Cassazione Civile, Ordinanza n. 26181/2024 del 07/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda il licenziamento per giusta causa intimato da un'Azienda speciale della Camera di Commercio a un direttore con rapporto dirigenziale privatistico. Al dirigente era stato contestato di aver assunto la carica di consigliere delegato, con poteri di rappresentanza legale, di una società privata di cui era anche socio, in un contesto ritenuto incompatibile con i doveri di lealtà e fedeltà verso un ente avente finalità pubbliche e di interesse generale. Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento sostenendo: che non vi fosse violazione dell'art. 2105 c.c. né una vera incompatibilità tra cariche o conflitto di interessi; che due brevi assenze per partecipare a riunioni del CdA della società privata non potessero integrare giusta causa; che il rifiuto di optare per una delle due cariche non fosse insubordinazione; che l'utilizzo dei tecnici dell'Azienda speciale per la registrazione di un dominio fosse un episodio marginale e comunque non contestato; e che la contestazione disciplinare fosse tardiva, in violazione dell'art. 7 St. lav. e del principio di immediatezza. La Corte di cassazione ha ritenuto che i primi cinque motivi non cogliessero una violazione di legge ma tendessero a rivalutare il merito, già deciso in doppia conforme, sulla base dell'accertata sussistenza di una condotta potenzialmente lesiva del vincolo fiduciario, particolarmente grave in un rapporto dirigenziale e in un ente con connotazione pubblicistica. Ha altresì ritenuto inammissibile/insindacabile la censura sulla tempestività della contestazione, trattandosi di giudizio di merito precluso in cassazione in presenza di doppia conforme. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso del dirigente. Ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa, ritenendo corretta la valutazione dei giudici di merito circa la violazione del vincolo fiduciario derivante dall'assunzione di un ruolo apicale in una società privata, idoneo a creare un conflitto con gli interessi e le finalità dell'azienda speciale pubblica. Ha inoltre escluso che le censure sulla giusta causa e sulla tardività della contestazione potessero essere accolte, perché in larga parte miravano a contestare accertamenti di fatto coperti da doppia conforme. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite in favore di ciascun controricorrente e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2105 c.c.
L'obbligo di fedeltà del lavoratore è inteso in senso ampio e si integra con i doveri di correttezza e buona fede, vietando anche condotte extralavorative potenzialmente dannose per il datore di lavoro o incompatibili con i suoi interessi.
art. 2104, secondo comma, c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la censura di insubordinazione; la Corte non ne fa applicazione autonoma, ritenendo la doglianza non decisiva perché diretta contro accertamenti di fatto.
art. 2119 c.c.
La giusta causa va valutata in relazione alla natura del rapporto, alla posizione del lavoratore e all'idoneità della condotta a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario, specie nel rapporto dirigenziale.
artt. 1175 e 1375 c.c.
Integrano il contenuto dell'obbligo di fedeltà, imponendo correttezza e buona fede anche nei comportamenti extralavorativi.
art. 7 L. 20 maggio 1970, n. 300
La contestazione disciplinare deve essere tempestiva; tuttavia la valutazione della tempestività è giudizio di merito, non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato e coperto da doppia conforme.
art. 348-ter c.p.c.
La doppia conforme preclude il sindacato di legittimità sulle questioni di fatto già decise in modo conforme nei due gradi di merito.
art. 360 c.p.c.
Richiamato quale parametro processuale collegato ai limiti del controllo di legittimità in presenza di doppia conforme.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Parametro richiamato per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza.
Massime di principio
- L'obbligo di fedeltà del lavoratore subordinato non si esaurisce nel divieto di concorrenza o di divulgazione di segreti, ma comprende anche il divieto di condotte extralavorative o organizzative che, per contenuto e contesto, siano incompatibili con gli interessi del datore di lavoro o idonee a compromettere il rapporto fiduciario.
- Nel rapporto dirigenziale il giudizio sulla giusta causa tiene conto in modo particolarmente intenso della posizione apicale, del maggior grado di affidamento richiesto e della funzione di collaborazione fiduciaria con il datore di lavoro; ciò può giustificare una valutazione più severa di condotte potenzialmente confliggenti con gli interessi aziendali.
- Ai fini della giusta causa non è necessario che il danno patrimoniale si sia concretamente prodotto: è sufficiente che la condotta sia preordinata o comunque potenzialmente lesiva dell'interesse datoriale e del vincolo fiduciario.
- Le censure che, sotto la veste di violazione di legge, contestano in realtà la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito non sono scrutinabili in cassazione, soprattutto quando vi sia doppia conforme.
- La tempestività della contestazione disciplinare è un apprezzamento di merito; in sede di legittimità è sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale e resta preclusa quando la questione sia stata decisa in modo conforme nei due gradi di merito.
- In presenza di un ente o di una struttura con finalità pubblicistiche, la valutazione della lesione del vincolo fiduciario può essere aggravata dalla necessità di preservare terzietà, indipendenza e affidabilità della funzione dirigenziale.
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