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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17953/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I tre imputati proponevano ricorso per cassazione avverso la conferma della sentenza di condanna (rapina aggravata e lesioni aggravate) resa in giudizio abbreviato. Le censure principali riguardavano: a) l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese in fase di indagini preliminari, poiché queste ultime sarebbero risultate co-indagate in procedimento connesso e quindi avrebbero dovuto essere audite con le garanzie previste; b) il vizio di motivazione e l'insufficiente valutazione dell'attendibilità del racconto delle persone offese, con richiamo a discrasie nelle dichiarazioni e alla mancata valutazione della consulenza di parte (in particolare sulle celle telefoniche); c) per Bidar, inoltre, la mancata prova della sua partecipazione all'aggressione, con rilievi sul riconoscimento e sulla rilevanza dei contatti telefonici.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e tre i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni delle persone offese, osservando che non sussistevano indizi di reità acquisiti prima dell'escussione tali da far scattare la inutilizzabilità; i giudici territoriali avevano valutato lo stadio delle indagini e ravvisato elementi (tra cui la scriminante della legittima difesa per determinati comportamenti e l'assenza di emergenze tali da attivare la perseguibilità d'ufficio) che giustificavano l'utilizzo delle dichiarazioni. Quanto alla critica sull'attendibilità, la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello congrua, non viziata e adeguata a spiegare il convincimento sulla credibilità delle vittime e i riscontri probatori (riconoscimento fotografico, contatti telefonici, contraddizioni della difesa). Perciò le censure configuravano, in realtà, una mera richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in Cassazione. Conseguentemente è stata disposta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e il versamento, in favore della Cassa delle Ammende, di una somma equitativamente determinata in euro 3.000 complessivi, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e), cod. proc. pen.

    Indicazione delle fattispecie di vizio dedotte in cassazione: lett. c) per violazione di norme processuali e inutilizzabilità; lett. e) per vizio di motivazione. La Corte applica tali criteri per valutare ammissibilità e fondatezza dei motivi.

  • art. 63, commi 1 e 2, cod. proc. pen.

    art. 63 commi 1 e 2 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da chi debba essere sentito come imputato o indagato; la Corte afferma che l'inutilizzabilità scatta solo se, al momento della dichiarazione, esistevano già precisi indizi di reità nei confronti del dichiarante.

  • art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen.

    art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen.

    Riferimento alla connessione di procedimenti invocata dalla difesa per sostenere la coindagine delle persone offese; la Corte ritiene irrilevante la mera iscrizione se non sussistono indizi concreti prima dell'escussione.

  • art. 64, comma terzo, lett. c), cod. proc. pen.

    art. 64, comma terzo, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma che impone avvertimenti particolari per l'audizione di persone che sono imputate o indagate in procedimenti connessi; la Corte richiede che la mancata osservanza determini inutilizzabilità solo se al tempo dell'escussione esistevano indizi non equivoci di responsabilità.

  • art. 210, comma sesto, cod. proc. pen.

    art. 210, comma sesto, cod. proc. pen.

    Richiamato quale regola di riferimento per l'esame in dibattimento delle persone che dovrebbero essere sentite come imputati in procedimenti connessi; la Corte valuta lo stadio delle indagini rispetto a questo parametro.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma applicata per disporre la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende per ricorsi dichiarati inammissibili; la Corte ha quantificato la somma in euro 3.000.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese da persona offesa in indagini preliminari non sono automaticamente inutilizzabili se successivamente la stessa figura risulta indagata; l'inutilizzabilità opera solo se, al momento della dichiarazione, sussistevano indizi precisi e non equivoci di reità che avrebbero imposto l'audizione con le garanzie dell'imputato.
  • Il giudizio di attendibilità della persona offesa richiede un vaglio più penetrante rispetto al testimone ordinario: la motivazione che illustra i riscontri e le ragioni del convincimento deve essere adeguata ma non è necessario confutare espressamente ogni singola deduzione difensiva se la ricostruzione complessiva esclude alternative plausibili.
  • La Corte di cassazione non riesamina il merito delle valutazioni probatorie se le censure si limitano a proporre valutazioni alternative dei fatti; tali censure sono inammissibili o manifestamente infondate quando non sollevano profili di diritto.
  • La mera iscrizione nel registro degli indagati o sospetti investigativi non è sufficiente per qualificare una persona come incompatibile per funzione di testimone; è richiesto un livello minimo di indizi concreti prima dell'escussione.
  • Le prove e i singoli elementi (es. consulenze di parte o dati tecnici) devono essere valutati nel contesto dell'intero compendio probatorio: elementi isolati non possono, di regola, scalfire una motivazione congrua e complessiva.
  • Ricorsi infondati o manifestamente temerari possono comportare la condanna alle spese e il pagamento di somme alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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