Sentenza del 27/05/2015 n. 618 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
ACCERTAMENTO - Cittadino italiano - Continuativa residenza estera - Cittadinanza estera - Successiva acquisizione - Immobili proprietà Italia - Obblighi fiscali - Puntuale assolvimento - Rapporto stabile lavoro estero - Ente impositore - Apertura ufficio partita IVA - Non rileva - Coniuge residente Italia - Separazione di fatto - Non rileva - Presunzione relativa - Residenza Italia - Esclusione - Illegittimità pretesa - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’ente impositore ha contestato la residenza fiscale italiana del contribuente, applicando la presunzione relativa prevista dalla normativa interna e ritenendo rilevanti la cittadinanza italiana, il rapporto con il coniuge residente in Italia e l’apertura d’ufficio di una partita IVA. Il contribuente ha sostenuto di avere una residenza continuativa e stabile all’estero, di avere acquisito la cittadinanza straniera, di svolgere stabilmente il proprio lavoro all’estero e di avere assolto in Italia i soli obblighi fiscali connessi agli immobili posseduti.
La decisione
La pretesa impositiva è stata ritenuta illegittima perché l’ente impositore non ha dimostrato il concreto avveramento della presunzione relativa di residenza fiscale in Italia. La stabile residenza estera, l’acquisizione della cittadinanza straniera e il rapporto lavorativo estero hanno escluso la residenza fiscale italiana. Non sono stati considerati decisivi né la separazione di fatto dal coniuge residente in Italia, né l’apertura d’ufficio della partita IVA. Gli obblighi fiscali assolti in Italia per gli immobili posseduti non hanno comportato, di per sé, la residenza fiscale italiana.
Norme richiamate
Normativa interna sulla residenza fiscale delle persone fisiche e presunzione relativa di residenza in Italia
La presunzione di residenza fiscale in Italia è relativa e può essere superata dal contribuente mediante la prova di una stabile residenza effettiva all’estero e dell’assenza in Italia del centro principale dei propri interessi personali e professionali.
Massime di principio
- La mera cittadinanza italiana, il possesso di immobili in Italia o l’assolvimento delle imposte relative a tali immobili non determinano automaticamente la residenza fiscale italiana.
- Una presunzione di residenza fiscale è superabile quando il contribuente dimostra una residenza effettiva, continuativa e documentata all’estero, accompagnata da rapporti lavorativi e personali prevalentemente esteri.
- L’apertura d’ufficio di una partita IVA non prova, da sola, lo svolgimento effettivo di un’attività economica stabile in Italia né la residenza fiscale nel territorio nazionale.
- La residenza del coniuge in Italia costituisce un elemento valutabile, ma la separazione di fatto e l’insieme degli altri elementi possono escludere che il centro degli interessi personali del contribuente sia in Italia.
- Per contestare validamente la residenza estera, l’amministrazione deve valutare complessivamente i legami personali, familiari, patrimoniali e professionali del contribuente e fornire elementi concreti, non soltanto indizi formali.
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