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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1720

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1720 della Commissione, del 6 agosto 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32025R1720

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conferma, all'esito di un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, che le importazioni dalla RPC continuano a essere oggetto di dumping e che, in caso di cessazione delle misure, esiste un elevato rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio per l'industria dell'Unione. La Commissione ha quindi mantenuto i dazi antidumping definitivi già esistenti, con aliquote differenziate per alcuni produttori cinesi e un'aliquota residua per tutte le altre società. Il regolamento conferma inoltre l'estensione delle misure alle importazioni spedite dalla Thailandia e introduce condizioni documentali per l'applicazione delle aliquote individuali.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'UE di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di riesame in previsione della scadenza, con estensione a talune importazioni spedite dalla Thailandia.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di fogli di alluminio di spessore pari o superiore a 0,007 mm ma inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, anche goffrati, in rotoli leggeri di peso pari o inferiore a 10 kg, classificati nei codici NC ex 7607 11 11 ed ex 7607 19 10 (codici TARIC 7607 11 11 11, 7607 11 11 19, 7607 19 10 11 e 7607 19 10 19). Il regolamento riguarda il prodotto originario della RPC e, per estensione ex articolo 1, paragrafo 3, anche gli stessi tipi di prodotto spediti dalla Thailandia, indipendentemente dall'origine dichiarata. Le misure sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione. Sono previste esclusioni/limitazioni pratiche per le aliquote individuali: l'applicazione dei dazi agevolati e delle esenzioni è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale valida con specifica dichiarazione. Il regolamento disciplina anche la possibilità di aggiungere nuovi esportatori cinesi che soddisfino determinate condizioni.

Dazio antidumping definitivo sui fogli di alluminio in rotoli originari della RPC

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1720 della Commissione, adottato il 6 agosto 2025, conclude un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione ritiene che le importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese continuino a essere oggetto di dumping e che, in caso di cessazione delle misure, vi sarebbe un elevato rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

Procedura e contesto dell'inchiesta

Le misure originarie erano state istituite con il regolamento di esecuzione (UE) n. 217/2013 e successivamente nuovamente istituite con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/915. In seguito a un'inchiesta antielusione, il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1475 aveva esteso le misure alle importazioni dalla Thailandia. Il riesame in esame è stato aperto il 3 giugno 2024 su richiesta di tre produttori dell'Unione, rappresentativi del 33 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile. Il periodo dell'inchiesta di riesame (PIR) va dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, mentre il periodo in esame per le tendenze economiche copre dal 1 gennaio 2020 fino alla fine del PIR.

Prodotto interessato e ambito materiale

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da fogli di alluminio di spessore pari o superiore a 0,007 mm ma inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, anche goffrati, in rotoli leggeri di peso pari o inferiore a 10 kg, classificabili ai codici NC ex 7607 11 11 ed ex 7607 19 10 e ai corrispondenti codici TARIC. La Commissione conferma che il prodotto importato dalla RPC, quello venduto sul mercato interno cinese, quello esportato verso altri mercati e quello prodotto e venduto nell'Unione sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

Mancata collaborazione e uso dei dati disponibili

Né il governo della RPC né i produttori/esportatori cinesi hanno collaborato all'inchiesta. La Commissione ha quindi fatto applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base e ha basato le proprie conclusioni sui dati disponibili, integrando la domanda di riesame con fonti pubbliche quali Eurostat, GTA e altre statistiche ufficiali. Sono state effettuate visite di verifica presso tre produttori dell'Unione inseriti nel campione.

Determinazione del valore normale e distorsioni significative in RPC

La Commissione ha ritenuto che in RPC esistano distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, tali da rendere inopportuno l'uso dei prezzi e costi interni cinesi. La conclusione si fonda su elementi relativi alla presenza dello Stato nell'economia, alle politiche industriali, alle distorsioni nei mercati delle materie prime, dell'energia, del lavoro e dei finanziamenti, nonché sui precedenti accertamenti in altri procedimenti antidumping del settore dell'alluminio.

Per costruire il valore normale, la Commissione ha scelto la Turchia come paese rappresentativo appropriato, sulla base di tre criteri principali: livello di sviluppo economico analogo alla RPC, presenza di produzione del prodotto o di prodotti della stessa categoria, e disponibilità di dati pubblici pertinenti. Non essendo emerse osservazioni delle parti, la Turchia è stata confermata come unico paese rappresentativo disponibile.

Fonti dei costi esenti da distorsioni

Per le materie prime, la Commissione ha usato i prezzi medi ponderati all'importazione in Turchia estratti dal Global Trade Atlas, escludendo le importazioni dalla RPC e da paesi non OMC elencati nel regolamento (UE) 2015/755. Per il lavoro, ha utilizzato i dati dell'Istituto di statistica turco, fissando il costo orario medio a 7,04 EUR/ora. Per l'energia elettrica, ha utilizzato dati ufficiali turchi, fissando una tariffa media industriale pari a 0,13 EUR/kWh. Per SGAV e profitti, ha fatto riferimento ai dati 2023 del produttore turco Sedat Tahir A.Ş., determinando SGAV pari al 23,3 % del costo delle merci vendute e il profitto all'8,8 %.

