nel 2021 al 15 % nel periodo dell’inchiesta, e prezzi sempre inferiori ai prezzi dell’Unione e ai costi medi di produzione.

Nesso causale e fattori diversi

La Commissione collega il pregiudizio alle importazioni oggetto di dumping, escludendo che altri fattori abbiano interrotto il nesso causale: importazioni da altri paesi terzi, cattivo raccolto UE nel 2022, inondazioni in Thailandia, calo del consumo e aumento dei costi delle materie prime/energia sono stati considerati non idonei a rendere il nesso non reale o non sostanziale.

Livello delle misure e regola del dazio inferiore

In via provvisoria la Commissione applica la regola del dazio inferiore. Poiché non decide ancora sulle presunte distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, le misure sono fissate al minore tra margine di dumping e margine di pregiudizio per Sunflower Group (37,5 %) e al margine di dumping per Zhangzhou Tongfa Foods Industry Co., Ltd. (54,3 %), altre società collaboranti (48,1 %) e altre importazioni (54,3 %).

Interesse dell’Unione

La Commissione ritiene che, in questa fase, l’istituzione dei dazi non sia contraria all’interesse dell’Unione. Le misure dovrebbero consentire all’industria dell’Unione di recuperare prezzi, redditività e quota di mercato; gli impatti sugli importatori, dettaglianti, consumatori e utilizzatori sono considerati non sproporzionati, mentre i fornitori potrebbero beneficiare della salvaguardia della produzione europea.

Regime di applicazione, fattura e garanzia

Le aliquote individuali si applicano solo previa presentazione alle dogane di una fattura commerciale valida con dichiarazione specifica su volume, produttore, codice TARIC e paese. In mancanza della fattura si applica l’aliquota residuale. L’immissione in libera pratica è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.

Osservazioni, audizioni e termini

Le parti interessate possono presentare osservazioni scritte entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore; le richieste di audizione con la Commissione o con il consigliere-auditore devono essere presentate entro 5 giorni di calendario. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialedazi doganalimercato interno

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