Ordinanza n. 3302/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale disciplinante l'inserimento nella prima fascia delle GPS per il sostegno nel biennio 2026/2028, nella parte relativa ai termini differenziati per titoli conseguiti in Italia o all'estero
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, titolari di una specializzazione per il sostegno conseguita all'estero, hanno impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di sospensione del decreto ministeriale e hanno chiesto l'inserimento con riserva nella prima fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze per il biennio 2026/2028. La censura riguardava, in sostanza, la differenziazione dei termini e del trattamento tra chi aveva conseguito il titolo di specializzazione in Italia entro il 30 giugno 2026 e chi lo aveva conseguito all'estero, assumendosi l'illegittimità della disciplina anche rispetto alla normativa dell'Unione europea sulla libera circolazione e sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, confermando il rigetto della domanda cautelare pronunciato dal TAR Lazio. In sede di sommaria delibazione, il Collegio ha escluso prima facie l'illegittimità della previsione ministeriale che differenzia i termini per l'inserimento nella prima fascia delle GPS in relazione al luogo di conseguimento del titolo. La distinzione è stata ritenuta ragionevole e compatibile con la direttiva 2005/36/CE, poiché, in assenza di un sistema europeo armonizzato di formazione, il titolo conseguito in Italia è immediatamente valido ed efficace, mentre il titolo estero deve essere sottoposto a un'ulteriore procedura di riconoscimento. Tale procedura è stata ritenuta funzionale anche a verificare l'idoneità professionale di chi opera con soggetti particolarmente fragili. Non sono state adottate misure cautelari di inserimento con riserva. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.
Direttiva 2005/36/CE
La disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali non impedisce, in sede cautelare e prima facie, una differenziazione tra titoli conseguiti in Italia e titoli conseguiti all'estero quando questi ultimi richiedano un'ulteriore procedura di riconoscimento.
Massime di principio
- In assenza di un sistema armonizzato europeo di formazione, è prima facie ragionevole distinguere, ai fini dell'inserimento in una graduatoria pubblica, tra un titolo professionale conseguito nello Stato nazionale, immediatamente valido ed efficace, e un titolo conseguito all'estero, subordinato a una procedura di riconoscimento.
- La disciplina nazionale che differenzia i termini o le modalità di inserimento nelle graduatorie in ragione della necessità di riconoscere previamente un titolo estero non è, in sede cautelare, incompatibile con la direttiva 2005/36/CE sulla libera circolazione e sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
- La procedura di riconoscimento di un titolo professionale estero può essere giustificata dall'esigenza di verificare l'idoneità delle figure destinate a operare con soggetti particolarmente fragili, purché la differenziazione risulti ragionevole e funzionale a tale finalità.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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