Margine di dumping e prezzo all'esportazione

Il prezzo all'esportazione è stato ricostruito sulla base dei dati CIF Eurostat, corretti a livello franco fabbrica con deduzione di nolo marittimo, assicurazione e trasporto interno. Dal confronto tra valore normale costruito e prezzo all'esportazione è emerso un margine di dumping medio ponderato del 28 % sul prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto. La Commissione conclude che le pratiche di dumping sono proseguite nel PIR.

Persistenza e rischio di reiterazione del dumping

Poiché le importazioni cinesi nel PIR erano molto limitate, pari a circa l'1,02 % del mercato dell'Unione, la Commissione ha esaminato anche il rischio di reiterazione del dumping. Ha rilevato una forte capacità produttiva inutilizzata in Cina, un mercato dell'Unione particolarmente attrattivo e la scarsa capacità di assorbimento dei mercati di paesi terzi, anche alla luce di misure antidumping vigenti in altri paesi e dei prezzi sensibilmente più bassi praticati sui mercati esteri. Le conclusioni indicano che, in caso di scadenza delle misure, i produttori cinesi potrebbero aumentare significativamente le esportazioni verso l'Unione a prezzi di dumping.

Valutazione del pregiudizio all'industria dell'Unione

L'industria dell'Unione comprende 31 produttori. Nel periodo in esame il consumo dell'Unione è cresciuto del 5 %, ma la produzione è diminuita del 16 %, la capacità produttiva dell'8 %, l'utilizzo degli impianti del 9 %, l'occupazione del 14 % e la quota di mercato di 9 punti percentuali. I prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sono aumentati del 63 %, ma a fronte di un aumento del 55 % del costo unitario di produzione, soprattutto per energia e materie prime. La redditività è stata comunque positiva a fine periodo (8 %), così come il flusso di cassa e l'utile sul capitale investito. La Commissione conclude che nel PIR non vi è stato un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5.

Rischio di reiterazione del pregiudizio

Pur in assenza di pregiudizio notevole nel PIR, la Commissione ritiene che la scadenza delle misure comporterebbe con ogni probabilità un rapido aumento delle importazioni cinesi a prezzi pregiudizievoli, con riduzione delle vendite, calo dei prezzi, minore utilizzo degli impianti e peggioramento della situazione finanziaria dell'industria unionale. Il rischio è rafforzato dalle capacità inutilizzate in Cina, dall'attrattiva del mercato dell'Unione e dai precedenti tentativi di elusione, già accertati nel 2021 con l'estensione delle misure alla Thailandia.

Interesse dell'Unione

Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato l'interesse dell'Unione considerando industria, importatori e utilizzatori. Poiché non vi è stata collaborazione da parte di utilizzatori e importatori indipendenti e non sono emersi elementi contrari, la Commissione conclude che il mantenimento delle misure è nell'interesse dell'Unione.

Dazi definitivi, aliquote e formalità doganali

L'articolo 1 istituisce il dazio antidumping definitivo. Le aliquote individuali sono: 14,2 % per CeDo (Shanghai) Ltd, 15,6 % per Ningbo Times Aluminium Foil Technology Co. Ltd, 14,6 % per varie altre società elencate nel dispositivo, e 35,6 % per tutte le altre società. La stessa aliquota del 35,6 % è estesa alle importazioni degli stessi tipi di prodotto spediti dalla Thailandia, indipendentemente dall'origine dichiarata.

Per applicare le aliquote individuali e le esenzioni dall'estensione, è necessaria una fattura commerciale valida con una dichiarazione specifica, datata e firmata da un responsabile, attestante produttore, quantità, prodotto e veridicità delle informazioni. Senza tale fattura si applica l'aliquota per tutte le altre società.

Nuovi esportatori, modifiche e recuperi

Il regolamento prevede la possibilità di aggiungere nuovi produttori esportatori cinesi che dimostrino di non aver esportato nel periodo dell'inchiesta iniziale, di non essere collegati a soggetti soggetti alle misure e di aver esportato successivamente nell'Unione o di avere un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare quantitativi significativi. In caso di rimborso conseguente a sentenza della Corte di giustizia, si applica il tasso di interesse BCE sulle principali operazioni di rifinanziamento, secondo l'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Riesame in previsione della scadenza e continuità delle misure

La Commissione ha aperto il riesame il 3 giugno 2024 su domanda di tre produttori dell'Unione rappresentanti il 33 % della produzione unionale. L'inchiesta ha riguardato il periodo 1 gennaio 2023 - 31 dicembre 2023, con analisi delle tendenze dal 1 gennaio 2020 al termine del PIR. Nessun produttore o governo cinese ha collaborato all'inchiesta; la Commissione ha quindi fatto ricorso ai dati disponibili ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base.

