Cassazione Penale, Sentenza n. 24342/2022 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del GIP che aveva rigettato l'opposizione avverso il diniego di restituzione di somme (circa € 53.100,00) sequestrate durante perquisizioni eseguite in occasione di indagini su Marvelli Valter Cesare. Si contestava che i verbali della polizia giudiziaria avevano indicato l'operatività dell'art. 354 c.p.p. (sequestro dell’attività di P.G.), con conseguente obbligo di convalida, mentre il PM aveva poi ritenuto che il sequestro fosse eseguito in esecuzione del decreto di perquisizione (art. 253 c.p.p.) e non soggetto a convalida; il difensore sosteneva che tale diversa qualificazione tardiva aveva precluso i rimedi difensivi (riesame) e che mancava motivazione e integrità del provvedimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il decreto di perquisizione del PM dimostrasse che l'operazione era diretta a ricercare beni suscettibili di sequestro preventivo e che il sequestro era stato eseguito ai sensi dell'art. 253 c.p.p., non dell'art. 354 c.p.p.; dunque non era necessaria convalida. Il motivo relativo alla presunta carenza motivazionale è stato ritenuto infondato: le ragioni del sequestro erano indicate nel decreto di perquisizione e nel decreto di reiezione dell'istanza di restituzione. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e a pagare € 3.000,00 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 354 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria e che, se applicabile, richiede convalida: la Corte ha ritenuto che, nonostante la dicitura nei verbali della P.G., il sequestro non fosse qualificabile come eseguito ai sensi di questa norma in presenza del decreto di perquisizione del PM.
art. 355 cod. proc. pen.
Norma che prevede la convalida del sequestro da parte dell'autorità giudiziaria e i relativi rimedi: richiamata nelle discussioni difensive ma non applicabile secondo la Corte, per la qualificazione data al sequestro.
art. 253 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la perquisizione e gli atti eseguiti in esecuzione di un decreto del PM; la Corte ha ritenuto che il sequestro rientrasse in questa fattispecie e quindi non richiedesse convalida ex art. 354.
art. 325 cod. proc. pen.
Limiti del sindacato in Cassazione sui provvedimenti cautelari reali: il ricorso per cassazione è ammesso solo per questioni di violazione di legge; i vizi di motivazione possono essere esaminati solo se costituiscono violazione di legge.
art. 605 cod. proc. pen.
art. 605 c.p.p., lett. e)
Norma che consente di dedurre in Cassazione l'illogicità manifesta della motivazione mediante specifico motivo: la Corte ricorda che l'illogicità deve essere dedotta con il motivo previsto e non confusa con i limiti del sindacato ex art. 325.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna alle spese processuali quando il ricorso è dichiarato inammissibile: applicata dalla Corte, che ha altresì ordinato il versamento alla Cassa delle ammende per profili di colpa.
Massime di principio
- La qualificazione giuridica del sequestro si valuta sulla base del contenuto sostanziale del decreto di perquisizione del PM e non solo sulle diciture inserite nei verbali della polizia giudiziaria: se il sequestro è eseguito in esecuzione di un decreto del PM rientra nell'ambito dell'art. 253 e non richiede convalida ex art. 354.
- Se si ritiene che la P.G. abbia qualificato impropriamente un sequestro come ex art. 354, il rimedio corretto è sollevare tempestivamente l'eccezione e valutare i rimedi ordinari (opposizione, istanza di riesame) nei termini previsti; la Cassazione esamina i provvedimenti cautelari reali solo per violazioni di legge ai sensi dell'art. 325.
- La carenza di motivazione è sindacabile in Cassazione solo se assume i connotati di violazione di legge o se la motivazione è del tutto mancante o priva dei minimi requisiti; l’illogicità manifesta va dedotta con il motivo specifico previsto dall'art. 605 c.p.p., lett. e).
- La tardiva o successiva diversa qualificazione del sequestro da parte del PM non è assolutamente neutra: se la ricostruzione di fatto e di diritto del PM emerge dal decreto, il giudice può considerarla decisiva anche se la P.G. aveva redatto verbali con diversa indicazione.
- Chi propone ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari reali deve curare la correttezza formale e sostanziale dei motivi, perché l'inammissibilità può comportare condanne alle spese e sanzioni (Cassa delle ammende).
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