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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8564/2022 del 14/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduce l'omessa o apparente motivazione circa la mancata riduzione del valore del sequestro preventivo dopo che l'accertamento con adesione tra il contribuente e l'Agenzia delle Entrate aveva ridimensionato la quantificazione dell'imposta dovuta e si era proceduto al pagamento di quanto concordato. Si censura l'incongruenza per cui il provvedimento di merito aveva utilizzato a monte l'accertamento amministrativo per quantificare l'imposta ma non ha recepito la successiva "raffinazione" operata dalla stessa Agenzia che aveva applicato una percentuale di redditività più bassa per il calcolo del reddito d'impresa, con conseguente riduzione del presunto profitto del reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Roma per nuovo esame. La Corte ha ritenuto carente la motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla mancata considerazione dell'adempimento tributario risultante dall'accertamento con adesione e dal pagamento; ha ribadito i principi secondo cui, pur non essendo vincolato dall'accertamento con adesione, il giudice penale deve verificare se il debito tributario è stato effettivamente estinto o ridotto, perché il pagamento estingue il profitto del reato e impone la riduzione o la cessazione del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente nella misura corrispondente alle somme versate.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Indica il tipo di reato tributario contestato; usato come riferimento per il fatto-reato, senza una citazione testuale specifica nella sentenza

  • art. 12-bis d.lgs. 74/2000

    La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta

    La disposizione viene interpretata nel senso che il sequestro e la confisca finalizzati alla confisca per equivalente possono essere adottati anche se esiste un impegno di pagamento, ma producono effetto solo se l'impegno non viene adempiuto; se il contribuente ha pagato le somme dovute, il profitto del reato viene meno e il sequestro va ridotto o revocato nella misura corrispondente

  • Cass. pen., Sez. 3, n. 38684 del 04/06/2014 (Agresti)

    Conferma che il giudice penale ha il compito di accertare l'ammontare dell'imposta evasa e non è vincolato dall'accertamento amministrativo

  • Cass. pen., Sez. 3, n. 29091 del 04/04/2019 (Nugo)

    Ribadisce che l'accertamento con adesione non ha valore probatorio vincolante e che per discostarsene il giudice deve avere concreti elementi fattuali che rendano più attendibile la quantificazione originaria

  • Cass. pen., Sez. 3, n. 46726 del 12/07/2012 (Lanzalone)

    Stabilisce che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente cessa con l'adempimento dell'obbligazione tributaria perché viene meno l'indebito arricchimento

  • Cass. pen., Sez. 3, n. 20887 del 15/04/2015 (Aumenta)

    Affermata la necessità di ridurre il quantum della confisca/sequestro in caso di parziale adempimento per evitare duplicazione sanzionatoria e non superare il vantaggio economico conseguito

  • Cass. pen., Sez. 3, n. 26874 del 18/02/2021 (Securpol Group Srl)

    Conferma che, in caso di perfezionamento di un accordo per la rateizzazione, il sequestro non può essere mantenuto sull'intero ammontare del profitto illecitamente conseguito ma deve essere ridotto in relazione ai ratei versati

  • Cass. pen., Sez. 3, n. 28488 del 10/09/2020 (D'Angela)

    Precisa che l'efficacia del sequestro e della confisca è condizionata all'eventuale mancato pagamento dovuto in forza dell'impegno assunto

Massime di principio

  • L'accertamento con adesione non vincola il giudice penale nella quantificazione del profitto del reato tributario, ma il giudice deve comunque verificare i fatti e motivare ogni scostamento dall'atto amministrativo
  • Il pagamento delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione estingue, in tutto o in parte, il profitto del reato e impone la riduzione o la cessazione del sequestro finalizzato alla confisca nella misura corrispondente
  • In caso di rateizzazione o di impegno di pagamento, il sequestro può essere mantenuto per la parte non ancora versata, ma deve essere ridotto per i ratei effettivamente pagati; la confisca opera solo in caso di mancato pagamento
  • Il giudice penale deve fornire motivazione chiara e congrua quando decide di non tener conto di una successiva rettifica o riduzione amministrativa che incide sulla misura del profitto del reato
  • Quando l'Amministrazione finanziaria adotta nuovi criteri di quantificazione (es. diversa percentuale di redditività), il giudice penale dovrebbe valutarli e, se li ritiene attendibili, recepirli nella determinazione del profitto confiscabile, oppure motivare perché li ritiene inattendibili

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