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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14004/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Conflitto di competenza negativo tra Corte di Assise di Catania e Corte di Assise d'Appello di Catania in relazione a istanze proposte nell'interesse di Ilmi Hirabe Abdoul Kadìr: richiesta di immediata scarcerazione ex art. 670, comma 1, c.p.p. e richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione ex art. 175 c.p.p. La Corte d'Appello aveva dichiarato la propria incompetenza; il giudice dell'esecuzione (Corte di Assise di Catania) ha sollevato il conflitto ai sensi dell'art. 30 c.p.p.

La decisione

Il conflitto negativo è stato risolto affermando la competenza della Corte di Assise di Catania, cui devono essere trasmessi gli atti. La Corte ha ritenuto che, essendo l'istanza duplice (scarcerazione ex art. 670 e restituzione in termine ex art. 175), la competenza si radica in capo al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 670, comma 3, c.p.p., in quanto la richiesta di scarcerazione comporta un esame preliminare sulla esecutività del titolo. Inoltre, ai fini dell'individuazione del giudice dell'esecuzione, si è valutato che la sentenza di appello ha confermato la pronuncia di primo grado (non ha operato una riforma sostanziale), per cui, ai sensi dell'art. 665 c.p.p., il giudice dell'esecuzione è il giudice di primo grado (Corte di Assise di Catania). Conseguentemente gli atti saranno trasmessi alla Corte di Assise di Catania e l'estratto della decisione sarà comunicato ai giudici in conflitto, al pubblico ministero e notificato alle parti private.

Norme richiamate

  • art. 30 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il conflitto di competenza e consente alla Corte di risolvere la stasi quando due organi giurisdizionali rifiutano contemporaneamente la cognizione; applicata per dichiarare il conflitto negativo e disporre la trasmissione degli atti.

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Regola in via generale che la richiesta di restituzione nel termine per impugnare è decisa dal giudice che procede al tempo della presentazione, e in caso di sentenza e decreto di condanna individua quale competente il giudice dell'impugnazione; nel caso concreto, la competenza può essere del giudice dell'esecuzione se la restituzione è logicamente subordinata all'accertamento della validità del titolo esecutivo.

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Articolo che disciplina la dichiarazione di non esecutività della sentenza e la richiesta di immediata scarcerazione; il comma 3 attribuisce la competenza al giudice dell'esecuzione quando sia proposta la richiesta di scarcerazione, con effetto anche sulla valutazione della competenza in ordine alla restituzione nel termine.

  • art. 665 cod. proc. pen.

    Stabilisce quale sia il giudice dell'esecuzione in relazione all'eventuale appello: se l'appello ha solo confermato o ha riformato soltanto la pena, il giudice dell'esecuzione è quello di primo grado; se il giudice di secondo grado ha operato una riforma sostanziale, il giudice dell'appello è giudice dell'esecuzione. Applicato per individuare la Corte di Assise di Catania quale giudice dell'esecuzione.

  • art. 32 cod. proc. pen.

    Disciplina gli effetti della decisione sul conflitto: l'estratto della sentenza di risoluzione del conflitto deve essere comunicato immediatamente ai giudici in conflitto e al pubblico ministero e notificato alle parti private; applicata per gli adempimenti successivi alla decisione.

Massime di principio

  • Se la domanda di restituzione nel termine (art. 175 c.p.p.) è proposta congiuntamente a istanza di declaratoria di non esecutività della sentenza o a richiesta di immediata scarcerazione (art. 670, comma 1), la competenza spetta al giudice dell'esecuzione in virtù della subordinazione logico-giuridica dell'accertamento sull'esecutività del titolo.
  • Se la restituzione nel termine è proposta da sola, normalmente la competenza è del giudice dell'impugnazione (giudice superiore), salvo il principio della prevenzione: il giudice che ha già ricevuto la domanda prevale se ne ha già conoscenza.
  • Il giudice dell'esecuzione deve preliminarmente verificare la validità/ esecutività del titolo quando sia contestata; solo se il titolo è riconosciuto esecutivo deve esaminare autonomamente la richiesta di restituzione in termini.
  • Per individuare quale sia il giudice dell'esecuzione (primo grado o appello) si applica il criterio della conferma o della riforma sostanziale della pronuncia: conferma o riforma limitata alla pena → giudice di primo grado; riforma sostanziale → giudice d'appello.
  • In caso di conflitto negativo (entrambi i giudici si dichiarano incompetenti) la stasi processuale si risolve con la procedura prevista dall'art. 30 e dall'art. 32 c.p.p., e la Corte chiamata a decidere individua e assegna la competenza e dispone la comunicazione dell'estratto della decisione.

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