Cassazione Civile, Ordinanza n. 38027/2021 del 02/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un furto avvenuto nell'appartamento di proprietà della ricorrente. La proprietaria aveva convenuto sia l'istituto di vigilanza incaricato del servizio di pronto intervento sia la società che aveva installato l'impianto d'allarme, chiedendo il risarcimento dei danni per l'asserito inadempimento delle obbligazioni di sicurezza. La Corte d'appello aveva condannato l'istituto di vigilanza per il mancato intervento, ma aveva escluso la responsabilità della società installatrice perché l'impianto risultava comunque entrato in funzione e aveva trasmesso alla centrale operativa segnali di anomalia e di rapina in corso. In Cassazione la ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 1218 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse omesso di rilevare il mancato funzionamento dei dispositivi perimetrale e volumetrico; con il secondo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la sentenza non avesse valorizzato il difetto di funzionamento di tali dispositivi. La società controricorrente ha resistito con controricorso; l'altro convenuto è rimasto intimato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo, pur formalmente rubricato come violazione di legge, mirasse in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione delle prove, attività riservata al giudice di merito. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che la censura non individuava in modo specifico un fatto storico decisivo omesso dalla sentenza impugnata, limitandosi ancora una volta a proporre una lettura alternativa delle risultanze istruttorie. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 1218 c.c.
richiamato dalla ricorrente come base della responsabilità per inadempimento; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché reputa la censura inammissibile in quanto diretta a contestare la ricostruzione dei fatti.
art. 360, n. 5, c.p.c.
interpretato nel senso che il vizio denunciabile è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori o una diversa lettura delle prove.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato come base del procedimento camerale sulla proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
richiamato per la declaratoria dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito censurare sotto la veste della violazione di legge una doglianza che, in realtà, mira soltanto a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. presuppone l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non basta lamentare l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori se il fatto storico sia stato comunque preso in esame.
- La decisività del fatto omesso deve essere specificamente allegata e argomentata dal ricorrente: in mancanza, la censura resta inammissibile perché si risolve in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio.
- Quando il giudice di merito accerta che il sistema di allarme nel suo complesso abbia trasmesso tempestivamente segnali di malfunzionamento o di rapina, la deduzione del mancato funzionamento di alcuni dispositivi interni può essere irrilevante se non si dimostra in modo decisivo il nesso tra tale difetto e l'esito dannoso lamentato.
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