Cassazione Civile, Ordinanza n. 22214/2024 del 06/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da uno scrutinio finale di scuola superiore nel quale un docente di religione assente sarebbe stato sostituito da un altro docente, partecipante al consiglio di classe. Lo studente, poi non ammesso alla classe successiva, ha dapprima contestato in sede amministrativa e poi ha promosso querela di falso ex artt. 221 ss. c.p.c. per ottenere la dichiarazione di falsità del decreto/atto di nomina o delega del docente sostituto, sostenendo che la delega non fosse stata formalizzata per iscritto prima della seduta, che il protocollo elettronico fosse inattendibile o alterabile, e che vi fossero elementi probatori ignorati dai giudici di merito. In cassazione ha dedotto: nullità della sentenza per mancato intervento del P.M.; violazioni di legge e vizi motivazionali sulla necessità della forma scritta della delega, sull'onere della prova, sulla configurabilità di un falso innocuo o di una "immutatio veri", sull'interesse alla querela di falso e sull'utilizzabilità del documento; omesso esame di prove documentali e testimoniali; infine censura sulle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo sul P.M., osservando che nei giudizi di falso è necessaria la comunicazione della pendenza al pubblico ministero, ma la sua concreta partecipazione agli atti resta rimessa alle sue determinazioni, e che nella specie la comunicazione era pacificamente avvenuta. Ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondati i motivi centrali, perché confusi, non pienamente corrispondenti alle rationes decidendi e in larga misura meramente diretti a ottenere una nuova valutazione del merito; ha ribadito che nel giudizio di querela di falso l'onere di provare la falsità grava su chi la deduce. Ha inoltre condiviso la conclusione di merito secondo cui la delega del docente sostituto era un atto interno dell'amministrazione scolastica, privo di efficacia certificativa e dunque non soggetto, per questo profilo, a querela di falso, mancando il presupposto dell'immutatio veri; la partecipazione del docente delegato al consiglio risultava effettiva e il documento era stato protocollato con data coerente. Ha confermato anche la statuizione sulle spese. Il ricorso è stato quindi respinto; nulla è stato disposto sulle spese del giudizio di legittimità perché l'Avvocatura dello Stato si era costituita solo per partecipare all'udienza.
Norme richiamate
art. 221 c.p.c.
Nel giudizio di querela di falso l'onere di provare la falsità grava sul querelante; la querela presuppone che il documento abbia attitudine certificativa e che sia dedotta una reale alterazione del vero.
art. 221, ultimo comma, c.p.c.
L'intervento del pubblico ministero è obbligatorio, ma la nullità deriva dalla mancata comunicazione della pendenza della causa al P.M., non dalla sua mancata concreta partecipazione alle attività processuali.
art. 70 n. 5 c.p.c.
La partecipazione del pubblico ministero nei casi previsti dalla legge riguarda la comunicazione della pendenza del procedimento, non un obbligo di presenza o di intervento in ogni singola attività.
art. 2700 c.c.
L'efficacia probatoria privilegiata riguarda gli atti pubblici formati dal pubblico ufficiale nell'esercizio di funzioni certificative; non si estende agli atti interni privi di tale funzione.
art. 2699 c.c.
Sono atti pubblici soltanto quelli formati dal pubblico ufficiale nell'esercizio di pubbliche funzioni certificative; gli atti interni privi di tale funzione non hanno natura di atto pubblico in senso tecnico.
art. 2697 c.c.
Nel giudizio di falso la parte che allega la falsità deve provarla; la mancanza di prova ricade a suo detrimento.
art. 91 c.p.c.
La Corte conferma la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.
art. 92 c.p.c.
La censura sulle spese è stata respinta, non emergendo ragioni per la compensazione integrale.
art. 96, comma 3, c.p.c.
La sanzione equitativa per lite temeraria disposta in primo grado è stata eliminata dalla Corte d'appello; la cassazione non ha riformato tale punto, confermando il resto della decisione d'appello.
art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
Le doglianze sono state esaminate come censure di violazione di legge, nullità e vizio motivazionale, ma molte sono state reputate inammissibili perché miste, non autosufficienti o dirette a un nuovo giudizio di merito.
art. 77 c.p.a.
Il giudizio amministrativo era stato sospeso in attesa dell'esito della querela di falso.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di querela di falso l'onere della prova della falsità incombe integralmente su chi propone la querela; la mera contestazione del documento o la deduzione di possibili irregolarità non bastano senza prova univoca dell'alterazione del vero.
- La querela di falso è esperibile solo contro atti dotati di efficacia certificativa; gli atti interni dell'amministrazione, predisposti per l'organizzazione del servizio e non per attestare fatti con fede privilegiata, non integrano di regola un atto pubblico in senso tecnico ai fini degli artt. 2699 e 2700 c.c.
- La nullità del procedimento per mancato intervento del pubblico ministero nei casi di intervento obbligatorio presuppone la mancata comunicazione della pendenza del giudizio, non l'assenza della sua effettiva partecipazione alle singole attività processuali, che resta rimessa alla sua autonomia.
- In cassazione sono inammissibili le censure che mescolano violazioni di legge, vizi motivazionali e richieste di rivalutazione del merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La doglianza sul vizio motivazionale non può tradursi in una nuova lettura delle prove quando il giudice di merito abbia già accertato la mancanza di prova del fatto decisivo; il controllo di legittimità resta limitato alla tenuta giuridica e logica della decisione.
- Ai fini della querela di falso non è sufficiente allegare un interesse astratto alla rimozione del documento: occorre anche indicare in modo plausibile quale incidenza concreta e decisiva l'accertamento di falsità avrebbe sul diverso giudizio nel quale il documento è destinato a operare.
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