Definizione del prodotto e prodotto simile

Il prodotto oggetto del riesame coincide con quello delle misure precedenti: fogli di alluminio in rotoli leggeri, senza supporto, semplicemente laminati, anche goffrati, di spessore compreso tra 0,007 mm e 0,021 mm e di peso non superiore a 10 kg. La Commissione conferma che il prodotto importato dalla RPC, quello venduto sul mercato interno cinese, quello esportato verso altri paesi e quello prodotto nell'Unione presentano le stesse caratteristiche di base e sono quindi prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

Metodo di determinazione del valore normale e distorsioni significative in RPC

In mancanza di collaborazione e alla luce degli elementi disponibili, la Commissione ha applicato l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Ha ritenuto che in RPC esistano distorsioni significative che rendono inopportuno l'uso dei prezzi e costi interni cinesi e ha quindi costruito il valore normale sulla base di costi e valori di riferimento esenti da distorsioni, utilizzando la Turchia come paese rappresentativo appropriato.

Paese rappresentativo e fonti dei valori di riferimento

La Turchia è stata scelta perché presenta un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC, dispone di produzione del prodotto o di prodotti della stessa categoria e consente l'accesso a dati pubblici pertinenti. La Commissione ha utilizzato il Global Trade Atlas per le materie prime, l'Istituto di statistica turco per il costo del lavoro e i prezzi dell'energia, e i dati finanziari 2023 di Sedat Tahir A.Ş. per SGAV e profitti. Le SGAV sono state fissate al 23,3 % del costo delle merci vendute e il profitto all'8,8 %.

Calcolo del margine di dumping

Il valore normale è stato costruito a livello franco fabbrica sommando costi di produzione esenti da distorsioni, SGAV e profitti; il prezzo all'esportazione è stato ricostruito sulla base dei dati CIF Eurostat corretti a livello franco fabbrica. Il confronto ha portato a un margine di dumping medio ponderato del 28 % sul prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto.

Persistenza e rischio di reiterazione del dumping

La Commissione ha rilevato che le importazioni cinesi sono proseguite durante il PIR, ma con quota di mercato molto limitata (circa 1,02 %, pari a 640 tonnellate). Ha inoltre considerato la forte capacità produttiva inutilizzata in Cina, l'insufficiente capacità di assorbimento di altri mercati terzi e l'attrattiva del mercato dell'Unione, dove i prezzi risultano superiori rispetto ad altri mercati. Conclude che, in assenza di misure, è altamente probabile un aumento significativo delle importazioni a prezzi di dumping.

Valutazione del pregiudizio e situazione dell'industria dell'Unione

L'industria dell'Unione comprende 31 produttori. Nel periodo in esame il consumo unionale è cresciuto del 5 %, mentre produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, occupazione e quota di mercato dell'industria unionale sono diminuiti. Nonostante ciò, redditività e flusso di cassa sono rimasti positivi a fine periodo, e la Commissione conclude che durante il PIR non vi è stato un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

Rischio di reiterazione del pregiudizio

Pur in assenza di pregiudizio notevole nel PIR, la Commissione ha ritenuto che la scadenza delle misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento delle importazioni cinesi a prezzi pregiudizievoli, con caduta dei prezzi, riduzione delle vendite, minore utilizzo degli impianti e deterioramento finanziario dell'industria dell'Unione. Il rischio è rafforzato dalle capacità inutilizzate in Cina e dai precedenti tentativi di elusione, inclusa l'estensione delle misure alla Thailandia nel 2021.

Interesse dell'Unione

Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato l'interesse dell'Unione considerando industria dell'Unione, importatori e utilizzatori. In assenza di collaborazione di utilizzatori e importatori indipendenti e alla luce dei benefici per l'industria unionale, ha concluso che non sussistono validi motivi contrari al mantenimento delle misure.

Dazio antidumping definitivo e aliquote

L'articolo 1 istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto oggetto del regolamento originario della RPC. Sono previste aliquote individuali del 14,2 % per CeDo (Shanghai) Ltd, del 15,6 % per Ningbo Times Aluminium Foil Technology Co. Ltd e del 14,6 % per numerose altre società elencate; per tutte le altre società l'aliquota è del 35,6 %.

Estensione alle importazioni spedite dalla Thailandia

Il dazio definitivo del 35,6 % è esteso alle importazioni degli stessi tipi di fogli di alluminio in rotoli spediti dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano o meno dichiarati originari della Thailandia.

Fattura commerciale e applicazione delle aliquote individuali

L'applicazione delle aliquote individuali e delle esenzioni dall'estensione è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione firmata e datata con il testo prescritto dall'articolo 1, paragrafo 4. In mancanza della fattura, si applica l'aliquota per tutte le altre società.

Nuovi esportatori e modifiche successive

L'articolo 1, paragrafo 5, consente di modificare il regolamento per includere nuovi produttori esportatori cinesi che dimostrino di non aver esportato nel periodo dell'inchiesta iniziale, di non essere collegati a soggetti soggetti alle misure e di aver esportato successivamente nell'Unione o di avere un impegno contrattuale irrevocabile a farlo in quantità significativa.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialedifesa commercialedazi doganalimercato interno

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